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Sentenza

Sentenza n. 9/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento n. -OMISSIS- della Provincia di Vercelli e notificato con lettera r.a.r. del 27.06.2022 – Area Segreteria e Affari Generali – Personale e Organizzazione – Finanze e Bilancio – Socio Economico – Ambiente – Turismo Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, avente per oggetto “Art. 50 L.R. 19 del 2009 e smi “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversita'” Misure di ripristino – Verbale di contestazione di illecito amministrativo n. -OMISSIS-, in Località -OMISSIS-”; - della Determinazione n. -OMISSIS- dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, avente per oggetto: “Specifiche tecniche e parere vincolante per la violazione delle misure di conservazione per la Rete Natura 2000 in località -OMISSIS-, in Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 12/2009 (e s.m.i.).”; - del documento di “Ripristino con compensazione di area naturale in località -OMISSIS- (-OMISSIS-)” senza data; - del processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. -OMISSIS- dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese; - del processo verbale di constatazione n. -OMISSIS-dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese; di tutti gli atti connessi, conseguenti, correlati, preordinati ai summenzionati provvedimenti amministrativi; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 10/2/2023: - del provvedimento n. -OMISSIS- della Provincia di Vercelli e notificato con lettera r.a.r. del 27.06.2022 – Area Segreteria e Affari Generali – Personale e Organizzazione – Finanze e Bilancio – Socio Economico – Ambiente – Turismo Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, avente per oggetto “Art. 50 L.R. 19 del 2009 e smi “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e delle biodiversità” Misure di ripristino – Verbale di contestazione di illecito amministrativo n.-OMISSIS-, in località -OMISSIS-”; - della Determinazione n. -OMISSIS- dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po Piemontese, avente per oggetto: “Specifiche tecniche e parere vincolante per la violazione delle misure di conservazione per la Rete Natura 2000 in località -OMISSIS-, in Comune di -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 12/2009 (e s.m.i.).”; - del documento di “Ripristino con compensazione di area naturale in località -OMISSIS- (-OMISSIS-)” senza data; - del processo verbale di contestazione di illecito amministrativo n. -OMISSIS- dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese; - del processo verbale di constatazione n. -OMISSIS-dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Po piemontese; - di tutti gli atti connessi, conseguenti, correlati, preordinati ai summenzionati provvedimenti amministrativi.

Giustizia amministrativa202201017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di ripristino ambientale a cura e spese del proprietario, con misure compensative, relativo a interventi di trasformazione di terreni ricadenti in una ZPS della Rete Natura 2000 e in un'area contigua di parco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni ambientali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di un'impresa agricola e proprietario dei terreni, ha impugnato il provvedimento provinciale che gli ordinava il ripristino ambientale, insieme alla determinazione dell'Ente di Gestione contenente le specifiche tecniche e il parere vincolante, al documento progettuale di ripristino e ai verbali di contestazione e constatazione. Ha dedotto otto motivi, anche con motivi aggiunti. I primi quattro contestavano l'attribuzione delle condotte materiali: rimozione di una siepe naturale lungo una roggia, estirpazione di circa dieci ceppaie di quercia farnia, livellamento e modifica dei piani di campagna delle risaie con eliminazione di scarpate, posa di una tubazione di scarico e interramento di un fontanile. Sono stati denunciati violazione dell'art. 50 della legge regionale piemontese n. 19/2009, delle ulteriori disposizioni regionali sulle aree protette e delle misure di conservazione della Rete Natura 2000, violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, difetto e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità, perplessità, ingiustizia manifesta e sviamento. Il quinto e il settimo motivo contestavano la sussistenza stessa del regime di tutela, assumendo il mancato completamento dell'iter istitutivo delle aree protette e delle aree contigue e l'assenza di cartellonistica; il settimo lamentava inoltre l'incoerenza delle misure rispetto alle finalità di tutela ambientale. Il sesto motivo deduceva violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, sostenendo che gli interventi fossero impercettibili o ambientalmente neutri e che avrebbe dovuto essere consentito il loro mantenimento. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha ulteriormente negato la propria responsabilità per il danneggiamento della siepe sul fondo confinante, anche alla luce delle vicende di trasferimento di quel fondo.

La decisione

Il TAR ha estromesso dal giudizio l'originario proprietario del fondo confinante, poiché lo stesso aveva alienato il bene prima della notificazione del ricorso e l'atto di vendita attribuiva al nuovo proprietario le azioni relative ai danni lamentati; il ricorrente aveva comunque notificato i motivi aggiunti al nuovo proprietario, assicurando l'integrità del contraddittorio. Nel merito, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati integralmente respinti. Il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare l'eccezione di inammissibilità dei primi quattro motivi, poiché infondati. Le dichiarazioni rese dal ricorrente ai pubblici ufficiali e riportate nei verbali hanno comprovato, ai sensi dell'art. 2700 c.c., la provenienza delle dichiarazioni e il riconoscimento dell'avvenuta rimozione o danneggiamento della vegetazione e delle piante. Tali dichiarazioni sono state corroborate da fotografie, segnalazioni, sopralluoghi e relazioni dell'Ente di Gestione, dell'ARPA, dei Carabinieri Forestali, del Comune e della Regione, dai quali risultavano sia la consistenza delle trasformazioni sia la loro esecuzione dopo l'acquisto dei terreni da parte del ricorrente. Il quadro istruttorio ha inoltre dimostrato la responsabilità del ricorrente per le movimentazioni di terreno, la nuova tubazione e l'interramento del fontanile; quanto a quest'ultimo, la distruzione è stata ritenuta plausibile in base all'alterazione del piano di campagna e all'assenza di una ricostruzione alternativa credibile, con conseguente adozione di misure compensative per la parte non recuperabile. Le opere non sono state considerate ordinarie pratiche manutentive o colturali ammesse dalla disciplina regionale, sicché l'amministrazione ha correttamente applicato le misure ripristinatorie. Sono state respinte anche le censure sulla cartellonistica e sull'istituzione delle aree tutelate: i terreni ricadevano nella ZPS indicata dal provvedimento e nell'area contigua del parco; le ZPS fanno parte della Rete Natura 2000 e la loro delimitazione segue una disciplina che non impone la specifica tabellazione prevista per le diverse aree protette regionali. In ogni caso, l'eventuale omissione della segnaletica non condiziona l'istituzione dell'area tutelata. Il progetto di ripristino è stato ritenuto coerente con le finalità ambientali regionali perché prevedeva la ricostituzione dello stato ante operam, misure compensative per i danni non reversibili e la salvaguardia dell'utilizzabilità agricola dei suoli. Le misure non sono state ritenute sproporzionate, poiché le modificazioni non erano impercettibili né ambientalmente neutre ed erano adeguatamente motivate. Le medesime ragioni hanno condotto al rigetto dei motivi aggiunti. Il ricorrente è stato condannato a pagare € 3.000,00 per ciascuna delle due amministrazioni vittoriose, oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 50 l.r. Piemonte n. 19/2009

    Consente l'adozione di misure di ripristino ambientale, anche con compensazione, per le violazioni commesse in aree tutelate; la Provincia ha legittimamente imposto gli interventi sulla base delle specifiche tecniche dell'Ente di Gestione.

  • artt. 39 e 2, comma 2, l.r. Piemonte n. 19/2009

    Le Zone di Protezione Speciale fanno parte della Rete Natura 2000 e sono soggette alla disciplina regionale relativa a tali aree, distinta da quella delle aree protette regionali.

  • art. 9, comma 3, l.r. Piemonte n. 19/2009

    La disposizione sulla tabellazione riguarda le aree protette regionali diverse dalle ZPS e, comunque, la mancata collocazione della segnaletica non condiziona l'istituzione dell'area tutelata.

  • art. 3, lettera f), D.G.R. Piemonte n. 54-7409/2014

    Le ordinarie pratiche manutentive e colturali ammesse non comprendono le trasformazioni territoriali imponenti accertate nel caso concreto.

  • art. 2700 c.c.

    "Un atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti"

    I verbali fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale e dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza; le dichiarazioni del ricorrente hanno quindi valore probatorio quanto alla loro provenienza.

  • art. 13 l. n. 689/1981

    Il verbale di assunzione di informazioni costituisce la sede nella quale sono state raccolte e verbalizzate le dichiarazioni del ricorrente utilizzate dal giudice.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    Le misure ripristinatorie sono state ritenute adeguatamente istruite e motivate, anche mediante il richiamo agli atti tecnici e agli accertamenti acquisiti.

  • artt. 2, 7, 23 e 32 l. n. 394/1991

    Le disposizioni invocate dal ricorrente non impediscono l'applicazione delle misure ripristinatorie nelle aree sottoposte al regime di tutela ambientale accertato.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dal destinatario di un procedimento amministrativo a pubblici ufficiali e riportate nei verbali fanno piena prova, fino a querela di falso, della loro provenienza e possono essere utilizzate per accertare l'ascrivibilità delle condotte contestate, se corroborate dal contenuto complessivo dell'istruttoria.
  • In presenza di fotografie, sopralluoghi e relazioni tecniche convergenti, l'amministrazione può imputare al proprietario le trasformazioni territoriali realizzate dopo l'acquisto dei terreni, purché il quadro istruttorio consenta di individuare con sufficiente certezza sia l'autore sia la consistenza degli interventi.
  • Le Zone di Protezione Speciale appartenenti alla Rete Natura 2000 sono soggette alla disciplina propria di tali aree; la mancata apposizione della cartellonistica prevista per altre categorie di aree protette non impedisce l'istituzione o l'applicazione delle misure di tutela quando la delimitazione risulti dagli atti istitutivi e dal provvedimento applicativo.
  • Le misure di ripristino ambientale possono comprendere interventi compensativi quando la restituzione integrale dello stato originario non sia possibile; esse sono legittime se individuano analiticamente gli obiettivi di ripristino, risultano coerenti con le finalità di tutela e mantengono, ove possibile, l'utilizzabilità agricola dei suoli.
  • Il giudice amministrativo può ritenere proporzionato l'ordine di ripristino quando le trasformazioni accertate non siano impercettibili o ambientalmente neutre e l'amministrazione abbia motivato sulle alterazioni dei luoghi e sulle misure necessarie a rimuoverne o compensarne gli effetti.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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