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Sentenza

Sentenza n. 593/2026 - Roma, Sezione 1B

per il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti dagli attori, iure successionis, a causa del decesso del Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri -OMISSIS- determinata dall'infermità “Leucemia mieloide acuta” contratta in occasione del servizio prestato durante la missione NATO denominata “DETERMINED FORGE” in Bosnia-Herzegovina dal 19.07.2004 al 01.12.2004, con incarico di Capo Cellula G9 presso il Reggimento MSU – SFOR e durante la missione EUFOR denominata “ALTHEA DETERMINED FORGE” in Bosnia-Herzegovina dal 02.12.2004 al 24.02.2005, con incarico di Capo Cellula G9 presso il Reggimento MSU – SFOR, per l'importo complessivo di Euro 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila/00) o per la maggiore o minore somma che l'On.le Tribunale adito vorrà determinare secondo il proprio giudizio equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della malattia sino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna a carico delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione degli attori delle somme predette con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di insorgenza della patologia mortale fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202210475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione risarcitoria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (eredi del militare)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., il risarcimento iure hereditatis dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal de cuius, deceduto dopo la diagnosi di leucemia mieloide acuta, ritenuta causalmente collegata al servizio prestato in missioni internazionali in Bosnia-Herzegovina. Hanno dedotto la responsabilità dell'Amministrazione, anche ai sensi degli artt. 2087 e 1218 c.c. e dell'art. 32 Cost., per l'esposizione continuativa a uranio impoverito e ad altri agenti cancerogeni, in assenza di adeguate misure di prevenzione e protezione. Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri si sono costituiti senza svolgere una difesa sostanziale. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio aveva riconosciuto la dipendenza della patologia da causa di servizio e la riconducibilità alle particolari condizioni ambientali e operative della missione. I ricorrenti hanno domandato anche il danno patrimoniale futuro, oltre al danno biologico terminale, al danno morale catastrofale e agli ulteriori danni non patrimoniali.

La decisione

Il TAR ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale del Ministero della Difesa per la patologia tumorale, valorizzando il riconoscimento amministrativo del nesso causale e l'inversione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione. In ogni caso, il Collegio ha rilevato che i ricorrenti avevano provato l'impiego del militare in un teatro operativo estero, l'utilizzo di munizionamenti contenenti uranio impoverito, il successivo insorgere della patologia e il riscontro di nanoparticelle metalliche nei tessuti; l'Amministrazione non aveva dimostrato né un fattore causale esclusivamente esogeno né l'adozione di misure idonee a prevenire il rischio. È stata respinta la domanda relativa alle retribuzioni future, perché gli emolumenti successivi al decesso non erano mai entrati nel patrimonio del militare e il relativo pregiudizio non poteva quindi trasmettersi agli eredi. È stato riconosciuto il danno non patrimoniale terminale, comprensivo delle componenti biologica e morale, sofferto dal militare tra la diagnosi e il decesso. Applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, edizione 2024, il danno è stato quantificato in euro 121.969,50, considerando 82 giorni di sopravvivenza dopo la diagnosi, con massima personalizzazione. L'importo deve essere detratto delle somme già riconosciute a titolo di equo indennizzo e degli altri benefici aventi funzione compensativa del medesimo pregiudizio, mentre non devono essere detratti l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio, diretti a compensare un pregiudizio patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. Poiché la somma è stata liquidata sulla base di tabelle aggiornate al 2024, non è dovuta ulteriore rivalutazione; sono dovuti gli interessi legali secondo il criterio della devalutazione alla data del decesso e rivalutazione annuale fino alla sentenza, nonché gli interessi dalla pubblicazione della sentenza al saldo. Il Ministero della Difesa è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 5.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Fondamento dell'azione risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo.

  • art. 2087 c.c.

    L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

    La disposizione integra il rapporto di lavoro con obblighi positivi di sicurezza e prevenzione, operanti anche in assenza di specifiche regole antinfortunistiche e da adeguare all'evoluzione della tecnica.

  • art. 1218 c.c.

    La responsabilità datoriale è stata ricondotta all'inadempimento dell'obbligazione di sicurezza; il lavoratore deve provare obbligazione, inadempimento e danno, mentre il datore deve provare l'assenza di colpa e l'adozione di tutte le cautele necessarie.

