Sentenza n. 4799/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro n. 468/2023 del 25 marzo 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, giudice del lavoro, n. 468/2023, relativa alla ricostruzione integrale della carriera e al pagamento delle differenze retributive
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 468/2023, che aveva riconosciuto il diritto al computo integrale, ai fini giuridici ed economici, del servizio pre-ruolo prestato con contratti a tempo determinato, pari a 7 anni, 9 mesi e 25 giorni, nonché al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in euro 1.353,52 per il periodo dal 1 novembre 2018 al 31 gennaio 2020, se non già corrisposte. Dedotta l'inerzia del Ministero, il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il passaggio in giudicato era attestato da certificazione di cancelleria; risultava inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza ai sensi dell'articolo 114 c.p.a., in ragione del passaggio in giudicato della sentenza azionata e dell'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante il riconoscimento della progressione professionale ed economica derivante dall'anzianità pre-ruolo riconosciuta e il pagamento delle differenze retributive conseguenti. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze quale commissario ad acta, con facoltà di delega interna, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. Il compenso del commissario, se dovuto, è stato posto a carico del Ministero dell'Istruzione e determinato in euro 1.000,00. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a renderla effettiva, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il suo inutile decorso costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l'azione di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche dall'articolo 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato che riconosca il diritto alla ricostruzione della carriera, l'amministrazione deve dare esecuzione integrale al titolo, adottando gli atti necessari al riconoscimento della progressione giuridica ed economica e corrispondendo le differenze retributive conseguenti all'anzianità riconosciuta.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inerzia, definendone tempi, compiti e compenso a carico dell'amministrazione inadempiente.
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