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Sentenza

Sentenza n. 1518/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento - in parte qua della deliberazione di G.C. n. 34/2022 avente ad oggetto “Accordo – definizione consensuale contenzioso tra comune di Blessagno e Luisella Giovio- sentiero pedonale di montagna turistico-escursionistico- Corte d'Appello di Milano, sez. II n. R.G. 2157/2021”, pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio in data 12.09.2022; - in parte qua dell'accordo in data 10.10.2022, stipulato tra Comune di Blessagno e Luisella Giovio con il quale è stato, tra l'altro, previsto che il diritto di servitù a favore della collettività di passaggio di persone e animali accertato con la sentenza del Tribunale di Como n. 609/2021, sia “limitato e riservato alle persone come sentiero pedonale di montagna e verrà esercitato sul tracciato” concordato tra le parti e con espresso divieto -in frontale violazione della ricordata sentenza del Tribunale di Como- di “accesso e transito di animali singoli, armenti o greggi”; - di tutti gli atti del procedimento e di quelli presupposti, connessi e consequenziali, conosciuti e non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202203263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta comunale n. 34/2022 e accordo transattivo con cui il Comune ha limitato a un sentiero pedonale il diritto di passaggio su fondi privati, vietando il transito di animali

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione con cui la Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco a concludere un accordo transattivo con la proprietaria di fondi attraversati da una strada agro-silvo-pastorale, nonché il conseguente accordo. Secondo i ricorrenti, una precedente sentenza del Tribunale ordinario aveva accertato l’usucapione di una servitù di passaggio a uso pubblico a favore di persone e armenti, comprendente il transito del titolare dell’azienda agricola con il proprio bestiame. La transazione, intervenuta durante il giudizio civile d’appello, avrebbe invece limitato il passaggio alle sole persone e vietato il transito di animali, con particolare pregiudizio per l’attività agricola dei ricorrenti. Sono stati dedotti, tra l’altro, carenza di potere del Comune sul diritto di uso pubblico, incompetenza della Giunta comunale, violazione dei diritti dei ricorrenti e del contraddittorio procedimentale, violazione del principio del contrarius actus, contrasto con la sentenza civile eccesso di potere e illegittima compressione della possibilità di condurre il bestiame tra pascoli di proprietà. La controinteressata ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità per carenza di interesse, chiedendo comunque il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse sostanzialmente l’esistenza e l’estensione della servitù di passaggio o del diritto di uso pubblico su fondi privati, e quindi l’accertamento di diritti reali e soggettivi. La questione era già oggetto del giudizio civile tra la proprietaria e il Comune: la Corte d’Appello di Milano aveva preso atto dell’accordo transattivo, dichiarato estinto il giudizio tra tali parti e accertato l’inesistenza di un diritto dell’azienda agricola al passaggio con armenti, ordinando di non utilizzare il passaggio per condurre il bestiame al pascolo. Tale sentenza risultava impugnata per cassazione dai ricorrenti. Secondo il TAR, gli atti impugnati non costituivano esercizio autoritativo di un potere amministrativo, ma espressione di situazioni giuridiche paritetiche e di una transazione relativa a una lite civilistica. Il giudice amministrativo ha quindi declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario, precisando che la controversia può essere riassunta ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Al giudice ordinario spettano anche le questioni preliminari relative al ne bis in idem processuale e alla carenza di interesse. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza

    In caso di declinatoria della giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine previsto, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione dell’udienza da remoto.

Massime di principio

  • La controversia sulla proprietà pubblica o privata di una strada e sull’esistenza, natura o ampiezza di un diritto di uso pubblico o di una servitù su fondo privato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché riguarda l’accertamento di diritti soggettivi e reali, anche quando sia formalmente impugnato un atto amministrativo di classificazione, autorizzazione o regolazione del passaggio.
  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale: quando l’impugnazione di un atto amministrativo è diretta, nella sostanza, a ottenere l’accertamento della consistenza di una servitù o di un diritto di passaggio, l’atto non è scrutinabile dal giudice amministrativo come esercizio autoritativo del potere.
  • La transazione stipulata da un’amministrazione per definire una lite civilistica relativa a diritti reali su un fondo privato rientra, quanto alla controversia sostanziale, nell’ambito delle situazioni giuridiche paritetiche devolute al giudice ordinario.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, il processo può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a., nel termine perentorio previsto dalla norma, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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