Cassazione Civile, Ordinanza n. 27246/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un automobilista ha agito per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura in seguito all'impatto, avvenuto su una tangenziale urbana, con due cani rinvenuti morti sulla carreggiata. In primo grado la domanda era stata accolta solo nei confronti del Comune, mentre era stata respinta la domanda di manleva verso l'ASL. Il Tribunale, decidendo sull'appello principale del Comune e sull'appello incidentale condizionato dell'attore, ha poi riformato la decisione e rigettato integralmente la domanda, ritenendo non provata la natura randagia dei cani, non dimostrato un comportamento colposo del Comune e non decisiva la sola assenza di microchip. Con il ricorso per cassazione il danneggiato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che il Comune avrebbe impugnato solo una delle rationes decidendi della sentenza di primo grado e non tutte; 2) violazione degli artt. 2 l. n. 281/1991 e 2697 c.c., assumendo che l'assenza di microchip dovesse presumere la natura randagia dei cani; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché di norme costituzionali e convenzionali, sostenendo che l'onere probatorio sulla segnalazione e sul mancato intervento dell'ASL fosse stato mal ripartito e che la prova potesse essere raggiunta per presunzioni; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame dell'appello incidentale condizionato sulla responsabilità dell'ASL.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le frasi della sentenza di primo grado richiamate dal ricorrente non costituivano autonome rationes decidendi, ma meri argomenti concorrenti di un unico giudizio di fatto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura si risolveva in un dissenso sulla valutazione di fatto: la sentenza impugnata aveva fondato il rigetto sulla carenza di prova della natura randagia del cane, mentre l'assenza di microchip era stata considerata solo un argomento ad abundantiam; inoltre il ricorrente non aveva articolato una critica idonea a dimostrare la falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. nei paradigmi di gravità, precisione e concordanza. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti, poiché dipendenti dalla sorte del secondo motivo e dalla permanenza della ratio relativa alla mancata prova del carattere randagio dell'animale. Le spese sono state compensate per le alterne vicende del merito ed è stato disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
La censura sull'appello non può basarsi sulla mancata confutazione di mere argomentazioni della sentenza di primo grado, ma richiede l'omessa impugnazione di capi autonomi e decisivi.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso è inammissibile se non riproduce adeguatamente il contenuto degli atti processuali rilevanti, impedendo il controllo sulla censura.
art. 2 l. n. 281 del 1991
Richiamata dal ricorrente per sostenere il sistema di tutela degli animali vaganti; la Corte non ne trae una regola diversa da quella per cui l'assenza di microchip non basta, da sola, a provare il randagismo.
art. 2697 c.c.
L'onere della prova resta a carico di chi allega i fatti costitutivi della responsabilità; la censura non può trasformarsi in un mero dissenso sulla valutazione delle prove.
art. 2729 c.c.
La falsa applicazione della norma sulle presunzioni è deducibile solo se si indica puntualmente in che modo il ragionamento presuntivo del giudice violi i criteri di gravità, precisione e concordanza; altrimenti la doglianza resta sul piano del fatto.
art. 115 c.p.c.
La deduzione della violazione del principio di disponibilità della prova non può risolversi in una contestazione della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando il motivo resta assorbito dalla decisione sulla questione preliminare che rende irrilevante l'esame dell'appello incidentale.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisorio.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente senza che la Corte ne ricavi un autonomo principio decisorio.
art. 11 Cost.
Richiamato dal ricorrente in combinazione con le norme UE, senza incidere sulla ratio decidendi.
art. 117 Cost.
Richiamato dal ricorrente in combinazione con le norme UE e CEDU, senza incidere sulla ratio decidendi.
art. 6 TUE
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di fondare una diversa ripartizione dell'onere probatorio, senza accoglimento.
art. 47 CDFUE
Richiamato dal ricorrente senza che la Corte vi attribuisca un rilievo decisivo.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente senza che la Corte vi attribuisca un rilievo decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In tema di appello, la mancata censura di singole argomentazioni della sentenza di primo grado non determina automaticamente formazione del giudicato interno: ciò accade solo se quelle argomentazioni integrano capi autonomi, ciascuno idoneo a definire una questione controversa in modo indipendente.
- La violazione dell'art. 2729 c.c. è denunciabile in cassazione solo quando il ricorrente indichi specificamente come il ragionamento presuntivo del giudice di merito contrasti con i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta contrapporre una diversa lettura del fatto o una diversa inferenza probabilistica.
- L'assenza di un elemento formale di identificazione dell'animale, come il microchip, non è di per sé sufficiente a dimostrare il carattere randagio dell'animale, se il giudice di merito ha ritenuto carente la prova complessiva di tale qualificazione.
- La censura relativa al riparto dell'onere della prova non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio quando la decisione di merito sia fondata su una specifica insufficienza probatoria del fatto costitutivo dedotto.
- L'omessa pronuncia non ricorre quando la questione o il motivo di gravame restano assorbiti dalla soluzione di una questione preliminare o pregiudiziale che rende superfluo il loro esame.
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