Ordinanza n. 580/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. 2295 del 21 maggio 2015 emessa dalla Sopraintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale; - della nota della Direzione Generale Archeologia del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot. 6548 del 24 luglio 2015; - della nota della Sopraintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale prot. n.5715 del 23 luglio 2015; - della nota Sopraintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale prot. n.5953 del 28 luglio 2015; per il risarcimento del danno ingiusto derivante dagli atti impugnati e dalla condotta dell’Amministrazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rilevato che il decesso del ricorrente costituisce causa interruttiva del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. e dell’art. 300 c.p.c. Poiché l’evento è stato ritualmente dichiarato e documentato, sussistevano i presupposti per dichiarare l’interruzione del giudizio. Il Collegio non ha esaminato i motivi di illegittimità degli atti impugnati né la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: atti con cui è stato intimato lo sgombero di materiali eterogenei accatastati nel complesso archeologico “Villa di Cicerone” ed è stata avviata l’esecuzione di interventi manutentivi e conservativi sui Ninfei Maggiore e Minore
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato le note della Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale e della Direzione Generale Archeologia del Ministero della Cultura, deducendo l’illegittimità degli atti con cui l’amministrazione aveva ordinato lo sgombero di materiali presenti nel complesso archeologico “Villa di Cicerone” e avviato la procedura per l’esecuzione di interventi manutentivi imposti ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. 42/2004. Era stato chiesto anche il risarcimento del danno ingiusto derivante dagli atti e dalla condotta dell’amministrazione. Nel corso del giudizio il difensore del ricorrente ha depositato la dichiarazione di morte, notificata all’amministrazione costituita, insieme al certificato di morte.
Norme richiamate
art. 79, comma 2, c.p.a.
Disciplina l’interruzione del processo amministrativo in presenza di eventi relativi alla parte, tra cui il decesso, quando l’evento è dichiarato o notificato secondo le modalità previste.
art. 300 c.p.c.
Si applica al processo amministrativo per regolare gli effetti processuali della morte della parte e determinare l’interruzione del giudizio.
art. 300 e ss. c.p.c.
Prevedono la disciplina generale dell’interruzione del processo conseguente alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte.
art. 33 d.lgs. 42/2004
È richiamato quale base normativa degli interventi manutentivi imposti dall’amministrazione nel complesso archeologico; la relativa applicazione non è stata esaminata nel merito a causa dell’interruzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato per lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Il decesso della parte, ritualmente dichiarato in giudizio e documentato mediante certificato di morte, costituisce causa interruttiva del processo amministrativo ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 300 c.p.c.
- Quando il decesso della parte è stato formalmente dichiarato dal difensore e notificato alla controparte costituita, il giudice amministrativo deve dichiarare l’interruzione del giudizio, senza procedere all’esame del merito delle domande di annullamento o di risarcimento.
- L’interruzione del processo determinata dal decesso della parte non definisce la controversia nel merito e consente la prosecuzione del giudizio secondo le regole applicabili alla riassunzione da parte degli aventi causa o nei confronti di questi.
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