Ordinanza n. 2836/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto di cui il ricorrente è stato reso destinatario, emesso dal Capo della Polizia in data 4 marzo 2026, notificato il successivo 25 marzo, recante la propria cessazione dal servizio per interdizione perpetua dai pubblici uffici, e di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale e per la conseguente declaratoria del diritto del ricorrente alla reintegrazione nel servizio o, in subordine, alla riapertura del procedimento disciplinare per una valutazione proporzionata e non automatica della sanzione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Capo della Polizia recante la cessazione dal servizio per interdizione perpetua dai pubblici uffici
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia del 4 marzo 2026, notificato il 25 marzo 2026, con cui è stata disposta la sua cessazione dal servizio in conseguenza del passaggio in giudicato di una sentenza penale che aveva applicato la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia del decreto e, nel merito, la reintegrazione nel servizio o, in subordine, la riapertura del procedimento disciplinare per una valutazione proporzionata e non automatica della sanzione. Ha inoltre prospettato questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità della normativa applicata con il diritto dell'Unione europea.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell'Unione europea dedotte dal ricorrente richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito e che, nell'esame sommario tipico della fase cautelare, non presentano una consistenza tale da giustificare la sospensione del provvedimento impugnato. L'ordinanza non definisce il merito della controversia né esclude una successiva valutazione delle questioni dedotte. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea possono essere ritenute bisognose di approfondimento nel merito e, se non presentano una consistenza cautelare sufficiente, non impongono la sospensione dell'atto impugnato.
- La tutela cautelare non anticipa la decisione di merito: il rigetto della sospensione perché le questioni dedotte richiedono approfondimento non preclude il loro successivo esame nella fase di cognizione piena.
Come è indicizzato
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