Risposta n. 73 del 20/11/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia ritiene che ALFA resti residente fiscalmente in Italia per tutto il 2018, debba presentare un'unica dichiarazione per l'anno 2018 e conservi codice fiscale e partita IVA; conferma inoltre che il credito nozionale ex articolo 179, comma 3, TUIR si applica anche al trasferimento di sede di una società italiana all'estero.
Trasferimento di sede della società ALFA in Germania, mantenendo una stabile organizzazione in Italia e verificando codice fiscale/partita IVA e credito d'imposta figurativo estero.
Il quesito
Se, dopo il trasferimento di sede e di direzione effettiva in Germania, la stabile organizzazione italiana possa continuare a usare codice fiscale e partita IVA della S.r.l. e se, ai fini della exit tax sul plusvalore della branch tedesca, sia applicabile il credito d'imposta figurativo estero ex articolo 179, comma 3, TUIR.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che la società, trasferendo la sede in Germania nella seconda metà del 2018, resta residente in Italia per l'intero 2018 ai sensi dell'articolo 73, comma 3, TUIR, con tassazione worldwide dei redditi 2018 e possibilità di credito ex articolo 165 TUIR per le imposte pagate in Germania. Condivide anche che codice fiscale e partita IVA restano invariati e che nel 2018 vanno presentati un solo modello IVA, un solo 770, Redditi SC e IRAP. Infine, riconosce l'applicabilità del credito nozionale di cui all'articolo 179, comma 3, ultimo periodo, TUIR al trasferimento di sede all'estero, ma precisa che restano fuori dall'interpello le questioni di fatto sulla stabile organizzazione, la residenza fiscale, l'articolo 166-bis TUIR e ogni eventuale profilo elusivo ex articolo 10-bis L. 212/2000.
Trasferimento di sede in Germania e continuità della stabile organizzazione italiana
L'interpello riguarda la riorganizzazione transfrontaliera di ALFA S.r.l., società italiana appartenente a un gruppo internazionale, che intende trasferire nella seconda metà del 2018 la sede legale e la sede di direzione effettiva in Germania, trasformandosi in una GmbH tedesca in continuità giuridica. Contestualmente, il ramo d'azienda attualmente localizzato in Italia continuerà a operare nel territorio nazionale come stabile organizzazione, mentre l'attività svolta in Germania proseguirà con nuovi investimenti e successiva fusione con la BETA GmbH.
Quesiti posti all'Agenzia
La società chiede chiarimenti su due profili principali:
- se la stabile organizzazione italiana possa continuare a utilizzare il codice fiscale e la partita IVA attualmente intestati alla S.r.l.;
- se, ai fini della determinazione della exit tax sul plusvalore relativo alla branch tedesca, sia applicabile il credito d'imposta figurativo estero previsto dall'articolo 179, comma 3, del TUIR.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo ALFA, la stabile organizzazione italiana dovrebbe mantenere il medesimo codice fiscale e la stessa partita IVA già attribuiti alla S.r.l. In ambito IVA e dichiarativo, l'istante ritiene che:
- debba essere presentato un unico modello IVA per il 2018, poiché il soggetto dante causa si estingue e l'avente causa subentra nelle comunicazioni periodiche e nei dati delle fatture;
- i registri IVA della S.r.l. vadano chiusi definitivamente, mentre per la branch italiana siano istituiti nuovi registri con nuova numerazione progressiva delle fatture;
- debba essere trasmesso un unico modello 770 per il periodo d'imposta 2018.
Sul piano delle imposte dirette, la società ritiene che:
- ALFA debba presentare un modello Redditi SC e un modello IRAP per il periodo dal 1° gennaio 2018 alla data di cancellazione della S.r.l., includendo i redditi prodotti fino al trasferimento;
- la nuova stabile organizzazione italiana debba presentare le dichiarazioni dal giorno successivo alla cancellazione fino al 31 dicembre 2018, limitatamente all'attività svolta in Italia;
- il credito nozionale di cui all'articolo 179, comma 3, TUIR debba poter essere utilizzato in relazione alla tassazione del plusvalore della stabile organizzazione tedesca.
