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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27766/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia riguardava il diniego di rimborso dell'IRPEF applicata su una somma riconosciuta a una lavoratrice a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, derivante dall'accertato comportamento illegittimo dell'amministrazione scolastica per la reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato in presenza di esigenze lavorative non transitorie. La commissione tributaria regionale aveva ritenuto legittima la tassazione e rigettato l'appello della contribuente. In cassazione la ricorrente proponeva un unico motivo contro tale decisione; l'Agenzia delle Entrate, tuttavia, depositava in controricorso il provvedimento con cui aveva annullato in autotutela il diniego di rimborso, deducendo quindi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela del diniego di rimborso e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo non più proseguibile la causa e superfluo esaminare il motivo di ricorso. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti, valorizzando la peculiarità della questione giuridica e il successivo adeguamento dell'amministrazione all'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 372 c.p.c.

    consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo

    è ammessa in cassazione la produzione documentale idonea a provare fatti sopravvenuti che incidano sulla proseguibilità del ricorso, come la cessazione della materia del contendere.

  • art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992

    causa di estinzione del giudizio ... per cessazione della materia del contendere

    l'annullamento in autotutela dell'atto impositivo determina la cessazione della materia del contendere nel processo tributario.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ... in quanto la causa non può essere proseguita

    in presenza di cessazione della materia del contendere la Corte cassazione senza rinvio la decisione impugnata perché il rapporto controverso non è più attuale.

  • artt. 384 e 385 c.p.c.

    provvede direttamente al regolamento delle spese dell'intero processo

    quando la cessazione della materia del contendere è dichiarata in cassazione, la Corte regola direttamente le spese dell'intero giudizio applicando il criterio della soccombenza virtuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    nella specie non si applica

    la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato nel caso deciso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato comporta la cessazione della materia del contendere e prevale sulle questioni di inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La cessazione della materia del contendere può essere provata in cassazione mediante documenti sopravvenuti prodotti ex art. 372 c.p.c., purché idonei a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione.
  • Quando la controversia si estingue per cessazione della materia del contendere, la Corte cassazione senza rinvio la sentenza di merito, perché la causa non è più proseguibile.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere non esime il giudice dal provvedere sulle spese di lite, che vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, con possibile compensazione motivata totale o parziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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