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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-684/24

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 maggio 2026. — Across Fiduciaria SpA e a. contro Presidenza del Consiglio dei ministri e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo – Direttiva (UE) 2015/849 – Articolo 31 – Nozione di istituti giuridici che hanno “un assetto o funzioni affini a quelli dei trust” – Mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano – Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di persone aventi un legittimo interesse – Validità – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Rispetto della vita privata e familiare – Protezione dei dati personali – Principio della certezza del diritto – Nozione di “legittimo interesse” – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Tutela giuridica provvisoria. — Cause riunite C-684/24 e C-685/24

Giurisprudenza europea62024CJ0684

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha confermato la validità dell’articolo 31 della direttiva antiriciclaggio in relazione alla nozione di istituti giuridici affini ai trust e alla nozione di legittimo interesse per l’accesso alle informazioni sui titolari effettivi. Ha inoltre ritenuto che i mandati fiduciari di società fiduciarie italiane possano rientrare in tale categoria, se presentano caratteristiche sostanzialmente analoghe ai trust. È stata invece censurata la disciplina nazionale nella sola parte in cui non assicura tutela giurisdizionale provvisoria contro il diniego di deroga all’accesso deciso da un organo amministrativo.

Rinvio pregiudiziale sulla validità e interpretazione dell’articolo 31 della direttiva (UE) 2015/849 in tema di istituti affini ai trust, accesso ai dati sui titolari effettivi e tutela giurisdizionale provvisoria

La questione giuridica

Se l’articolo 31 della direttiva 2015/849 sia valido rispetto ai principi di certezza del diritto e ai diritti fondamentali; se i mandati fiduciari di società fiduciarie italiane possano essere qualificati come "altri tipi di istituti giuridici" con assetto o funzioni affini ai trust; se la nozione di "legittimo interesse" consenta l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di privati; e se la disciplina nazionale possa affidare la decisione di deroga a un organo amministrativo senza prevedere tutela giurisdizionale provvisoria.

Principio di diritto

L’articolo 31 della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, è valido: la nozione di istituti giuridici affini ai trust e quella di legittimo interesse sono sufficientemente delimitate dal contesto, dagli obiettivi e dalla disciplina della direttiva; i mandati fiduciari delle società fiduciarie italiane possono essere ricompresi, se ne ricorrono le caratteristiche sostanziali, tra gli istituti affini ai trust; l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di soggetti privati che dimostrino un legittimo interesse è compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta; tuttavia, se la deroga all’accesso è decisa da un’autorità amministrativa non giurisdizionale, il diritto dell’Unione esige che il successivo controllo giurisdizionale consenta anche misure provvisorie, altrimenti la disciplina nazionale è incompatibile con l’articolo 47 della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 114 TFUE
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE
  • Articolo 5, paragrafo 4, TUE
  • Articolo 31 della direttiva (UE) 2015/849
  • Articolo 30 della direttiva (UE) 2015/849
  • Articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849
  • Articolo 7 della direttiva (UE) 2015/843
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 6 della CEDU
  • Articolo 8 della CEDU
  • Regolamento (UE) 2016/679
  • Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
  • Decreto ministeriale MEF 11 marzo 2022, n. 55
  • Direttiva (UE) 2018/843

Rinvio pregiudiziale su trust, mandati fiduciari e accesso ai dati dei titolari effettivi

La sentenza riguarda due rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato (Italia) in materia di antiriciclaggio e trasparenza della titolarità effettiva. Il contenzioso nasce dall’inclusione dei mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie italiane tra gli istituti giuridici affini ai trust e dalla disciplina dell’accesso ai dati dei titolari effettivi da parte di soggetti privati portatori di un legittimo interesse.

Fatti e procedimento principale

Le ricorrenti sono società fiduciarie italiane, che hanno contestato la normativa nazionale di recepimento dell’articolo 31 della direttiva 2015/849, sostenendo sia l’illegittimità della qualificazione dei mandati fiduciari come istituti affini ai trust, sia l’eccessiva ampiezza dell’accesso ai dati sulla titolarità effettiva. I ricorsi erano stati respinti dal TAR Lazio e sono poi approdati al Consiglio di Stato, che ha sospeso i procedimenti e chiesto chiarimenti sulla validità e sull’interpretazione dell’articolo 31 della direttiva.

Normativa UE rilevante

La Corte richiama soprattutto:

  • la direttiva (UE) 2015/849, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 30, 31 e 31, paragrafo 7 bis;
  • la direttiva (UE) 2018/843, in particolare i considerando 4, 27, 28, 29, 30, 32 e 42;
  • gli articoli 7, 8, 16 e 47 della Carta;
  • l’articolo 114 TFUE, l’articolo 288, terzo comma, TFUE e l’articolo 5, paragrafo 4, TUE;
  • il regolamento (UE) 2016/679.

Validità dell’articolo 31 della direttiva 2015/849

Sulla quinta questione nella causa C‑685/24, la Corte esclude che l’articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10, della direttiva 2015/849 violi il principio di certezza del diritto. La Corte rileva che il legislatore dell’Unione può utilizzare nozioni astratte e lasciare agli Stati membri un margine di identificazione degli istituti giuridici affini, purché il quadro sia sufficientemente delimitato. Nel settore della prevenzione del riciclaggio, la tecnica normativa adottata è considerata adeguata e coerente con l’obiettivo di trasparenza perseguito dalla direttiva.

Nozione di "istituti giuridici" e mandati fiduciari italiani

La Corte interpreta l’articolo 31, paragrafo 1, nel senso che la nozione di "altri tipi di istituti giuridici" non va letta in modo restrittivo. Non è necessario che l’istituto sia disciplinato da una normativa specifica né che vi sia un trasferimento di proprietà quale condizione obbligatoria. È invece decisivo che l’istituto presenti un assetto o funzioni affini a quelli dei trust, in particolare una dissociazione tra titolarità formale e interesse/controllo effettivo, con un potenziale effetto di schermatura dell’identità del disponente o del soggetto che beneficia del rapporto.

Per questo motivo, i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano possono rientrare nella nozione di istituti giuridici affini ai trust, ma spetta al giudice nazionale verificare in concreto la sussistenza di tale affinità.

Valore delle notifiche degli Stati membri e dell’elenco della Commissione

La Corte chiarisce che la notifica effettuata dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 10, non ha valore normativo vincolante. La notifica e l’elenco consolidato pubblicato dalla Commissione servono a facilitare l’identificazione degli istituti affini ai trust e a rafforzare la certezza del diritto, ma non impediscono al giudice nazionale di verificare autonomamente se un determinato istituto rientri nella disciplina dell’articolo 31.

Accesso ai dati sulla titolarità effettiva e diritti fondamentali

Sulla prima questione nella causa C‑684/24, la Corte riconosce che l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva da parte di qualunque persona fisica o giuridica che possa dimostrare un legittimo interesse costituisce un’ingerenza nei diritti garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta. Tuttavia, tale ingerenza è prevista dalla legge, non lede il contenuto essenziale dei diritti, persegue un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione, ossia la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ed è proporzionata.

La Corte precisa che la nozione di "legittimo interesse" deve essere letta alla luce del sistema e delle finalità della direttiva: non è limitata ai procedimenti in corso e può includere, tra gli altri, giornalisti investigativi, ONG, soggetti che intendano concludere operazioni con l’entità interessata e autorità o istituzioni competenti. La normativa italiana, nella parte in cui ammette l’accesso ai soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, non eccede il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri.

Deroga all’accesso e tutela giurisdizionale provvisoria

Sulla seconda questione nella causa C‑684/24, la Corte ritiene compatibile con l’articolo 31, paragrafo 7 bis, che la decisione di deroga sia adottata da un organo amministrativo non giurisdizionale. Tuttavia, alla luce dell’articolo 47 della Carta, il successivo controllo giudiziale deve poter includere misure provvisorie idonee a preservare l’effettività della tutela. La normativa nazionale è quindi incompatibile con il diritto dell’Unione nella parte in cui non consente al giudice di concedere una tutela giuridica provvisoria qualora la deroga all’accesso venga negata.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • la validità dell’articolo 31, paragrafi 1, 2 e 10, non è inficiata;
  • l’articolo 31, paragrafo 1, non osta alla qualificazione dei mandati fiduciari italiani come istituti giuridici affini ai trust;
  • l’articolo 31, paragrafo 4, primo comma, lettera c), non osta alla disciplina italiana sull’accesso dei soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato;
  • l’articolo 31, paragrafo 7 bis, letto con l’articolo 47 della Carta, osta però alla disciplina nazionale nella parte in cui non prevede tutela provvisoria davanti al giudice in caso di diniego della deroga.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiotitolare effettivotrust e istituti affiniprotezione dei dati personalitutela giurisdizionale effettiva

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