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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 645/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro (12/01/2021), ritenendo che il giudice del rinvio non abbia adempiuto alle prescrizioni della precedente sentenza di annullamento della Corte di cassazione (n. 48572/2019). Le doglianze principali riguardano: la mancata o insufficiente motivazione circa la configurabilità dell'associazione per delinquere (art. 74 d.P.R. 309/1990) e la necessità di dimostrare l'elemento organizzativo "quid pluris" rispetto al mero concorso; la valutazione errata degli elementi di responsabilità individuale (in particolare per Cino e Jacopetta); profili di errata qualificazione dei reati e di determinazione della pena (sdoppiamento del fatto e divieto di reformatio in peius); e, per Piras, la questione della desistenza volontaria sollevata tardivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi di Cino Domenico, Cortese Fabrizio, Cortese Francesco e Jacopetta Salvatore, annullando le rispettive decisioni della Corte d'appello e disponendo il rinvio per un nuovo giudizio affinché il giudice del rinvio colmi le lacune motivazionali indicate dalla sentenza rescindente (in particolare riguardo alla prova della struttura organizzativa dell'associazione e della consapevolezza dei singoli imputati). Per Cortese Fabrizio resta assorbito il tema dell'aggravante ex art. 74 comma 1; la responsabilità rispetto al capo 10 è divenuta irrevocabile per i casi non impugnati (art. 649 co. 2 c.p.p.). Il ricorso di Jacopetta è annullato anche per le carenze sull'elemento psicologico e per lo sdoppiamento del fatto (dovrà essere considerata solo la contestazione residua di acquisto nella forma tentata). Il ricorso di Roberto Piras è dichiarato inammissibile per novità della questione (desistenza volontaria non sollevata in precedenza): Piras è condannato alle spese e a una ammenda alla Cassa delle ammende. In sintesi: annullamento con rinvio per quattro ricorrenti; inammissibilità e condanna alle spese per Piras.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    L'art. 74 configura l'aggravante (associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti) e richiede un "quid pluris" rispetto al concorso: deve emergere una struttura organizzativa, la predisposizione di mezzi e l'affectio societatis; la sola ripetizione di fatti di spaccio/importazione non è sufficiente.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma-summa sui reati di traffico di stupefacenti. Le condotte previste dall'art. 73 possono integrare concorso ex art. 110 c.p., ma non dimostrano da sole l'esistenza di un'associazione aggravata ex art. 74.

  • art. 110 c.p.

    Regola il concorso di persone nel reato: utile per qualificare partecipazioni a singoli episodi, ma insufficiente a provare l'esistenza di una struttura organizzata richiesta dall'art. 74.

  • art. 627 c.p.p.

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve esaminare e colmare le lacune indicate nella sentenza di annullamento; non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni che hanno determinato l'annullamento dalla cassazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione (tra cui vizio di motivazione e violazione di legge): la Corte ha fatto riferimento ai capi di doglianza ai sensi di questa norma.

  • art. 649 co. 2 c.p.p.

    Stabilisce l'irrevocabilità di parti della decisione non impugnate: la Corte ha rilevato che la contestazione relativa a taluni fatti (capo 10 per alcuni imputati) è divenuta irrevocabile.

  • art. 56 co. 3 c.p.

    Disciplina la desistenza volontaria: la Corte ha escluso l'esame della questione per Piras perché non sollevata anteriormente e ormai preclusa.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di Piras e per la condanna alle spese; applicata in caso di motivi manifestamente infondati o novità non consentite.

  • art. 81 c.p.

    Rilevata in relazione al concorso formale di reati: la Corte ha richiamato che il giudice del rinvio doveva evitare lo sdoppiamento del fatto e l'ingiustificato aumento di pena per concorso formale non valutato correttamente.

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) non è sufficiente la mera pluralità o ripetizione di singoli delitti: è necessario dimostrare un'organizzazione stabile (predisposizione di mezzi, ruoli, affectio societatis) e la consapevolezza dei singoli partecipanti di farne parte.
  • Il giudice investito del rinvio (ai sensi dell'art. 627 c.p.p.) deve risolvere puntualmente le lacune indicate dalla Cassazione: non può limitarsi a ripetere le stesse argomentazioni che hanno motivato l'annullamento, pena nuovo annullamento.
  • Questioni non devolute alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento non possono essere sollevate ex novo in sede di giudizio di rinvio o in cassazione (divieto di novità processuali), salvo che non risultino già oggetto del precedente esame.
  • Il divieto di reformatio in peius opera nel giudizio di rinvio: il giudice non può aggravare il trattamento sanzionatorio dell'imputato rispetto alla situazione che gli era favorevole, salvo investitura appellatoria del Pubblico Ministero.
  • Nella determinazione della pena occorre evitare lo sdoppiamento del fatto: se due qualificazioni ricadono sul medesimo fatto, il giudice deve valutare il loro rapporto (concorso materiale/formale o imputazione unica) per non porre in essere una duplicazione punitiva.
  • La prova dell'elemento psicologico (consapevolezza circa la natura e il contenuto dell'operazione) è centrale, specialmente in fatti di importazione/ritiro di merce in cui la droga è occultata: la mera partecipazione a passaggi logistici non prova automaticamente la conoscenza dello stupefacente.

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