Cassazione Penale, Sentenza n. 23461/2025 del 24/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 26/12/2024 che aveva rigettato il loro incidente di esecuzione volto all'annullamento o alla sospensione dell'ordine di demolizione disposto dalla sentenza n. 2244/2020 (Tribunale di Napoli Nord, 27/11/2020, irrevocabile il 16/11/2021). Hanno dedotto un unico motivo di ricorso per vizio di motivazione: censurano la presunta contraddittorietà o manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata, sostenendo che il giudice aveva in precedenza sospeso l'ordine di demolizione ritenendo necessaria la notifica agli eredi, mentre nell'ordinanza di definizione dell'incidente di esecuzione avrebbe mutato orientamento senza fornire spiegazioni coerenti; lamentano quindi mancata o contraddittoria motivazione e chiedono l'annullamento del provvedimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e difetto di specificità delle censure, rilevando che i motivi non si confrontano puntualmente con le argomentazioni svolte nell'ordinanza impugnata, come richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza sul principio che la critica deve essere argomentata e correlata alle ragioni del provvedimento censurato (richiamo di più precedenti giurisprudenziali). Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila (sanzione pecuniaria) in favore dello Stato.
Norme richiamate
Imposizione dell'obbligo di motivazione specifica del ricorso per cassazione: i motivi devono confrontarsi concretamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato; la funzione del motivo è la critica argomentata
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità dei motivi; viene richiamato per affermare che l'assenza di correlazione fra censure e ragioni del provvedimento determina l'inammissibilità
Consente la condanna per le spese e, se ricorrono le condizioni, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere l'assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità, applicando la sanzione
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000
Sent. Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione al criterio per l'applicazione della sanzione pecuniaria: conferma che, in assenza di accertata mancanza di colpa, la sanzione può essere applicata
Massime di principio
- Per essere ammesso in Cassazione un ricorso deve contenere motivi specifici e argomentati che si confrontino puntualmente con le ragioni espresse nel provvedimento impugnato; censure generiche o non correlate comportano l'inammissibilità.
- Nel giudizio sull'incidente di esecuzione il sindacato del giudice dell'esecuzione è limitato alla verifica della legittimità ed efficacia del titolo abilitativo: chi impugna deve documentare adeguatamente il rilascio di un valido titolo (es. permesso di costruire in sanatoria) per contrastare un ordine di demolizione.
- Non è sufficiente richiamare presunte contraddizioni formali tra provvedimenti senza indicare con precisione le argomentazioni del giudice impugnato che sarebbero incongruenti; bisogna indicare i punti specifici del contrasto e produrre prove/documenti a sostegno.
- La mancata specificità delle censure può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, salvo che sia dimostrata l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
- Quando si impugna un provvedimento che concerne notifiche agli eredi o questioni di rappresentanza/processualità, è essenziale documentare concretamente la situazione (atti di notifica, titoli di eredità, procura speciale) e spiegare in che modo il mancato compimento di tali atti abbia inciso sulla decisione impugnata.
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