Cassazione Penale, Sentenza n. 16178/2022 del 27/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Radi Abderrahman ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Salerno che lo condannava per detenzione e vendita di scarpe con marchi contraffatti (art. 474 c.p.), deducendo che la contraffazione era grossolana e dunque non punibile ai sensi dell'art. 49 c.p. La difesa ha sostenuto che le modalità di esposizione (telo bianco in mercato rionale), il prezzo basso e la qualità dei materiali dimostravano che i prodotti non potevano trarre in inganno i consumatori e che quindi non vi era offesa della fede pubblica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui il reato di cui all'art. 474 c.p. si concreta quando il marchio contraffatto sia idoneo a far apparire il prodotto come proveniente da un determinato produttore, valutando l'idoneità sulla base della visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione dalla collettività e non in relazione alle sole condizioni di vendita. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello secondo cui i marchi non presentavano caratteristiche tali da consentire di coglierne la non originalità a un esame superficiale; pertanto la contrafazione non è stata considerata ictu oculi riconoscibile e il ricorso è infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Tutela la fede pubblica e altri interessi (titolarita esclusiva, correttezza del mercato). Reato integrato quando il marchio contraffatto sia idoneo a far apparire il prodotto come proveniente da un determinato produttore; la valutazione della "grossolanità" si misura rispetto alla percezione della collettività nella successiva utilizzazione dell'oggetto, non limitandosi alle condizioni di vendita.
art. 49 cod. pen.
Principio di necessaria offensività: la fattispecie è non punibile se la falsificazione è talmente grossolana da rendere impossibile l'offesa del bene giuridico. Tuttavia la grossolanità rilevante è solo quella riconoscibile ictu oculi, senza necessità di indagini specifiche.
art. 648 cod. pen.
Norma richiamata nei fatti della sentenza (ricezione). Nel caso la condanna originaria comprendeva anche tale capo; la decisione di Cassazione si è concentrata sull'art. 474 e sulla valutazione della contraffazione.
art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998
Contravvenzione richiamata nei capi di imputazione di primo grado; la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per tale contravvenzione (capo 3), riducendo la pena complessiva.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma procedurale applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La valutazione della "grossolanità" di una contraffazione si deve basare sui requisiti materiali intrinseci del prodotto e su come esso appare nella successiva utilizzazione dalla collettività, non sulle sole condizioni di vendita (prezzo, esposizione, qualità dell'offerente).
- Una contraffazione eccessivamente grossolana e non punibile è solo quella riconoscibile ictu oculi, cioè immediatamente percepibile senza indagini tecniche o accertamenti particolari.
- Non rileva ai fini dell'incriminazione che un singolo acquirente fosse consapevole della falsità; l'elemento rilevante è l'idoneità del marchio a creare una falsa apparenza di provenienza per un osservatore comune.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è necessario produrre prove sulle caratteristiche fisiche del prodotto che dimostrino in modo chiaro e immediato l'impossibilità di confusione, non limitarsi a circostanze esterne come prezzo o luogo di vendita.
- In sede di impugnazione la Corte di Cassazione verifica la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali consolidati; una riforma parziale in appello non impedisce che la Cassazione esamini la correttezza delle statuizioni di diritto impugnate.
- Il rigetto del ricorso comporta generalmente la condanna alle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
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