Ordinanza n. 2235/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’efficacia della graduatoria per la nomina e conferma consiglieri onorarî della sezione dei minorenni Corte di appello di Napoli triennio 2026-2028 del Consiglio superiore della magistratura pubblicata in data 19 dicembre 2025 (Pratica num. 17/CV/2025); - della graduatoria per la nomina e conferma giudici onorarî del tribunale per i minorenni di Napoli triennio 2026-2028 del Consiglio superiore della magistratura pubblicata in data 19 dicembre 2025 (Pratica num. 46/CV/2025);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie del Consiglio superiore della magistratura per la nomina e conferma dei consiglieri onorari della sezione minorile della Corte d’appello di Napoli e dei giudici onorari del tribunale per i minorenni di Napoli per il triennio 2026-2028
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, le graduatorie approvate dal Consiglio superiore della magistratura per gli incarichi onorari presso la sezione minorile della Corte d’appello di Napoli e presso il tribunale per i minorenni di Napoli. Quanto alla graduatoria per la nomina a consigliere onorario della sezione minorile della Corte d’appello, è stata contestata la legittimità del punteggio attribuito, ritenuto manifestamente illogico o irragionevole. Quanto alla domanda di nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni, è stata contestata l’esclusione della candidata, nonostante la mancata allegazione dell’autorelazione.
La decisione
Il TAR, nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris. Il punteggio attribuito per la nomina a consigliere onorario della sezione minorile della Corte d’appello non è apparso manifestamente illogico o irragionevole. Neppure l’esclusione dalla procedura per la nomina a giudice onorario del tribunale per i minorenni è apparsa manifestamente illegittima, essendo mancata l’allegazione dell’autorelazione. La domanda cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il giudice ha escluso, allo stato degli atti, la sussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’impugnazione di una valutazione discrezionale relativa all’attribuzione di un punteggio non può essere accolta quando il punteggio non risulti, a un esame sommario, manifestamente illogico o irragionevole.
- La mancata allegazione di un documento richiesto dalla procedura selettiva, quale l’autorelazione, può giustificare l’esclusione dalla procedura quando, nella fase cautelare, tale esclusione non appaia manifestamente illegittima.
- Il rigetto della domanda cautelare può fondarsi sull’assenza del fumus boni iuris anche senza una definitiva pronuncia sulla legittimità degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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