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Sentenza

Sentenza del 10/11/2017 n. 26639 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva escluso la residenza fiscale italiana del contribuente per l'anno 2003 e annullato l'accertamento relativo all'imposta sui rendimenti di investimenti esteri e alle sanzioni. Il primo motivo riguardava l'interpretazione dell'art. 4, comma 2, lett. a), della Convenzione Italia-Russia contro le doppie imposizioni: secondo l'Agenzia, l'abitazione permanente non dipende dalla proprietà o da un titolo giuridico, ma dalla concreta e stabile disponibilità dell'alloggio. Il contribuente, pur possedendo una casa in Russia, viveva stabilmente in Italia presso l'abitazione della convivente. Il secondo motivo denunciava l'omessa o insufficiente motivazione della CTR sul centro degli interessi vitali, considerati i suoi rapporti lavorativi, economici e societari in Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che per abitazione permanente deve intendersi un alloggio concretamente e stabilmente disponibile, indipendentemente dalla proprietà o da altro titolo giuridico. Poiché il contribuente disponeva di un'abitazione permanente sia in Russia, dove possedeva una casa, sia in Italia, dove viveva presso la convivente, la CTR avrebbe dovuto applicare il criterio successivo previsto dalla Convenzione, verificando in quale Stato fossero più strette le sue relazioni personali ed economiche, ossia il centro degli interessi vitali. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per una nuova decisione nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 4, comma 2, lett. a), Convenzione Italia-Russia contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 372/1997

    Quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati Contraenti, detta persona è considerata residente dello Stato Contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione permanente in entrambi gli Stati Contraenti, è considerata residente dello Stato Contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali).

    L'abitazione permanente è una situazione di fatto: rileva la disponibilità stabile e concreta dell'alloggio, anche senza proprietà o altro titolo giuridico formale. Se il contribuente dispone stabilmente di abitazioni in entrambi gli Stati, occorre individuare lo Stato del centro degli interessi vitali.

  • Modello di Convenzione OCSE, art. 4

    He shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him.

    Il riferimento alla casa permanentemente disponibile conferma che il criterio riguarda la concreta possibilità del contribuente di utilizzare stabilmente un'abitazione, a qualsiasi titolo, e non il diritto di proprietà.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto ammissibile il motivo perché riguardava l'interpretazione giuridica della Convenzione.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Riguarda l'omesso esame o l'insufficiente motivazione su fatti decisivi; il motivo è stato prospettato dall'Agenzia con riferimento agli elementi indicativi del centro degli interessi vitali in Italia.

  • Legge 20 maggio 2016, n. 76

    La Corte l'ha richiamata per evidenziare che la convivenza di fatto, già esistente nel 2003, costituisce una relazione personale rilevante ai fini della valutazione della stabile disponibilità dell'abitazione e del centro degli interessi personali.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla residenza fiscale internazionale, la proprietà di un'abitazione in uno Stato non è sufficiente, da sola, a determinare la residenza convenzionale.
  • Per abitazione permanente rileva la disponibilità effettiva, stabile e continuativa dell'alloggio, anche se questo appartiene a un convivente o è utilizzato senza un autonomo titolo di proprietà.
  • Quando il contribuente dispone di abitazioni permanenti in entrambi gli Stati, bisogna applicare il criterio del centro degli interessi vitali, valutando complessivamente relazioni familiari o affettive, attività lavorativa, interessi economici, partecipazioni societarie, patrimonio e permanenza effettiva.
  • La valutazione della residenza fiscale deve basarsi su una pluralità di elementi concreti e non su un singolo indice formale, come la proprietà della casa o la registrazione anagrafica.
  • Il giudice di merito deve esaminare e motivare tutti gli elementi decisivi offerti dalle parti; in caso contrario, la decisione può essere cassata con rinvio per una nuova valutazione.

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