  • art. 41 c.p.

    Il nesso causale tra attività lavorativa e malattia è valutato secondo il principio dell'equivalenza delle condizioni, salvo l'intervento di un fattore estraneo, autonomo e sufficiente a produrre l'infermità.

  • art. 52 Cost.

    sacro dovere del cittadino

    Il rilievo costituzionale della difesa della Patria concorre a giustificare una tutela particolarmente intensa della salute del militare esposto a rischi non strettamente bellici.

  • art. 1078 d.P.R. 90/2010

    Richiamato, insieme all'art. 1079, quale indice della consapevolezza legislativa della nocività delle nanoparticelle di metalli pesanti e dell'uranio impoverito.

  • art. 1079 d.P.R. 90/2010

    Richiamato, insieme all'art. 1078, quale indice della consapevolezza legislativa della nocività delle nanoparticelle di metalli pesanti e dell'uranio impoverito.

  • art. 4-bis d.l. 393/2000, convertito dalla legge 27/2001

    Richiamato quale intervento legislativo indicativo della consapevolezza dei rischi connessi ai teatri operativo somalo ed ex jugoslavo.

  • art. 4, comma 1, lett. b), d.P.R. 243/2006

    Fonte dell'assegno vitalizio riconosciuto alla coniuge superstite; tale beneficio non è stato detratto dal risarcimento perché riferito a un pregiudizio patrimoniale.

  • art. 2, comma 105, l. 244/2007

    Fonte dello speciale assegno vitalizio richiamato nella sentenza; il beneficio non è stato detratto dal risarcimento.

  • art. 2 l. 407/1998

    Richiamato dalla giurisprudenza citata in relazione all'assegno vitalizio, avente funzione indennitaria patrimoniale.

  • art. 5, comma 3, l. 206/2004

    Richiamato dalla giurisprudenza citata in relazione allo speciale assegno vitalizio, avente funzione indennitaria patrimoniale.

  • art. 1226 c.c.

    Fondamento della liquidazione equitativa del danno, con riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano.

  • art. 2056 c.c.

    Richiamato quale parametro per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza per giustificare il ricorso a criteri tabellari uniformi nella liquidazione equitativa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La responsabilità dell'amministrazione datoriale per la tutela della salute del militare ha natura contrattuale e deriva dall'obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., che impone l'adozione delle misure tecnicamente disponibili e l'aggiornamento continuo della prevenzione anche rispetto a rischi non ancora pienamente accertati sul piano scientifico.
  • Nel caso di patologie contratte durante missioni militari all'estero, il militare deve provare il danno, la nocività dell'ambiente di servizio e il nesso causale secondo il criterio civilistico del più probabile che non; una volta fornita tale prova, grava sull'amministrazione dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie o l'esistenza di un fattore fortuito, imprevedibile e non prevenibile.
  • Il riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio della patologia può determinare l'inversione dell'onere della prova nel giudizio risarcitorio, imponendo all'amministrazione di dimostrare l'adozione delle misure di sicurezza e l'assenza di colpa.
  • Il dovere del militare di esporsi ai rischi propri dell'attività bellica non esonera l'amministrazione dall'obbligo di proteggerlo dai rischi prevedibili e prevenibili estranei alla necessità strettamente bellica, mediante adeguata profilassi sanitaria, presidi di cura ed equipaggiamento congruo.
  • Il danno terminale trasmissibile iure hereditatis comprende i pregiudizi biologici e sofferenziali patiti dalla vittima tra la manifestazione della malattia e il decesso; la liquidazione deve evitare duplicazioni e può essere effettuata mediante criteri tabellari, opportunamente personalizzati in relazione alla durata e all'intensità della sofferenza.
  • Nel risarcimento iure hereditatis devono essere detratte le prestazioni indennitarie aventi la medesima funzione compensativa del pregiudizio non patrimoniale risarcito, mentre non si detraggono i benefici destinati a compensare un distinto pregiudizio patrimoniale, quale la perdita della capacità lavorativa.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneForze armate e forze di polizia
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoBuona fede e correttezza della PA

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