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Sentenza

Sentenza n. 252/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1523 del 2023: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, di concerto con il Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, n. 486 del 19 ottobre 2023 recante dichiarazione di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 152/2006 per il progetto definitivo “FI81 – E78 S.G.C. “Grosseto-Fano” Tratto “Siena-Bettolle (A1)”. Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena-Ruffolo (Lotto 0)” presentato da Anas S.p.A., e di ogni altro presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente, tra cui, ove occorrer possa, il parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 467 del 12 giugno 2023, il parere tecnico istruttorio del Ministero della Cultura, Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. 30296 dell'8 settembre 2023 e il parere della Regione Toscana, espresso con Delibera di Giunta Regionale n. 627 del 5 giugno 2023 corredato dal relativo Rapporto istruttorio e comunicato con nota della Direzione Ambiente ed Energia prot. n. 93656 dell'8 settembre 2023; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 febbraio 2024: della nota prot. n. 939581 del 28 novembre 2023 a firma del Responsabile del Procedimento – Responsabile Aree Nuove Ing. Francesco Pisani con cui ANAS ha dato riscontro alle osservazioni presentate da PAD Multienergy s.p.a. il 25 maggio 2023 (prot. ANAS n. 0417369 del 31 maggio 2023) ai sensi dell'art. 11 D.P.R. 327/2001 in relazione al progetto E78 GROSSETO – FANO, Tratto Siena – Rigomagno. Lotto 0 (Siena-Ruffolo) - Adeguamento a 4 corsie del tratto compreso tra lo svincolo con la tangenziale di Siena (Firenze- Siena) e lo svincolo di Ruffolo (Siena-Bettolle) – (FI 81), e di ogni altro presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27 maggio 2024: - dell'atto di determinazione conclusiva della Conferenza di servizi prot. n. 112 del 18 marzo 2024 a firma del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla [FI81] E78 “Grosseto – Fano, Tratto Siena – Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del tratto Siena – Ruffolo (Lotto 0)” e ogni atto ad esso presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente, tra cui: - la nota prot. n. 21 del 26 gennaio 2024 del Commissario Straordinario recante indizione della Conferenza di servizi; - la nota prot. 723 del 5 febbraio 2024 del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud; - la nota prot. n. 19437 del 7 marzo 2024 del Comune di Siena, Direzione Territorio del Comune di Siena, recante parere favorevole con prescrizioni, e i pareri ad essi allegati, ossia la nota del 7 marzo 2024 della medesima Direzione recante autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico alla trasformazione del bosco per la realizzazione del progetto in esame e il verbale di collegio della Commissione del paesaggio del 4 marzo 2024; - la nota del 7 marzo 2024 a firma della Regione Toscana - Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale recante trasmissione della D.G.R. n. 236/2024; - la Delibera della Giunta Regionale n. 236 del 4 marzo 2024, pubblicata sul BURT il 13 marzo 2024; - la nota prot. 0095966 del 9 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali; - la nota prot. 0125634 del 21 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio; - la nota prot. 0128760 del 22 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana Sud; - la nota prot. SI.01.15.01/65.2 del 14 febbraio 2024 di ARPAT; - la nota del 5 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Logistica e Cave; - la nota prot. n. 3680 del 27 febbraio 2024 del Presidente della Provincia di Siena; - la nota del 6 marzo 2024 dell'Azienda USL Toscana sud- est; - la nota prot. n. 6506 dell'11 marzo 2024 di Acquedotto del Fiora; - la nota dell'11 marzo 2024 a firma di SNAM; - la nota del 31 gennaio 2024 di Terna Rete Italia; - la nota prot. n. 988 del 12 febbraio 2024 di RFI; - la nota ANAS prot. n. 0169545 del 28 febbraio 2024; - la nota della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto ed Arezzo prot. n. 5805-p del 29 febbraio 2024; - la nota prot. n. 2792 del 13 marzo 2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; - la nota prot. n. 17212 del 29 febbraio 2024 di ANAS (dal contenuto ignoto alla ricorrente); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26 marzo 2025: -del provvedimento del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla E78 “Grosseto-Fano” denominato “dispositivo n. 1/2024” (prot. n. 267 del 18 ottobre 2024) recante, fra le altre cose, approvazione, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto definitivo dell’intervento “FI81 – “E78 Grosseto– Fano – Tratto “Siena – Bettolle (A1)”. Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena – Ruffolo (Lotto 0)” e di ogni altro presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente, fra cui, ove occorrer possa, - la proposta del Soggetto Attuatore ANAS di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori dell’intervento in oggetto: “E78 Grosseto-Fano. Tratto Siena-Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del tratto Siena - Ruffolo (lotto 0)”, di cui al dispositivo dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas prot. CDG-DT-U-863842 del 08/10/2024 assunto al protocollo Commissario COMM_E78_E n.252 del 09/10/2024; - la nota prot.CDG-DT-U-879851 del 14/10/2024 assunta al protocollo Commissario COMM_E78_E n.262 del 14/10/2024, con cui il Soggetto Attuatore ANAS ha trasmesso al Commissario la Relazione tecnico amministrativa relativa alla suddetta proposta di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo, con cui il Responsabile del Procedimento, i Responsabili della Direzione Tecnica di Anas S.p.A., con il visto del Direttore Investimenti e Realizzazione per la coerenza con gli strumenti di programmazione, esaminati gli atti progettuali, hanno ritenuto adeguatamente sviluppata la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto; - il Contratto di Programma 2016-2020, approvato con Delibera CIPE n. 65 del 07.08.2017 (G.U. n. 292 del 15.12.2017), stipulato fra il Ministero delle Infrastrutture e l’ANAS, e il Contratto di Programma 2021-2025, sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Anas, approvato con Delibera CIPESS 6/2024 (pubblicata sulla G.U. n.160 del 10.07.2024); - il parere positivo della Soprintendenza ABAP di Firenze prot. n. 12557 del 26 luglio 2011; - la nota della Sopraintendenza ABAP di Firenze prot. MIC_SABAP-SI_UO02 del 29 febbraio 2024 recante approvazione con prescrizioni del Piano indagini redatto da ANAS; - la relazione finale del 15 novembre 2020 (trasmessa dal MIT il 23 dicembre 2020 con prot. n. M_INF.STRA.U.13284) recante conclusione positiva della procedura ex D.Lgs. n. 35/2011; - il Decreto di compatibilità ambientale MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023 recante dichiarazione della compatibilità ambientale ex art. 25 D.Lgs. 152/2006, rilascio dell’autorizzazione paesaggistica subordinata al rispetto di condizioni ambientali da ottemperare nelle successive fasi dell’opera e chiusura positiva della Valutazione di Incidenza di I livello; - il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 476 del 12 giugno 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023; - il parere del Ministero della Cultura prot. n. 30296 dell’8 settembre 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023; - il parere della Regione Toscana espresso con D.G.R. n. 627 del 5 giugno 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023; - l’atto del Commissario Straordinario prot. COMM_E78.I.112 del 18 marzo 2024 recante positiva conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria ex artt. 2 e 3 del DPR n. 383/1994; - la proposta di intesa ex art. 4 D.L. 32/2019 trasmessa dal Commissario Straordinario alla Regione Toscana con nota prot. COMM_E78.U.140 dell’11 aprile 2024; - il parere positivo espresso dalla Regione Toscana il 10 giugno 2024 secondo i contenuti della D.G.R. n. 664 del 3 giugno 2024 in ordine alla proposta di intesa ex art. 4 D.L. 32/2019 trasmessa dal Commissario Straordinario con nota prot. COMM_E78.U.140 dell’11 aprile 2024, recante formalizzazione dell’intesa istituzionale di cui all’art. 4, comma 2, D.L. 32/2019 funzionale all’approvazione del Progetto Definitivo; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 settembre 2025: -del provvedimento del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla E78 “Grosseto-Fano” denominato “dispositivo n. 1/2024” (prot. n. 267 del 18 ottobre 2024) recante, fra le altre cose, approvazione, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto definitivo dell’intervento “FI81 – “E78 Grosseto– Fano – Tratto “Siena – Bettolle (A1)”. Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena – Ruffolo (Lotto 0)” e di ogni altro presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente, fra cui, ove occorrer possa, - la proposta del Soggetto Attuatore ANAS di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori dell’intervento in oggetto: “E78 Grosseto-Fano. Tratto Siena-Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del tratto Siena - Ruffolo (lotto 0)”, di cui al dispositivo dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas prot. CDG-DT-U-863842 del 08/10/2024 assunto al protocollo Commissario COMM_E78_E n.252 del 09/10/2024; - la nota prot.CDG-DT-U-879851 del 14/10/2024 assunta al protocollo Commissario COMM_E78_E n.262 del 14/10/2024, con cui il Soggetto Attuatore ANAS ha trasmesso al Commissario la Relazione tecnico amministrativa relativa alla suddetta proposta di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo, con cui il Responsabile del Procedimento, i Responsabili della Direzione Tecnica di Anas S.p.A., con il visto del Direttore Investimenti e Realizzazione per la coerenza con gli strumenti di programmazione, esaminati gli atti progettuali, hanno ritenuto adeguatamente sviluppata la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto; - il Contratto di Programma 2016-2020, approvato con Delibera CIPE n. 65 del 07.08.2017 (G.U. n. 292 del 15.12.2017), stipulato fra il Ministero delle Infrastrutture e l’ANAS, e il Contratto di Programma 2021-2025, sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Anas, approvato con Delibera CIPESS 6/2024 (pubblicata sulla G.U. n.160 del 10.07.2024); - il parere positivo della Soprintendenza ABAP di Firenze prot. n. 12557 del 26 luglio 2011; - la nota della Sopraintendenza ABAP di Firenze prot. MIC_SABAP-SI_UO02 del 29 febbraio 2024 recante approvazione con prescrizioni del Piano indagini redatto da ANAS; - la relazione finale del 15 novembre 2020 (trasmessa dal MIT il 23 dicembre 2020 con prot. n. M_INF.STRA.U.13284) recante conclusione positiva della procedura ex D.Lgs. n. 35/2011; - il Decreto di compatibilità ambientale MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023 recante dichiarazione della compatibilità ambientale ex art. 25 D.Lgs. 152/2006, rilascio dell’autorizzazione paesaggistica subordinata al rispetto di condizioni ambientali da ottemperare nelle successive fasi dell’opera e chiusura positiva della Valutazione di Incidenza di I livello; - il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 476 del 12 giugno 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023; - il parere del Ministero della Cultura prot. n. 30296 dell’8 settembre 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023; - il parere della Regione Toscana espresso con D.G.R. n. 627 del 5 giugno 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023; - l’atto del Commissario Straordinario prot. COMM_E78.I.112 del 18 marzo 2024 recante positiva conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria ex artt. 2 e 3 del DPR n. 383/1994; - la proposta di intesa ex art. 4 D.L. 32/2019 trasmessa dal Commissario Straordinario alla Regione Toscana con nota prot. COMM_E78.U.140 dell’11 aprile 2024; - il parere positivo espresso dalla Regione Toscana il 10 giugno 2024 secondo i contenuti della D.G.R. n. 664 del 3 giugno 2024 in ordine alla proposta di intesa ex art. 4 D.L. 32/2019 trasmessa dal Commissario Straordinario con nota prot. COMM_E78.U.140 dell’11 aprile 2024, recante formalizzazione dell’intesa istituzionale di cui all’art. 4, comma 2, D.L. 32/2019 funzionale all’approvazione del Progetto Definitivo; - il progetto definitivo, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici e progettuali approvato con il medesimo provvedimento “dispositivo n. 1/2024”; quanto al ricorso n. 880 del 2024: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell’atto di determinazione conclusiva della Conferenza di servizi prot. n. 112 del 18 marzo 2024 a firma del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla [FI81] E78 “Grosseto – Fano, Tratto Siena – Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del tratto Siena – Ruffolo (Lotto 0)” e ogni atto ad esso presupposto e/o successivo, comunque connesso, tra cui - la delibera della Giunta regionale n. 236 del 4 marzo 2024, pubblicata sul BURT il 13 marzo 2024; - la nota prot. n. 21 del 26 gennaio 2024, dal contenuto ignoto ai ricorrenti, del Commissario Straordinario recante indizione della Conferenza di servizi; - la nota prot. COMM_E78_E n. 39 del 5 febbraio 2024, dal contenuto ignoto ai ricorrenti, del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud; - la nota prot. n. 19437 del 7 marzo 2024 del Comune di Siena, Direzione Territorio del Comune di Siena, recante parere favorevole con prescrizioni, e i pareri ad essi allegati tra cui la nota del 7 marzo 2024 della medesima Direzione recante autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico alla trasformazione del bosco per la realizzazione del progetto in esame e il verbale di collegio della Commissione del paesaggio del 4 marzo 2024; - la nota del 7 marzo 2024 a firma della Regione Toscana - Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale recante trasmissione della D.G.R. n. 236/2024; - la nota prot. 0095966 del 9 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali; - la nota prot. 0125634 del 21 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio; - la