Tribunale, Sentenza T-532/20
Judgment of the General Court (Sixth Chamber) of 10 November 2021. — Phi Group GmbH v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark REDELLO – Earlier EU figurative mark CADELLO 88 – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-532/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Phi Group contro la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Gruppo Cadoro al marchio REDELLO. La Corte ha ritenuto identici i prodotti in classe 33 e ha condiviso l’analisi secondo cui l’elemento dominante del marchio anteriore è la componente verbale "cadello", con scarsa rilevanza del disegno del mascherone veneziano e del numero 88. Sulla base della somiglianza visiva e fonetica e dell’assenza di un significativo contenuto concettuale, è stato confermato il rischio di confusione.
Opposizione al marchio UE REDELLO: sussistenza del rischio di confusione con il precedente marchio figurativo CADELLO 88 per bevande alcoliche in classe 33.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, la domanda di marchio UE REDELLO per bevande alcoliche in classe 33 dovesse essere respinta per rischio di confusione con il precedente marchio figurativo CADELLO 88, alla luce della somiglianza visiva, fonetica e concettuale dei segni e dell’identità dei prodotti.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, in presenza di prodotti identici e di un pubblico di riferimento composto dal pubblico generale con attenzione media, il marchio REDELLO può essere rifiutato per rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, poiché il segno anteriore CADELLO 88 è dominato dall’elemento verbale "cadello", i segni presentano una somiglianza visiva media e una somiglianza fonetica superiore alla media, mentre la comparazione concettuale resta neutra; le differenze figurative e il numero "88" non sono idonei a neutralizzare il rischio di confusione.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Opposizione al marchio UE REDELLO per bevande alcoliche
La pronuncia riguarda un ricorso avverso la decisione della quarta Commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione. Il contenzioso verte sulla registrazione del marchio denominativo UE REDELLO per bevande alcoliche e sulla sua asserita confondibilità con un marchio figurativo anteriore CADELLO 88.
Fatti e procedimento amministrativo
Phi Group GmbH aveva chiesto la registrazione del segno REDELLO per:
- classe 32: bevande analcoliche e preparazioni per bevande;
- classe 33: bevande alcoliche, esclusa la birra, e preparazioni per bevande alcoliche.
Gruppo Cadoro GmbH aveva proposto opposizione richiamando due diritti anteriori, entrambi per prodotti della classe 33, e fondando l’opposizione sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione solo per le bevande alcoliche in classe 33, ritenendo i prodotti identici e negando la somiglianza per gli altri prodotti. La Commissione di ricorso aveva poi confermato tale esito, valorizzando il marchio figurativo anteriore e ritenendo sussistente il rischio di confusione.
Normativa e criteri applicati
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001;
- gli articoli 66-71 del medesimo regolamento, relativi al ricorso amministrativo interno;
- l’articolo 72 del regolamento (UE) 2017/1001, che delimita il controllo giurisdizionale del Tribunale.
Richiama inoltre la giurisprudenza consolidata sulla valutazione globale del rischio di confusione, fondata sull’impressione d’insieme prodotta dai segni, sull’interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti e sul rilievo del consumatore medio.
Esame delle censure del ricorrente
La ricorrente contestava, in sostanza:
- la differenza visiva tra i segni;
- la presunta somiglianza fonetica solo inferiore alla media;
- la mancata attribuzione di prevalenza agli aspetti visivi e concettuali;
- la presenza, nel marchio anteriore, di un mascherone veneziano e del numero 88, che avrebbero dovuto escludere la confusione.
Il Tribunale ha però chiarito che il controllo di legittimità non può fondarsi su documenti prodotti per la prima volta dinanzi al giudice, e ha quindi escluso dagli atti due allegati prodotti dalla ricorrente per dimostrare, rispettivamente, la percezione cromatica del marchio anteriore e il significato diminutivo di "-ello" in italiano.
Dominanza dell’elemento verbale del marchio anteriore
Quanto alla composizione del segno anteriore, il Tribunale ha confermato che l’elemento dominante e più distintivo è la parola "cadello". Il mascherone nero è stato ritenuto appena percepibile, o comunque secondario, perché inserito sullo sfondo e in parte coperto dagli altri elementi figurativi e verbali; anche il piccolo drago e il numero 88 sono stati considerati marginali.
La Corte ha ribadito il principio secondo cui, nei marchi composti da elementi verbali e figurativi, il consumatore tende di regola a riferirsi al segno con il suo elemento verbale, e non con i componenti grafici. Ne consegue che le caratteristiche figurative non erano idonee a spostare l’attenzione del pubblico lontano dalla componente "cadello".
Distintività del segmento finale "-ello"
Il Tribunale ha respinto anche l’argomento relativo alla presunta scarsa distintività del segmento finale "-ello". Ha osservato che il fatto che una sequenza di lettere sia comune in una lingua non basta a privarla di distintività nel mercato UE; inoltre, la ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che il pubblico rilevante percepisse quel segmento come non distintivo rispetto alle bevande alcoliche in classe 33.
La Corte ha quindi approvato la valutazione della Commissione di ricorso secondo cui sia il marchio richiesto sia l’elemento verbale del marchio anteriore erano privi di significato concettuale per il pubblico rilevante e godevano di distintività normale.
Somiglianza visiva
Sotto il profilo visivo, il Tribunale ha ritenuto corretta la constatazione di una somiglianza media. I due segni condividono infatti cinque lettere poste nella stessa sequenza e nella stessa posizione all’interno di parole di sette lettere. Le differenze iniziali "re"/"ca" non bastano a escludere la somiglianza, tanto più che gli elementi figurativi del marchio anteriore sono secondari.
La Corte ha anche precisato che l’attenzione del consumatore verso l’inizio della parola non opera in modo automatico in ogni caso, specie quando la parte comune del segno è lunga e rilevante nell’impressione complessiva.
Somiglianza fonetica
Quanto alla pronuncia, la Corte ha condiviso la conclusione della Commissione di ricorso: "REDELLO" si pronuncia "re/del/lo" e "CADELLO 88" si pronuncia "ca/del/lo", con identica struttura ritmica nelle ultime due sillabe. Il numero 88 non ha rilievo fonetico e gli elementi grafici non si pronunciano.
Ne è derivata una somiglianza fonetica superiore alla media, non neutralizzata dalla diversità delle prime sillabe.
Somiglianza concettuale
Sul piano concettuale, la Corte ha confermato la neutralità del confronto. Né il marchio richiesto né l’elemento dominante del marchio anteriore evocano un significato immediato e chiaro per il pubblico rilevante. L’asserita evocazione dell’Italia tramite il mascherone veneziano non è stata ritenuta sufficiente, perché quel segno figurativo è poco percepibile e comunque secondario.
Valutazione globale del rischio di confusione
Poiché i prodotti sono identici e i segni presentano una somiglianza visiva media e una somiglianza fonetica superiore alla media, con distintività normale del marchio anteriore e attenzione media del pubblico, il Tribunale ha ritenuto corretta la conclusione della Commissione di ricorso sulla sussistenza del rischio di confusione.
Ha inoltre precisato che, essendo stata accolta l’opposizione sulla base del marchio figurativo anteriore, non era necessario esaminare ulteriormente l’altro diritto anteriore invocato.
Dispositivo e spese
Il ricorso è stato integralmente respinto. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, Phi Group GmbH è stata condannata alle spese. La domanda volta a porre le spese a carico dell’interveniente è stata rigettata, poiché il regolamento di procedura non consente di condannare alle spese una parte non costituita dinanzi al Tribunale.
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