Cassazione Civile, Ordinanza n. 12472/2026 del 04/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice per maggior reddito d'impresa determinato induttivamente, con successiva imputazione per trasparenza ai soci ex art. 5 d.P.R. 917/1986 e recupero di IVA, IRAP e sanzioni. Nei confronti di uno dei soci accomandanti veniva poi notificato un autonomo avviso relativo ai redditi di partecipazione per l'annualità 2004. Dopo un primo giudizio definito con rigetto e dopo una precedente pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto dal socio in nome della società per difetto di legittimazione, il contribuente impugnava il successivo accertamento personale deducendo: violazione dei principi costituzionali di difesa e del regime di imputazione per trasparenza; erronea affermazione del giudicato sul maggior reddito societario; omessa pronuncia sulle censure relative al reddito personale e al metodo di accertamento; nullità della sentenza per omissione di decisione sulle questioni sollevate.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso, perché ha rilevato preliminarmente e assorbentemente la nullità del giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società in accomandita semplice, ormai fallita, e del socio accomandatario. Poiché in materia di redditi imputati per trasparenza ex art. 5 d.P.R. 917/1986 sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci, la mancata evocazione dei soggetti necessari nel grado di appello ha determinato la nullità dell'intero giudizio di secondo grado. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norma richiamata come base dell'accertamento induttivo del reddito d'impresa nei confronti della società
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
norma richiamata per l'imputazione per trasparenza del reddito societario ai soci e, sul piano processuale, per affermare la necessità del litisconsorzio tra società e soci nei giudizi aventi ad oggetto maggiori redditi imputati pro quota
art. 24, comma 2, Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della lesione del diritto di difesa
art. 111, secondo comma, Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del giusto processo
art. 2909 c.c.
invocato per censurare l'erronea ritenuta formazione del giudicato sul maggior reddito societario
art. 112 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso per denunciare omessa pronuncia sulle questioni dedotte
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma processuale indicata quale parametro dei vizi di violazione di legge e nullità della sentenza
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la fissazione e trattazione del ricorso in camera di consiglio
Massime di principio
- Nei giudizi tributari aventi ad oggetto redditi societari imputati per trasparenza ai soci, la società e i soci sono litisconsorti necessari; la mancata partecipazione di uno dei soggetti necessari nel grado di impugnazione determina la nullità del giudizio.
- Quando l'atto impositivo riguarda un reddito determinato unitariamente in capo alla società e poi imputato ai soci, il giudicato non può formarsi validamente in assenza di tutti i soggetti del rapporto sostanziale e processuale necessario.
- La nullità per violazione del litisconsorzio necessario è rilevabile in via preliminare e assorbente e impedisce l'esame dei motivi di ricorso attinenti al merito dell'accertamento.
- Nei giudizi in cui si controverte di trasparenza fiscale, l'accertamento del reddito societario e la conseguente pretesa verso il socio non sono scindibili sul piano processuale, sicché il giudizio deve svolgersi con la partecipazione congiunta dei soggetti interessati.
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