Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04931/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato, salvo le spese, l'annullamento di un avviso di accertamento IVA 2008 emesso nei confronti di una società poi cessata e cancellata. L'Ufficio contestava due profili di indebita detrazione: da un lato, l'IVA assolta su operazioni passive asseritamente afferenti a una cessione di partecipazione societaria esente da IVA e, quindi, non idonea a fondare il diritto alla detrazione; dall'altro, l'IVA relativa a fatture per attività preparatorie e di studio di un nuovo progetto imprenditoriale sanitario che non era mai stato avviato. Con il primo motivo veniva dedotta la violazione della disciplina IVA sulla detrazione e del riparto dell'onere probatorio, sostenendosi che la CTR avesse erroneamente valorizzato la sola inerenza all'oggetto sociale senza verificare che i beni e servizi fossero destinati a operazioni imponibili e senza accertare che il mancato avvio dell'attività fosse dipeso da cause indipendenti dalla volontà della contribuente. Con il secondo motivo si denunciava la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere la CTR affermato, in modo apodittico, che l'inerenza dei costi non fosse stata contestata, nonostante l'Ufficio avesse invece svolto specifiche controdeduzioni nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato preliminarmente inammissibile il ricorso nei confronti della ex legale rappresentante della società cessata, rilevando che la cancellazione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento aveva determinato il difetto di capacità processuale dell'ente e del suo ex rappresentante. Nel merito, ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia, ritenendo che la CTR avesse applicato in modo errato i principi sulla detraibilità dell'IVA: per le operazioni passive riferite ad attività esenti non basta l'inerenza all'oggetto sociale, ma occorre che esse siano utilizzate per operazioni imponibili; per le spese preparatorie di un'attività non iniziata, la detrazione è possibile solo se risultino elementi oggettivi dell'intenzione di svolgere un'attività economica e se il mancato avvio dipenda da cause indipendenti dalla volontà del contribuente, circostanza che la CTR non aveva verificato. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    il diritto alla detrazione dell'IVA a monte spetta solo per beni e servizi impiegati ai fini di operazioni soggette a imposta; non è sufficiente la mera inerenza all'oggetto dell'impresa se l'operazione finale è esente o non imponibile.

  • art. 19-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato per il calcolo del pro rata, ma non consente di detrarre IVA riferita ad operazioni esenti se manca il nesso con operazioni imponibili.

  • art. 10 d.P.R. n. 633/1972

    la cessione di partecipazioni societarie è trattata come operazione esente ai fini IVA.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso in tema di presunzioni e prova dei fatti rilevanti per la detrazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per ribadire l'onere della prova in ordine ai presupposti della detrazione IVA e, per le attività preparatorie, alla causa non imputabile del mancato avvio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione di legge rispetto alla disciplina IVA e ai criteri probatori.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    dedotto per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione alla pretesa mancata considerazione delle contestazioni dell'Ufficio.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare una pronuncia che avrebbe attribuito rilievo a una non contestazione inesistente.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare l'uso, da parte della CTR, di fatti ritenuti non contestati nonostante le controdeduzioni dell'Ufficio.

  • art. 38 d.lgs. 546/1992

    richiamato per la tempestività del ricorso per cassazione nel processo tributario.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato come termine lungo per impugnare applicabile ratione temporis.

  • art. 11, comma 9, d.l. n. 50/2017 conv. in L. n. 96/2017

    applicato per la proroga del termine semestrale di impugnazione nei casi ricompresi nella finestra temporale prevista.

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato per affermare la successione dei soci nei rapporti processuali della società estinta.

  • art. 382 c.p.c.

    richiamato per l'annullamento senza rinvio quando il vizio originario del processo è insanabile.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la detrazione dell'imposta assolta a monte presuppone non soltanto l'inerenza dei beni o servizi all'attività d'impresa, ma anche la loro effettiva destinazione a operazioni imponibili; se le spese sono riferite a operazioni esenti o non soggette, la detrazione non spetta.
  • Il regime di detrazione deve essere accertato con riferimento all'attività nella quale i beni e servizi sono destinati a essere impiegati: quando l'attività finale è esente, il solo fatto che l'impresa sia temporaneamente inattiva non consente di recuperare l'IVA sugli acquisti.
  • Le spese preparatorie di un'attività economica non ancora avviata possono legittimare la detrazione dell'IVA solo se esiste un'intenzione di iniziare un'attività imponibile, confermata da elementi oggettivi, e se il mancato avvio dipende da circostanze estranee alla volontà del contribuente.
  • L'onere di provare i presupposti della detrazione grava sul contribuente; ove l'Amministrazione contesti la mancanza di elementi oggettivi o la riferibilità delle spese a un progetto concretamente non realizzato per scelta del contribuente, il giudice deve verificare specificamente tali circostanze.
  • La cancellazione della società dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso di accertamento comporta difetto di capacità processuale dell'ente e difetto di legittimazione dell'ex rappresentante; i soci subentrano nei rapporti processuali e sostanziali dell'ente estinto.
  • La mera non contestazione non può essere affermata in modo apodittico quando dagli atti risultino specifiche controdeduzioni della parte pubblica o privata su un fatto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.