Normativa richiamata e profili considerati
Nel parere vengono richiamati in particolare:
- l'articolo 73, comma 3, TUIR, sulla residenza fiscale delle società;
- l'articolo 179, comma 3, TUIR, sul credito d'imposta figurativo estero nell'ambito delle operazioni straordinarie comunitarie;
- l'articolo 165 TUIR, per il credito per le imposte estere;
- l'articolo 166-bis TUIR, espressamente non oggetto di esame nel caso concreto;
- l'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, richiamato quanto al possibile controllo antielusivo;
- la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania del 18 ottobre 1989, ratificata con legge n. 459 del 24 novembre 1992, in particolare il paragrafo 3 del Protocollo aggiuntivo.
Parere dell'Agenzia sulla residenza fiscale e sul periodo d'imposta
L'Agenzia osserva che, ai sensi dell'articolo 73, comma 3, TUIR, una società è residente in Italia se, per la maggior parte del periodo d'imposta, ha in Italia la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale. Ne consegue che ALFA resta residente fiscalmente in Italia per tutto il 2018, anche se il trasferimento in Germania si perfeziona nella seconda parte dell'anno.
L'Agenzia precisa inoltre che la possibilità di frazionare il periodo d'imposta prevista dal paragrafo 3 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione Italia-Germania riguarda solo le persone fisiche, non le società. Pertanto, ALFA è assoggettata a imposizione in Italia per tutti i redditi societari prodotti nel 2018, sia in Italia sia in Germania, secondo il criterio del worldwide income.
Per le imposte assolte in Germania, la società potrà fruire del credito per le imposte estere di cui all'articolo 165 TUIR con riferimento alla tassazione tedesca delle attività esercitate dalla branch localizzata in Germania.
Parere dell'Agenzia sul codice fiscale, partita IVA e adempimenti dichiarativi
L'Agenzia condivide l'impostazione della contribuente: a seguito del trasferimento di sede, ALFA conserverà il medesimo codice fiscale e lo stesso numero di partita IVA.
Di conseguenza, per il 2018 la società dovrà presentare un'unica dichiarazione IVA, con numerazione progressiva delle fatture emesse e ricevute dell'intero anno, oltre a un unico:
- modello 770;
- modello Redditi SC;
- dichiarazione IRAP.
La dichiarazione dei redditi 2018 comprenderà tutti i redditi prodotti nell'annualità, ovunque localizzati, in applicazione del criterio mondiale.
Dal 1° gennaio 2019, invece, la società dovrà dichiarare in Italia i redditi prodotti dalla propria stabile organizzazione nel territorio nazionale, attiva nel settore del commercio di ________.
Parere dell'Agenzia sul credito nozionale ex articolo 179, comma 3, TUIR
L'Agenzia conferma che il credito nozionale previsto per le operazioni straordinarie comunitarie trova applicazione anche nel caso di trasferimento di sede di una società italiana all'estero, come espressamente previsto dall'articolo 179, comma 3, ultimo periodo, del TUIR. Pertanto, il beneficio può operare anche nella fattispecie rappresentata, ai fini della determinazione dell'imposizione collegata al plusvalore della branch tedesca.
Limiti del parere e profili esclusi
L'Agenzia precisa che restano fuori dall'ambito dell'interpello alcune valutazioni che richiedono accertamenti di fatto, in particolare:
- la qualificazione degli elementi materiali che identificano una stabile organizzazione;
- lo spostamento e la valorizzazione di funzioni, asset e rischi al momento del trasferimento;
- l'effettiva sussistenza in Italia della stabile organizzazione nei termini rappresentati.
Il parere non esamina neppure:
- i presupposti della residenza fiscale ai sensi dell'articolo 73, comma 3, TUIR;
- l'applicabilità dell'articolo 166-bis TUIR in materia di exit tax.
Resta inoltre impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria in ordine a eventuali profili elusivi ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.
Conclusioni operative
L'esito dell'interpello è favorevole alla società sui punti oggetto di quesito: la stabile organizzazione italiana mantiene codice fiscale e partita IVA della S.r.l. e per il 2018 la società presenta un set unico di dichiarazioni. Inoltre, il credito nozionale ex articolo 179, comma 3, TUIR è ritenuto applicabile al trasferimento di sede all'estero. Resta fermo che l'intera operazione, nella sua concreta attuazione, è comunque soggetta ai controlli dell'Amministrazione finanziaria e alle verifiche di fatto non svolte in sede di interpello.
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