nota prot. 0128760 del 22 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Genio Civile Toscana Sud; - la nota prot. SI.01.15.01/65.2 del 14 febbraio 2024 di ARPAT; - la nota del 5 febbraio 2024 della Regione Toscana - Settore Logistica e Cave; - la nota prot. n. 3680 del 27 febbraio 2024 con cui il Presidente della Provincia di Siena; - la nota dell’11 marzo 2024 (dal contenuto ignoto ai ricorrenti) di Acquedotto del Fiora; - la nota dell’11 marzo 2024 (dal contenuto ignoto ai ricorrenti) a firma di SNAM; - la nota del 31 gennaio 2024 (dal contenuto sempre ignoto ai ricorrenti) di Terna Rete Italia; - la nota dell’11 marzo 2024 di RFI (dal contenuto ignoto ai ricorrenti); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 maggio 2025: - del provvedimento del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali sulla E78 “Grosseto-Fano” denominato “dispositivo n. 1/2024” (prot. n. 267 del 18 ottobre 2024) recante, fra le altre cose, approvazione, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, del progetto definitivo dell’intervento “FI81 – “E78 Grosseto– Fano – Tratto “Siena – Bettolle (A1)”. Adeguamento a 4 corsie del Tratto Siena – Ruffolo (Lotto 0)” e di ogni altro presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente, fra cui, ove occorrer possa, - la proposta del Soggetto Attuatore ANAS di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori dell’intervento in oggetto: “E78 Grosseto-Fano. Tratto Siena-Bettolle (A1). Adeguamento a 4 corsie del tratto Siena - Ruffolo (lotto 0)”, id cui al dispositivo dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anas prot. CDG-DT-U-863842 del 08/10/2024 assunto al protocollo Commissario COMM_E78_E n.252 del 09/10/2024; - la nota prot.CDG-DT-U-879851 del 14/10/2024 assunta al protocollo Commissario COMM_E78_E n.262 del 14/10/2024, con cui il Soggetto Attuatore ANAS ha trasmesso al Commissario la Relazione tecnico amministrativa relativa alla suddetta proposta di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo, con cui il Responsabile del Procedimento, i Responsabili della Direzione Tecnica di Anas S.p.A., con il visto del Direttore Investimenti e Realizzazione per la coerenza con gli strumenti di programmazione, esaminati gli atti progettuali, hanno ritenuto adeguatamente sviluppata la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto; - il Contratto di Programma 2016-2020, approvato con Delibera CIPE n. 65 del 07.08.2017 (G.U. n. 292 del 15.12.2017), stipulato fra il Ministero delle Infrastrutture e l’ANAS, e il Contratto di Programma 2021-2025, sottoscritto tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Anas, approvato con Delibera CIPESS 6/2024 (pubblicata sulla G.U. n.160 del 10.07.2024); - il parere positivo della Soprintendenza ABAP di Firenze prot. n. 12557 del 26 luglio 2011; - la nota della Sopraintendenza ABAP di Firenze prot. MIC_SABAP-SI_UO02 del 29 febbraio 2024 recante approvazione con prescrizioni del Piano indagini redatto da ANAS; - la relazione finale del 15 novembre 2020 (trasmessa dal MIT il 23 dicembre 2020 con prot. n. M_INF.STRA.U.13284) recante conclusione positiva della procedura ex D.Lgs. n. 35/2011; - il Decreto di compatibilità ambientale MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023 recante dichiarazione della compatibilità ambientale ex art. 25 D.Lgs. 152/2006, rilascio dell’autorizzazione paesaggistica subordinata al rispetto di condizioni ambientali da ottemperare nelle successive fasi dell’opera e chiusura positiva della Valutazione di Incidenza di I livello; - il parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 476 del 12 giugno 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023; - il parere del Ministero della Cultura prot. n. 30296 dell’8 settembre 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023; - il parere della Regione Toscana espresso con D.G.R. n. 627 del 5 giugno 2023 correlato al decreto MASE.VA.DEC-486 del 19 ottobre 2023; - l’atto del Commissario Straordinario prot. COMM_E78.I.112 del 18 marzo 2024 recante positiva conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria ex artt. 2 e 3 del DPR n. 383/1994; - la proposta di intesa ex art. 4 D.L. 32/2019 trasmessa dal Commissario Straordinario alla Regione Toscana con nota prot. COMM_E78.U.140 dell’11 aprile 2024; - il parere positivo espresso dalla Regione Toscana il 10 giugno 2024 secondo i contenuti della D.G.R. n. 664 del 3 giugno 2024 in ordine alla proposta di intesa ex art. 4 D.L. 32/2019 trasmessa dal Commissario Straordinario con nota prot. COMM_E78.U.140 dell’11 aprile 2024, recante formalizzazione dell’intesa istituzionale di cui all’art. 4, comma 2, D.L. 32/2019 funzionale all’approvazione del Progetto Definitivo.

