Cassazione Penale, Sentenza n. 12678/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, in qualità di amministratore unico e indagato, ha impugnato l'ordinanza che ha confermato il rigetto dell'istanza di dissequestro della società Sicilsystem. Le censure principali riguardavano: la presunta carenza di motivazione dell'ordinanza in merito al fumus commissi delicti e al periculum in mora relativi al compendio sequestrato; la mancata valutazione della proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare; la mancata considerazione della pertinenzialità dell'azienda e della sua presunta estraneità rispetto al padre (Ciriacono Giuseppe) con riferimento all'ipotesi di intestazione fittizia; e l'asserito novum costituito dal provvedimento del Tribunale misure di prevenzione del 17/04/2023 che non aveva esteso la confisca alla società, nonché documentazione attestante la regolarità dell'attività societaria. Il ricorso si fondava inoltre sul fatto che il sequestro originario era stato emesso in relazione ai reati indicati agli artt. 110, 512-bis e 416-bis c.p., mentre la difesa sosteneva l'assenza di collegamenti e profili di illecito nella gestione societaria attribuita al ricorrente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) non sussisteva un 'aliquid novi' rispetto al procedimento di prevenzione citato, poiché esiste autonomia tra procedimento penale e procedimento di misure di prevenzione e l'omessa richiesta di confisca nel procedimento di prevenzione non è un accertamento vincolante che contrasti con il sequestro cautelare impugnato; b) le censure sulla liceità dell'attività societaria e sull'assenza di intestazione fittizia erano, in gran parte, censure di merito già potenzialmente valutabili nel provvedimento cautelare originario e non costituivano novità decisiva non dedotta precedentemente; c) il vincolo reale sulla società era stato posto anche in relazione al reato di concorso esterno in associazione mafiosa contestato al padre del ricorrente (con riferimento alla confisca obbligatoria ex comma 7 dell'art. 416-bis c.p.), con procedimento a suo carico che ha portato al rinvio a giudizio; d) la doglianza relativa a proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare è stata dedotta in modo generico e non era stata specificamente argomentata nel ricorso, rendendo la censura inammissibile per genericità. Conseguentemente, la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice Penale
art. 110, art. 512-bis, art. 416-bis (comma 7)
Gli articoli sono richiamati come fondamento delle contestazioni penali e della misura reale sul compendio aziendale; in particolare il comma 7 dell'art. 416-bis è riferito alla confisca obbligatoria per reati connessi ad associazione mafiosa, giustificando il vincolo reale sulla società rispetto all'azione del padre.
Codice di Procedura Penale
Applicato per disporre la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa per le ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza consolidata
Sez. 5, n. 5741 del 22/11/2021 (Alfano) e altra giurisprudenza richiamata
Conferma l'autonomia tra il procedimento penale e il procedimento di prevenzione/misure di prevenzione; l'omessa richiesta di confisca nel procedimento di prevenzione non costituisce accertamento giudiziale che vincoli il giudice penale determinando l'illegittimità del sequestro cautelare.
Massime di principio
- Esiste autonomia tra il procedimento penale e quello di misure di prevenzione: l'esito o le scelte (es. mancata richiesta di confisca) in un procedimento di prevenzione non vincolano automaticamente il giudice penale che ha disposto il sequestro cautelare.
- L'assenza di una richiesta di confisca in un procedimento diverso non costituisce di per sé un 'novum' idoneo a determinare il dissequestro se non accompagnata da specifici elementi giuridici e fattuali non previamente valutati.
- Le censure di merito relative alla regolarità societaria o all'intestazione fittizia devono costituire elementi nuovi e decisivi non già esaminati dal giudice della cautela; altrimenti sono inammissibili se riproposte genericamente in sede di impugnazione.
- Le doglianze in ordine a proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare devono essere formulate in modo specifico e motivato: la genericità o il semplice richiamo a motivi d'appello rendono la censura inammissibile.
- Quando il vincolo reale sul bene è collegato a contestazioni gravi (es. concorso esterno in associazione mafiosa), il giudice può ritenere il sequestro proporzionato e necessario anche se la difesa produce documentazione di regolarità formale, salvo che non emergano fatti nuovi e decisivi in grado di sovvertire il giudizio cautelare.
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