Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 234/2026 - Latina, Sezione 2

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza di questo Tribunale del 23 giugno 2022 n. 550.

Giustizia amministrativa202300059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 550/2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto, ai sensi del giudizio di ottemperanza, che fosse ordinato al Comune di realizzare sulle aree di sua proprietà le opere di viabilità e urbanizzazione necessarie, collegate alla viabilità del comparto industriale già urbanizzato, anche in sostituzione delle opere provvisorie da lei realizzate, nonché che fosse confermato l’incarico del commissario ad acta già nominato con la sentenza non definitiva n. 367/2023. Ha dedotto che la deliberazione comunale n. 7 del 15 aprile 2024, recante il piano particolareggiato esecutivo per l’ampliamento dell’area artigianale e produttiva, non fosse idonea a dare esecuzione al giudicato, poiché le particelle di sua proprietà sulle quali dovevano essere realizzate le opere sarebbero rimaste escluse dalla pianificazione. Il Comune si è opposto, richiamando gli adempimenti compiuti per l’approvazione del piano, ancora in itinere. A seguito dei chiarimenti richiesti dal TAR con l’ordinanza n. 748/2025, è emerso che il giudicato non era stato ancora eseguito, che l’approvazione dell’atto di pianificazione costituiva un adempimento indispensabile e che la relativa procedura era ancora in corso; permaneva tuttavia una controversia sull’idoneità tecnica della soluzione pianificatoria ad assicurare la realizzazione delle opere a servizio dei lotti della ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di ottemperanza, ritenendo non ancora eseguito il giudicato e necessario assicurare non soltanto la conclusione del procedimento di pianificazione, ma anche la verifica della sua concreta idoneità tecnica a realizzare la pretesa sostanziale riconosciuta alla ricorrente. In conferma e integrazione di quanto disposto con la sentenza n. 367/2023, ha nominato con effetto immediato commissario ad acta il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Latina o altro funzionario da lui delegato. Il commissario dovrà curare tutti gli adempimenti tecnici e giuridici ancora necessari alla definitiva approvazione dell’atto di pianificazione per l’ampliamento dell’area artigianale; dovrà inoltre verificarne l’idoneità a garantire la realizzazione delle opere di viabilità e urbanizzazione a servizio dei lotti della ricorrente e, in caso negativo, apportare le modifiche e integrazioni necessarie, curando il successivo procedimento di approvazione. Il termine assegnato è di 150 giorni dall’insediamento presso il Comune. Il compenso, posto a carico del Comune, è stato liquidato in euro 5.000, salvo conguaglio su domanda corredata da relazione documentata sull’attività svolta.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    comma 4, lett. d), e comma 6

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può adottare le misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta e la disciplina del relativo compenso.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    La disciplina del giudizio avverso il silenzio, richiamata dal giudice, consente l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’effettiva conclusione dell’attività amministrativa dovuta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento che il giudicato non sia stato integralmente eseguito consente al giudice di nominare un commissario ad acta con effetto immediato e di assegnargli un termine per l’adozione degli atti necessari.
  • L’esecuzione del giudicato non si esaurisce nella formale approvazione di un atto di pianificazione, quando la pianificazione costituisce lo strumento necessario per realizzare una concreta utilità sostanziale riconosciuta dal giudicato; il commissario deve verificare anche l’idoneità tecnica dell’atto a conseguire tale risultato.
  • Qualora la soluzione tecnica contenuta nell’atto di pianificazione in corso di approvazione non sia idonea ad assicurare l’utilità dovuta, il commissario ad acta può apportare le modifiche e integrazioni tecnico-giuridiche necessarie e curare il nuovo procedimento di approvazione dell’atto corretto e integrato.
  • Nel definire i poteri del commissario ad acta, il giudice dell’ottemperanza può imporgli di completare gli adempimenti tecnici e giuridici ancora mancanti, verificare la conformità sostanziale dell’attività amministrativa al giudicato e fissare un termine decorrente dall’insediamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPiani attuativi e lottizzazioni
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.