Giustizia amministrativa202400880

Sintesi

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TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti della procedura di realizzazione e approvazione del progetto definitivo per l’adeguamento a quattro corsie del tratto Siena-Ruffolo della E78, inclusi la VIA, la conclusione della conferenza di servizi e il dispositivo commissariale di approvazione del progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetto attuatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I due ricorsi, riuniti per connessione oggettiva, riguardavano la realizzazione dell’ampliamento a quattro corsie del tratto Siena-Ruffolo della E78, destinato a comportare l’eliminazione di un impianto di distribuzione carburanti. PAD Multienergy s.p.a. aveva impugnato il decreto di compatibilità ambientale, la nota ANAS di rigetto delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 11 d.P.R. 327/2001, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi e il successivo dispositivo commissariale di approvazione del progetto definitivo, deducendo violazione della disciplina europea e nazionale in materia di VIA, violazione degli artt. 11 e seguenti d.P.R. 327/2001, delle norme sulla conferenza di servizi, sulle infrastrutture strategiche e sulla partecipazione procedimentale, nonché carenza di istruttoria e motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione della proporzionalità. I proprietari dell’area avevano impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi e, con motivi aggiunti, il dispositivo di approvazione del progetto definitivo, deducendo censure sostanzialmente analoghe: illegittima modificazione del progetto tra la VIA, la fase partecipativa e l’approvazione finale; mancata rinnovazione delle formalità partecipative; insufficiente valutazione della soppressione dell’impianto e dell’indennità espropriativa; mancata considerazione delle interferenze con altre infrastrutture; vizi dell’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico; illegittimità urbanistica; mancata acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; natura meramente tecnica dell’approvazione; modifiche del piano particellare e illegittimità derivata dalla VIA e dagli atti precedenti. PAD Multienergy fondava la propria legittimazione sull’interesse alla prosecuzione dell’attività commerciale, mentre i proprietari la fondavano sulla titolarità dominicale dell’area esproprianda.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi. Quanto al ricorso di PAD Multienergy s.p.a., ha accolto l’eccezione di difetto di legittimazione e interesse, dichiarando inammissibili il ricorso e tutti i motivi aggiunti. L’autorizzazione commerciale comunale risultava ancora efficace, ma la concessione ANAS necessaria per gli accessi alla strada e per l’occupazione della sede stradale era scaduta prima della proposizione del ricorso e non era mai stata rinnovata. La mera pendenza di istanze di rinnovo non rendeva attuale né esercitabile l’attività commerciale e avrebbe potuto eventualmente giustificare un’azione contro il silenzio dell’amministrazione, non l’impugnazione degli atti di realizzazione dell’opera. Quanto al ricorso dei proprietari, il TAR ha respinto le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità: la determinazione conclusiva della conferenza di servizi aveva natura endoprocedimentale, ma l’impugnazione del successivo dispositivo di approvazione del progetto era tempestiva, poiché non era stata provata la piena conoscenza dell’atto e non risultava