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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38437/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pugliese aveva richiesto detenzione domiciliare, semilibertà e affidamento in prova; il Tribunale di Sorveglianza di Napoli le aveva dichiarate inammissibili e rigettato l'affidamento. Il ricorrente denunciava la violazione del contraddittorio e nullità procedurale per mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza camerale al difensore di fiducia (avv. Giovanni Conti) e all'interessato, essendo la notifica stata effettuata solo all'avv. Arturo Serao in qualità di difensore d'ufficio. Si deducevano violazioni degli artt. 127, 666 e 678 c.p.p., degli artt. 178 e 179 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che l'omesso avviso dell'udienza all'interessato o al difensore di fiducia integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, c.p.p., e che la notifica al solo difensore d'ufficio non la sana. Perciò ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli (anziché l'annullamento senza rinvio), richiamando il combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Nullità assoluta per violazioni che incidono sul contraddittorio; la mancata comunicazione dell'udienza al difensore di fiducia integra tale nullità

  • art. 179, comma 1 c.p.p.

    Disciplina le cause di nullità; la corte ha ritenuto applicabile per giustificare l'annullamento con rinvio

  • art. 666, comma 3 c.p.p.

    Richiamato per il principio che anche nel procedimento di sorveglianza valgono le regole sul contraddittorio e sulla comunicazione dell'udienza

  • art. 678, comma 1 c.p.p.

    Rinvio al disposto dell'art. 666 c.p.p.; utilizzato per collegare la disciplina del procedimento di sorveglianza alle norme sul contraddittorio

  • art. 127 c.p.p.

    Citato nella doglianza del ricorrente; non è sviluppata una interpretazione specifica nel provvedimento se non come parte delle censure relative a garanzie processuali

  • art. 6 CEDU

    Riferimento al diritto a un giusto processo e al contraddittorio; invocato dal ricorrente come parametro di tutela dei diritti procedurali

  • art. 97, comma 4 c.p.p.

    Richiamato per spiegare che la presenza in udienza di un sostituto nominato d'ufficio non sana l'omessa notifica al difensore di fiducia

  • art. 623, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Utilizzato per giustificare la scelta dell'annullamento con rinvio quando sia accertata una causa di nullità ex art. 179 c.p.p.

  • art. 604, comma 4 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 623 per fondare la regola dell'annullamento con rinvio in caso di nullità assoluta per violazione del contraddittorio

Massime di principio

  • La mancata notifica del decreto di fissazione dell'udienza al condannato o al suo difensore di fiducia costituisce nullità procedurale assoluta ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. e compromette il contraddittorio
  • La notifica al solo difensore d'ufficio o la presenza in udienza di un sostituto non sanano l'omesso avviso al difensore di fiducia
  • Se la Corte di cassazione accerta una nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporre l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio (applicazione combinata degli artt. 623 e 604 c.p.p.)
  • Nei procedimenti di sorveglianza si applicano le norme generali sul contraddittorio (richiamo agli artt. 666 e 678 c.p.p.); pertanto vanno rigorosamente rispettate le formalità di notifica delle udienze
  • In casi analoghi è consigliabile verificare tempestivamente che la notifica sia stata eseguita nei confronti del difensore di fiducia e dell'interessato; l'assenza di tale notifica costituisce motivo di annullamento e rinvio

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