Cassazione Penale, Ordinanza n. 10605/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto aggravato. Nel ricorso deduceva: primo, la presunta erroneità della motivazione sulla mancata riduzione della pena per il tentativo; secondo, la violazione di legge per l'insussistenza della scriminante dello stato di necessità; terzo, un vizio di motivazione in punto recidiva; quarto, la violazione di legge e l'erronea applicazione delle norme sul giudizio di bilanciamento tra circostanze (art. 69 c.p.). La Corte ha ritenuto i motivi generici e non specifici, perché non correlati alle ragioni della decisione impugnata e, in parte, meramente riproduttivi delle doglianze già disattese in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico per difetto di specificità, richiamando l'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.; ha inoltre qualificato il secondo, il terzo e il quarto motivo come generici e meramente reiterativi di censure già esaminate e respinte in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto semplice, richiamata insieme alle aggravanti contestate.
art. 625 nn. 2 e 7 c.p.
Aggravanti del furto contestate e confermate in appello.
art. 56 c.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la riduzione di pena per il tentativo.
art. 54 c.p.
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita scriminante dello stato di necessità.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità dei motivi di ricorso comporta l'inammissibilità.
art. 69 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è inammissibile quando non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi ad affermazioni generiche o assertive.
- La mera riproposizione di censure già dedotte in appello e già disattese dal giudice di merito non integra un motivo specifico di ricorso, se non è accompagnata da una critica argomentata della decisione impugnata.
- La deduzione di una scriminante o di questioni attinenti a tentativo, recidiva o bilanciamento delle circostanze non è sufficiente, in sede di legittimità, se non è sorretta da una censura mirata e autosufficiente rispetto alla motivazione di merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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