effettuata la comunicazione individuale prevista dall’art. 17, comma 2, d.P.R. 327/2001. Nel merito, il ricorso è stato respinto. La soppressione dell’area di servizio era sorretta dalla ragione autonoma e sufficiente dell’incompatibilità degli accessi sui viadotti con gli standard di sicurezza ANAS per le strade di tipo B; risultavano inoltre ulteriori ragioni, quali il raggio di curvatura e la non necessità dell’impianto. La variazione del progetto rispetto a quello sottoposto a VIA non costituiva modifica sostanziale ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 152/2006, poiché non era stato dimostrato un potenziamento degli effetti negativi sull’ambiente; l’eliminazione dell’impianto, anzi, non appariva idonea a produrre tali effetti. Non sussisteva neppure un generale principio di immodificabilità del progetto dopo la partecipazione, né era necessaria la rinnovazione delle formalità partecipative in assenza dei presupposti previsti dall’art. 16, comma 12, d.P.R. 327/2001. Le contestazioni sull’indennità erano generiche e comunque riferibili alla successiva fase di determinazione dell’indennità espropriativa. È stata respinta anche la censura sulla proporzionalità, poiché non era stata individuata una soluzione alternativa concretamente praticabile e meno lesiva. Le interferenze con altre infrastrutture erano state censite e correttamente rinviate alla progettazione esecutiva. Le censure paesaggistiche erano prive di incidenza, anche perché l’ottemperanza alle prescrizioni regionali e l’autorizzazione paesaggistica non erano state ritualmente contestate. Sono state respinte le doglianze sul vincolo idrogeologico, sulla monetizzazione dell’obbligo di rimboschimento e sulla variante urbanistica, quest’ultima contraddittoria rispetto al riconoscimento dello stesso potere di deroga. Quanto ai motivi aggiunti contro il dispositivo commissariale, il TAR ha escluso la violazione dell’art. 17 d.P.R. 327/2001, poiché la mancata comunicazione incide sulla conoscenza dell’atto e sulle successive fasi indennitarie, ma non sulla validità del provvedimento già emanato. Ha escluso la necessità del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in ragione della deroga prevista dall’art. 1, comma 7, d.l. 32/2019 nel testo vigente. Ha ritenuto che il dispositivo approvasse effettivamente il progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e ha giudicato generica e non provata la censura sulle modifiche del piano particellare. Le spese sono state compensate per entrambi i giudizi in ragione della complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 152/2006

    variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato ... che possano produrre effetti sull'ambiente; modifica sostanziale ... che ... producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana

    La modifica progettuale rileva come modifica sostanziale ai fini di una nuova VIA solo se determina un potenziamento degli effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana; la soppressione dell’impianto di distribuzione non è stata ritenuta idonea a produrre tale effetto.

  • artt. 22-25 d.lgs. 152/2006

    La disciplina VIA non impone una nuova procedura per ogni modifica del progetto, ma solo per le variazioni qualificabili come sostanziali secondo i presupposti normativi.

  • art. 11 d.P.R. 327/2001

    La partecipazione nella fase di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio consente agli interessati di formulare osservazioni, ma non determina l’immodificabilità del progetto.

