Cassazione Civile, Ordinanza n. 27766/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia riguardava il diniego di rimborso dell'IRPEF applicata su una somma riconosciuta a una lavoratrice a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, derivante dall'accertato comportamento illegittimo dell'amministrazione scolastica per la reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato in presenza di esigenze lavorative non transitorie. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la tassazione e rigettato l'appello della contribuente. In cassazione la ricorrente proponeva un unico motivo contro tale decisione; l'Agenzia delle Entrate, tuttavia, depositava in controricorso il provvedimento con cui aveva annullato in autotutela il diniego di rimborso, deducendo quindi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela del diniego di rimborso e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo non più proseguibile la causa e superfluo esaminare il motivo di ricorso. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti, valorizzando la peculiarità della questione giuridica e il successivo adeguamento dell'amministrazione all'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 372 c.p.c.
consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo
è ammessa in cassazione la produzione documentale idonea a provare fatti sopravvenuti che incidano sulla proseguibilità del ricorso, come la cessazione della materia del contendere.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
causa di estinzione del giudizio ... per cessazione della materia del contendere
l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina la cessazione della materia del contendere nel processo tributario.
art. 382, terzo comma, c.p.c.
la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ... in quanto la causa non può essere proseguita
in presenza di cessazione della materia del contendere la Corte cassazione senza rinvio la decisione impugnata perché il rapporto controverso non è più attuale.
artt. 384 e 385 c.p.c.
provvede direttamente al regolamento delle spese dell'intero processo
quando la cessazione della materia del contendere è dichiarata in cassazione, la Corte regola direttamente le spese dell'intero giudizio applicando il criterio della soccombenza virtuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
nella specie non si applica
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nel caso deciso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato comporta la cessazione della materia del contendere e prevale sulle questioni di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- La cessazione della materia del contendere può essere provata in cassazione mediante documenti sopravvenuti prodotti ex art. 372 c.p.c., purché idonei a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione.
- Quando la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere, la Corte cassazione senza rinvio la sentenza di merito, perché la causa non è più proseguibile.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal provvedere sulle spese di lite, che vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, con possibile compensazione motivata totale o parziale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27640/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27643/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27644/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27645/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27646/2021 del 12/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →