Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento - della nota, prot. n. 76953 del 30 novembre 2020, tit. V cl. 2, a firma del Responsabile della Segreteria Studenti di Medicina, Farmacia, Odontoiatria, Professioni sanitarie, dell'Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara, con cui, in adempimento (parziale ed erroneo) a quanto disposto nella sentenza del T.A.R. Pescara n. 281/2020, si riconosce, immotivatamente, soltanto una parte dei crediti acquisiti dal ricorrente nella sua precedente carriera universitaria ed in ragione di ciò non sarebbe ammissibile ad anni successivi al primo di Medicina; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o connesso, anche se ad oggi non conosciuto.

Giustizia amministrativa202100064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota con cui l'Università ha riconosciuto solo in parte i crediti formativi acquisiti nella precedente carriera universitaria e ha dichiarato lo studente non ammissibile agli anni successivi al primo del corso di Medicina e Chirurgia

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota universitaria deducendo, in primo luogo, la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale previste dagli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 e dei principi di trasparenza e buon andamento. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell'obbligo di motivazione, l'eccesso di potere per sviamento e l'elusione della precedente sentenza del TAR Pescara n. 281/2020, sostenendo che non fossero stati riconosciuti crediti relativi alle lezioni frequentate presso la Facoltà di Farmacia e che il mancato riconoscimento non fosse adeguatamente motivato. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dei principi affermati nelle precedenti pronunce del TAR Pescara, dell'art. 3 della l. 241/1990, degli artt. 2 e 33 Cost. e dell'art. 3, comma 9, del d.m. MIUR n. 155/2007, sostenendo che dovesse essere riconosciuta una quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare non inferiore al 50%, lamentando altresì difetto di istruttoria.

La decisione

Dopo la costituzione delle amministrazioni resistenti, il ricorrente ha dichiarato, il 23 dicembre 2025, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. Il TAR ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla partecipazione procedimentale, alla motivazione, al riconoscimento dei crediti, all'elusione del precedente giudicato e al difetto di istruttoria. Le spese di lite sono state compensate, anche considerando la mancata opposizione delle amministrazioni alla richiesta del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita una specifica interpretazione.

  • artt. 7 e seguenti l. 241/1990

    Invocati dal ricorrente per sostenere la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale; il giudice non esamina il motivo per improcedibilità del ricorso.

  • artt. 3 e seguenti l. 241/1990

    Invocati dal ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione e agli ulteriori principi del procedimento amministrativo; il giudice non esamina il merito.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dal ricorrente per contestare il difetto di motivazione e di istruttoria; il motivo non è esaminato per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e trasparenza; il giudice non si pronuncia sul motivo.

  • artt. 2 e 33 Cost.

    Richiamati dal ricorrente in tema di diritto allo studio universitario; il giudice non esamina la relativa censura.

  • art. 3, comma 9, d.m. MIUR n. 155/2007

    Invocato dal ricorrente per sostenere il riconoscimento di una quota minima di crediti riferiti al medesimo settore scientifico-disciplinare; il giudice non accerta l'applicabilità della disposizione.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse a una pronuncia di merito e tale dichiarazione è recepita dal giudice, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile senza esame dei motivi di legittimità dedotti.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando sussistono giusti motivi, tra cui la mancata opposizione della parte resistente.

Come è indicizzato

MaterieCarriera degli studentiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.