  • art. 16, comma 12, d.P.R. 327/2001

    qualora l’accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni ... abbia comportato la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni

    La rinnovazione delle formalità partecipative è necessaria nella specifica ipotesi in cui l’accoglimento delle osservazioni modifichi il progetto arrecando pregiudizio a un altro proprietario non partecipante; non è richiesta per ogni modifica progettuale.

  • art. 17, comma 2, d.P.R. 327/2001

    La comunicazione dell’approvazione del progetto al proprietario espropriando è funzionale alla conoscenza dell’atto e alla possibilità di fornire elementi utili per la determinazione dell’indennità; la sua omissione non incide, di per sé, sulla validità del provvedimento già emanato.

  • artt. 2 e 3 d.P.R. 383/1994

    La procedura per la localizzazione delle opere pubbliche statali consente la definizione degli effetti urbanistici dell’approvazione dell’opera secondo la disciplina speciale applicabile.

  • art. 4 d.l. 32/2019, convertito in l. 55/2019

    Nel procedimento relativo all’infrastruttura strategica, l’approvazione del progetto può produrre effetti di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

  • art. 215, comma 3, d.lgs. 50/2016

    L’obbligo ordinario di acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è stato derogato, per il periodo e nei limiti previsti dalla disciplina speciale, con riferimento ai progetti di fattibilità tecnico-economica individuati dalla norma derogatoria, non al progetto definitivo oggetto di causa.

  • art. 1, comma 7, d.l. 32/2019, convertito in l. 55/2019

    in deroga all’articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ... fino al 30 giugno 2023

    La deroga limitava l’obbligo di parere ai progetti di fattibilità tecnico-economica di competenza statale, o finanziati almeno per il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore a cento milioni di euro; non riguardava il progetto definitivo approvato nel caso deciso.

  • art. 81 d.P.G.R. Toscana 8 agosto 2003, n. 48/R

    Quando il soggetto obbligato al rimboschimento non dispone di terreni da destinare a tale finalità, può dichiararlo ai fini della monetizzazione dell’obbligo, come ritenuto avvenuto nel caso concreto.

  • art. 2 Codice della strada

Massime di principio

  • La legittimazione e l’interesse a impugnare gli atti di realizzazione di un’opera pubblica devono sussistere concretamente al momento della decisione; il gestore di un’attività commerciale non può fondare tale interesse sulla sola autorizzazione commerciale quando gli manca un ulteriore titolo indispensabile per l’esercizio, già scaduto e mai rinnovato. La pendenza di un’istanza di rinnovo non equivale al rilascio del titolo e può eventualmente giustificare un’azione contro il silenzio, non l’impugnazione sostanziale dell’opera.
  • La modifica di un progetto sottoposto a VIA non richiede una nuova procedura soltanto perché il progetto finale differisce da quello originario; occorre dimostrare che la variazione costituisca una modifica sostanziale, ossia un potenziamento dell’opera o dell’infrastruttura idoneo a produrre effetti negativi e significativi sull’ambiente o sulla salute umana.
  • La partecipazione al procedimento espropriativo non rende il progetto immodificabile. La rinnovazione delle formalità partecipative è necessaria, ai sensi dell’art. 16, comma 12, d.P.R. 327/2001, quando l’accoglimento delle osservazioni modifichi il progetto arrecando pregiudizio a un proprietario che non abbia partecipato; non è necessaria per ogni modifica progettuale, specie quando essa costituisca l’esito della rivalutazione sollecitata dagli stessi interessati.
  • In presenza di più ragioni autonome poste a fondamento della soppressione o modifica di una componente dell’opera, è sufficiente che una sola di esse sia legittima e adeguatamente motivata per sorreggere il provvedimento, rendendo superfluo l’esame delle ulteriori motivazioni.
  • La mancata comunicazione individuale dell’approvazione del progetto ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.P.R. 327/2001 non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento di approvazione già emanato: essa rileva principalmente ai fini della conoscenza dell’atto, della tempestività dell’impugnazione e della partecipazione alle successive attività di determinazione dell’indennità espropriativa.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàGrandi opere e infrastrutture strategiche
RamiEspropriazione per pubblica utilitàAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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