Sentenza del 13/07/2021 n. 959 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accise - Energia elettrica - Esenzione fonti rinnovabili - Autoproduttore - Applicazione limitata alla quota prodotta e utilizzata - Si applica- Consorzio - Energia ceduta ai consorziati - Non si applica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela corte ha ritenuto l'esenzione di natura agevolativa e quindi di stretta interpretazione; il beneficio si applica esclusivamente alla società consortile che produce l'energia e soltanto nei limiti della quota effettivamente consumata dalla stessa. Non spetta per l'energia ceduta a soggetti giuridici distinti, come i consorziati
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
contestazione dell'applicabilità dell'esenzione prevista per l'autoproduttore di energia da fonti rinnovabili: la questione era se il beneficio fiscale spettasse alla società consortile non solo per la quota effettivamente consumata dalla società stessa, ma anche per l'energia ceduta ai consorziati (soggetti giuridici distinti)
Norme richiamate
normativa nazionale sulle accise dell'energia elettrica
l'esenzione prevista per l'autoproduttore è qualificata come agevolazione fiscale e pertanto deve essere interpretata restrittivamente; si applica solo alla produzione destinata al consumo proprio del soggetto che produce l'energia
principio generale delle norme agevolative in materia tributaria
le disposizioni che prevedono vantaggi fiscali devono essere interpretate in modo restrittivo e non possono essere estese per analogia a situazioni non espressamente previste dalla norma
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali e le agevolazioni in materia di accise vanno interpretate restrittivamente: spettano solo nei casi espressamente previsti dalla norma.
- L'esenzione per l'autoproduttore di energia da fonte rinnovabile riguarda la società o l'entità che produce e utilizza l'energia per il proprio consumo; non si estende automaticamente all'energia trasferita o ceduta a soggetti giuridici distinti.
- Nei rapporti consortili, la mera cessione di energia dal consorzio ai consorziati configura una prestazione verso soggetti distinti e quindi in genere non beneficia dell'esenzione prevista per l'autoproduttore.
- Per ottenere o difendere l'esenzione è fondamentale dimostrare: identità giuridica del consumatore (che coincida con il produttore), destinazione d'uso dell'energia e assenza di trasferimento a terzi; documentazione di misura e fatturazione coerente è essenziale.
- Se l'obiettivo è mantenere un trattamento agevolato per consumi effettivi, valutare soluzioni alternative (es. strutture societarie diverse, uso di rapporti intragruppo riconosciuti fiscalmente, sistemi di autoconsumo individuale o misure normative specifiche) e richiedere interpelli o chiarimenti all'Amministrazione prima di applicare l'esenzione su energia ceduta.
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