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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6151/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in due motivi: (1) censura processuale sulla presunta violazione dell'ordine degli atti e dei termini per l'esercizio del diritto alla prova contraria del P.M., sostenendo che la richiesta di controprova dovesse essere formulata prima dell'espletamento dell'integrazione probatoria e che l'ordinanza che ha ammesso la prova contraria sarebbe dunque illegittima e avrebbe reso inutilizzabili gli accertamenti; (2) censura sulla valutazione dello stato di ebbrezza al momento del sinistro e sulla ritenuta inattendibilità del consulente della difesa (dott. Varetto), deducendo che gli elementi probatori sarebbero dubitativi e che le stime del tasso alcolemico al momento dell'incidente sarebbero contraddittorie rispetto agli esami etilometrici effettuati ore dopo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sotto il profilo procedurale, la Corte ha ritenuto che il diritto alla prova contraria riconosciuto all'autorità pubblica dall'art. 438, comma 5, c.p.p. non sia soggetto a termini o decadenze e possa essere esercitato anche dopo l'assunzione della prova diretta o a seguito di integrazioni probatorie, quindi l'ordinanza che ammetteva la controprova non è illegittima e non determina inutilizzabilità. Sotto il profilo di merito, la Corte ha confermato che la valutazione dello stato di ebbrezza effettuata dalla Corte d'appello, fondata sulla superiorità probatoria del consulente del P.M. (dott. Testi) rispetto al consulente di parte, è adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità trattandosi di valutazione di fatto e di libero convincimento del giudice. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 438 c.p.p.

    Attribuisce al pubblico ministero il diritto alla prova contraria nel giudizio abbreviato; la Corte interpreta questo diritto come non soggetto a termini o decadenze, potendo essere esercitato anche dopo l'assunzione della prova diretta o al termine dell'integrazione probatoria

  • art. 468 c.p.p.

    Riferito dal ricorrente per sostenere l'esistenza di una successione ordinata di atti processuali; la Corte ha ritenuto che tale principio non impedisca l'esercizio tardivo della prova contraria da parte del P.M.

  • art. 493 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorrente nell'argomentazione sulla sequenza procedimentale; la Corte non ha ritenuto che le disposizioni citate impongano decadenze per la prova contraria

  • art. 495 c.p.p.

    Ulteriore norma evocata dal ricorrente in tema di ordine procedimentale; la Corte ne ricava che non sussiste il carattere perentorio tale da rendere inutilizzabile la controprova

  • art. 496 c.p.p.

    Norma richiamata nella critica processuale; la Corte l'ha interpretata in armonia con il principio di parità delle parti e con la possibilità di esercitare la controprova senza termini fissi

  • art. 507 c.p.p.

    Citata per indicare che la controprova può essere esercitata anche dopo l'assunzione d'ufficio di mezzi di prova; la giurisprudenza richiamata conferma che la richiesta di controprova non è soggetta a termine perentorio

  • art. 225 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla nomina del perito; la Corte osserva che il diritto alla controprova non è subordinato alla precedente nomina peritale prevista da tale norma, ma alla tempestiva richiesta prima della chiusura dell'istruttoria

  • art. 441 c.p.p.

    Prevede l'ammissione officiosa delle integrazioni probatorie da parte del giudice; la Corte rileva che anche in questo contesto il P.M. conserva il diritto alla controprova

  • art. 606 c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che la doglianza non attiene a norme sanzionate a pena di nullità o inutilizzabilità rientranti tra i motivi tassativi della lett. c, rendendo il motivo inammissibile

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata in materia di condanna per spese e ammenda per ricorso inammissibile; la Corte ha applicato il principio per valutare l'entità della somma da porre a carico del ricorrente, ritenendo assente colpa nella determinazione dell'inammissibilità

Massime di principio

  • Il diritto del pubblico ministero alla prova contraria, previsto dall'art. 438, comma 5, c.p.p., non è soggetto a termini perentori: può essere esercitato anche dopo l'assunzione della prova diretta o dopo integrazioni probatorie, purché richiesto prima della chiusura dell'istruttoria rilevante
  • Le censure processuali basate sull'asserita 'inversione' nell'ordine degli atti devono provare la lesione di norme la cui violazione sia sancita a pena di nullità o inutilizzabilità; altrimenti la sanzione dell'inutilizzabilità non si applica automaticamente
  • In tema di valutazione delle prove tecniche e peritali, il giudice di merito ha ampia discrezionalità (libero convincimento): la Corte di legittimità sindaca soltanto la correttezza della motivazione e la mancata violazione di regole di diritto, non il merito delle valutazioni fattuali
  • L'esistenza di descrizioni cliniche che attestino lucidità o collaborazione del soggetto non esclude di per sé uno stato di alterazione da alcolici; è necessario valutare complessivamente le risultanze peritali e le inferenze logiche operate dal giudice
  • Quando si impugna in Cassazione la sola valutazione delle prove e della affidabilità dei consulenti, senza dimostrare la violazione di norme processuali sostanziali, il ricorso è spesso destinato a essere dichiarato inammissibile

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