Cassazione Penale, Ordinanza n. 09056/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorita giudiziaria)
La controversia
Il soggetto già condannato ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona che aveva: 1) dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare per la presenza di un titolo di reato ostativo; 2) respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, ritenendo non sufficiente la sola regolare condotta intramuraria e reputando ancora insufficiente la revisione critica del percorso criminale, anche alla luce della negazione del grave delitto contestato e della mancata iniziativa riparatoria verso la persona offesa, costituita parte civile, inclusi il mancato pagamento della provvisionale e delle spese processuali. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato la buona condotta carceraria, il lavoro interno svolto come bibliotecario, la non ammissione del reato come dato non incompatibile con una revisione critica e l'omesso adempimento economico come conseguenza della sopravvenuta carcerazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse esaminato in modo approfondito tutti gli elementi rilevanti per valutare l'eventuale inizio di un percorso rieducativo e di revisione critica, escludendone motivatamente la sufficienza. In particolare ha valorizzato il parere dell'équipe trattamentale, che pur riconoscendo il buon comportamento intramurario non aveva suggerito esperienze esterne temporanee o permessi premio, e aveva descritto il processo di revisione critica come ancora difficoltoso. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione dell'ordinanza sul difetto di iniziative risarcitorie e di avvicinamento alla posizione della vittima, limitandosi a giustificare il mancato pagamento della provvisionale e delle spese. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 1, c.p.p.
rito camerale non partecipato
La trattazione orale richiesta dal ricorrente non è ammessa nel rito camerale non partecipato disposto ai sensi della norma.
art. 611 c.p.p.
rito camerale non partecipato
Il procedimento è definito con rito camerale non partecipato, che esclude la trattazione orale richiesta.
art. 616 c.p.p.
somma in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, a una somma alla Cassa delle ammende.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
in mancanza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa
La condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende richiede la verifica dell'assenza di una causa non colpevole dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza, il ricorso è inammissibile quando si limita a reiterare censure generiche senza confrontarsi specificamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata.
- Ai fini dell'affidamento in prova, la regolare condotta intramuraria non è di per sé sufficiente se non è accompagnata da concreti elementi di effettiva revisione critica e di avvio di un percorso rieducativo.
- La mancata adesione alla responsabilità per il reato non esclude automaticamente la revisione critica, ma il giudice può valutarla insieme agli altri indici del percorso trattamentale e riparatorio.
- La valutazione negativa sulla misura alternativa può fondarsi anche sull'assenza di iniziative risarcitorie o di condotte concretamente riparatorie verso la persona offesa, non necessariamente limitate al solo pagamento di somme di denaro.
- Nel rito camerale non partecipato non è prevista la trattazione orale richiesta dalla parte, salvo specifiche previsioni normative.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
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