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Sentenza

Sentenza n. 6318/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - del provvedimento CQ/63542/2025 del 30/05/2025 di diniego all'istanza di occupazione suolo pubblico permanente della ricorrente, notificato in data 05/06/2025; - del verbale della Conferenza di servizi in data 13/01/2025, verbale prot. CQ 3022; - della nota prot. CQ 5077 del 16/01/2025 recante motivi ostativi; - del verbale della conferenza di servizi in data 31/03/2025, verbale prot. CQ 38081; -di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza della ricorrente.

Giustizia amministrativa202506750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione permanente di occupazione di suolo pubblico per l’installazione di due dehors, nonché gli atti endoprocedimentali e i verbali della conferenza di servizi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego di occupazione permanente di suolo pubblico relativo a due aree ubicate in Via Panfilo Castaldi e in Via G. da Castel Bolognese. In primo luogo ha dedotto la nullità del diniego per violazione o elusione del giudicato formatosi su una precedente sentenza del TAR, che aveva annullato un analogo diniego per difetto di istruttoria e motivazione. In secondo luogo ha denunciato la violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, arbitrarietà e violazione del principio di proporzionalità. La società ha sostenuto che le aree interessate fossero destinate alla sosta dei veicoli, che una delle occupazioni ricadesse in una rientranza del marciapiede e che, in ragione dei sensi di marcia e dell’assenza di flussi veicolari o possibilità di svolta in corrispondenza delle intersezioni, i dehors non determinassero alcun pregiudizio alla visibilità o alla sicurezza. Roma Capitale ha difeso il diniego richiamando l’art. 158, comma 1, lettera f), del Codice della strada, poiché entrambe le aree si trovavano a meno di cinque metri dall’intersezione stradale. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione, dalla quale è emerso che le aree, prima dell’installazione dei dehors, erano delimitate da strisce di parcheggio e destinate alla sosta dei veicoli; le distanze minime dall’intersezione erano di quattro metri e 3,82 metri.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, del difetto di motivazione, del travisamento dei presupposti e dell’illogicità, assorbendo gli ulteriori motivi. Il Collegio ha ritenuto che il solo richiamo al divieto previsto dall’art. 158, comma 1, lettera f), del Codice della strada non fosse sufficiente, poiché la verificazione aveva accertato che le aree erano in precedenza destinate alla sosta dei veicoli e che, in concreto, i dehors non ostacolavano la visibilità: una delle occupazioni si trovava in una rientranza del marciapiede e nessuna delle due era collocata in posizione interferente con sensi di marcia, scorrimento o possibilità di svolta. L’amministrazione non aveva prodotto elementi idonei a smentire l’assenza di un concreto pregiudizio alla sicurezza e alla visibilità, né aveva adeguatamente motivato sul punto. Il TAR ha inoltre rilevato che la stessa amministrazione aveva ritenuto legittima la presenza di stalli di sosta a meno di cinque metri dall’intersezione, circostanza incompatibile con l’assunto secondo cui l’installazione dei dehors sui medesimi spazi avrebbe necessariamente creato problemi di visibilità. Ha escluso, nell’ordinanza cautelare, la violazione del precedente giudicato, ritenendo che la precedente decisione imponesse soltanto una rinnovata istruttoria. Le spese di giudizio sono state compensate; le spese della verificazione sono state poste a carico delle parti in misura paritaria.

Norme richiamate

  • art. 158, comma 1, lettera f), d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    La fermata e la sosta sono vietate: (…) f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione

    Il divieto relativo alla fermata e alla sosta entro cinque metri dall’intersezione non esonera l’amministrazione dall’accertare e motivare in concreto l’effettiva incidenza dell’occupazione sulla sicurezza e sulla visibilità, soprattutto quando le aree risultino già destinate alla sosta e la loro concreta conformazione escluda interferenze con il traffico.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La società ha ricevuto comunicazioni dei motivi ostativi e ha presentato controdeduzioni; la decisione riguarda tuttavia l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione sostanziale del diniego.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La censura di nullità per violazione o elusione del giudicato è stata esaminata ma non accolta, poiché il precedente giudicato imponeva una rinnovata istruttoria e non impediva l’adozione di un nuovo provvedimento.

Massime di principio

  • Il diniego di una concessione di occupazione di suolo pubblico non può fondarsi sul mero richiamo astratto a un divieto del Codice della strada quando l’amministrazione deve valutare la concreta conformazione dell’area e l’effettiva incidenza dell’occupazione sulla sicurezza e sulla visibilità.
  • Quando l’area destinata a un’occupazione era precedentemente utilizzata come stallo di sosta, l’amministrazione deve spiegare specificamente per quali ragioni la sostituzione della sosta veicolare con un dehors determini un pregiudizio concreto e diverso per la circolazione o la visibilità.
  • È viziato per difetto di istruttoria e motivazione il provvedimento che nega un’occupazione prossima a un’intersezione senza confrontarsi con gli elementi fattuali relativi ai sensi di marcia, all’assenza di possibilità di svolta o scorrimento e alla collocazione dell’area in una rientranza del marciapiede.
  • L’accertamento della distanza inferiore a cinque metri dall’intersezione non esaurisce l’istruttoria amministrativa quando la decisione incide su un’area concretamente già destinata alla sosta e sono dedotte circostanze idonee a escludere un pregiudizio alla sicurezza stradale.
  • La violazione o elusione del giudicato non ricorre quando il precedente annullamento imponeva soltanto la rinnovazione dell’istruttoria e l’amministrazione adotta un nuovo provvedimento nell’ambito del medesimo potere, ferma restando la necessità di rispettare l’effetto conformativo della decisione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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