Cassazione Penale, Sentenza n. 17484/2022 del 04/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato che il reato si è estinto per morte dell'imputato ai sensi dell'art. 150 c.p. e, poiché la morte è intervenuta dopo la proposizione del ricorso, ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p., ritenendo esaurito il rapporto processuale e preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, mediante difensore, impugnava la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Pescara per il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Nel ricorso per cassazione si deducevano profili di illegittimità processuale (violazione degli artt. 601, 178 e 179 c.p.p.). Successivamente alla proposizione del ricorso la difesa ha allegato il certificato di morte dell'imputato e ha chiesto l'annullamento della sentenza perché il reato è estinto per morte del reo.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Norma del codice di settore (richiamata quale fattispecie di reato per cui il ricorrente era stato condannato); dal testo emerge semplicemente il riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio di merito
art. 601 c.p.p.
Citato tra le norme la cui violazione era dedotta nel ricorso per cassazione; tuttavia la Corte non si è pronunciata sul merito delle doglianze processuali perché ha ritenuto estinto il reato per morte dell'imputato
art. 178 c.p.p.
Richiamato nel ricorso come possibile vizio procedurale, ma non valutato nel merito dalla Corte a causa dell'estinzione del reato
art. 179 c.p.p.
Analogamente citato nel ricorso, senza che la Corte entri nel merito per effetto dell'estinzione del reato
art. 23, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Previsione sulla trattazione scritta del procedimento; menzionata per la modalità di trattazione adottata nel processo di cassazione
art. 150 c.p.
Stabilisce che il reato si estingue per morte dell'imputato; la Corte lo applica quale causa di estinzione sopravvenuta che rende improseguibile il procedimento penale
art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.
Consente la declaratoria di annullamento senza rinvio quando sopravvengono cause che estinguono il reato dopo l'impugnazione; la Corte lo invoca per annullare la sentenza impugnata senza rinviare il merito
art. 129, comma 2, c.p.p.
Prevede che, in presenza di estinzione del reato, sia preclusa la pronuncia sul merito (es. proscioglimento); la Corte lo richiama per spiegare l'impossibilità di decidere sulla colpevolezza o meno dopo la morte
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo aver proposto ricorso in Cassazione, il reato si estingue ai sensi dell'art. 150 c.p. e la Corte di Cassazione normalmente annulla la sentenza impugnata senza rinvio ai sensi dell'art. 620 c.p.p., perché il rapporto processuale si è estinto.
- La sopravvenuta morte dell'imputato impedisce alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sul merito delle doglianze (ad esempio su presunte violazioni di norme processuali): il procedimento si chiude per estinzione e non si pronuncia né condanna né proscioglimento sostanziale.
- Per ottenere l'annullamento per estinzione del reato è necessario depositare o allegare al procedimento il certificato di morte che comprovi la sopravvenuta decesso; la richiesta può essere formulata dalla difesa e condivisa dal pubblico ministero.
- La declaratoria di estinzione non ha lo stesso effetto di una sentenza piena di proscioglimento: non produce un accertamento favorevole sul merito ma certifica l'impossibilità di proseguire il processo per causa sopravvenuta.
- Se la morte interviene prima dell'impugnazione o in fasi processuali diverse, occorre verificare le norme procedurali applicabili (possibili differenti conseguenze se il processo non è ancora instaurato o se sono in corso azioni civili collegate); comunque la regola generale è l'estinzione del reato e l'interruzione del processo penale.
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