Cassazione Penale, Sentenza n. 6620/2023 del 16/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di liberazione condizionale. Lamentava contraddittorietà e illogicità nella valutazione del "sicuro ravvedimento": sosteneva che la sua professione d'innocenza non poteva precludere il beneficio, che la richiesta di attivare un percorso di mediazione penale (rimasta inevasa per ragioni finanziarie non imputabili a lui) avrebbe dovuto essere valorizzata come indice oggettivo di meritevolezza, e che il Tribunale aveva valutato congetturalmente la strumentalità di tale iniziativa. Inoltre censurava l'uso della mancata confessione come parametro, mentre la nozione di sicuro ravvedimento dovrebbe basarsi su una valutazione prognostica di resocializzazione e assenza di rischio di recidiva, senza esigere indici confessorî come presupposto assoluto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale il "ravvedimento" ai fini della liberazione condizionale si valuta sul complesso dei comportamenti tenuti durante l'esecuzione della pena e sul percorso trattamentale, al fine di formulare un giudizio prognostico affidabile sulla futura conformazione della condotta. Ha precisato che la mancata ammissione di responsabilità non è, di per sé, ostativa se coesistono elementi concreti e pregnanti di ravvedimento; tuttavia, nel caso di specie, dalle relazioni di osservazione e dalla valutazione del Tribunale emergeva una rielaborazione critica largamente insufficiente, manifestazioni di solidarietà riparatrice ritenute embrionali o strumentali e quindi l'assenza di un sicuro ravvedimento. La valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza è stata ritenuta logicamente motivata e legittima. Spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Costituzione, art. 27, terzo comma
Richiama la finalità rieducativa della pena: il procedimento di sorveglianza deve valutare la possibilità di reinserimento sociale del condannato, orientando la verifica del ravvedimento verso il recupero umano e civile del detenuto.
Codice penale, art. 176
L'art. 176 disciplina la liberazione condizionale e il concetto di "sicuro ravvedimento". La Corte interpreta il requisito come valutazione globale e prognostica fondata sui comportamenti tenuti durante l'espiazione, sul percorso trattamentale e sulla dimostrazione di una convinzione effettiva e durevole nella revisione critica del passato criminoso; non è richiesto necessariamente un'ammissione formale di colpa, ma occorre un convincimento affidabile sulla futura conformità alla legge.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che consente l'imposizione delle spese processuali in cassazione: nel caso di rigetto del ricorso, le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Il "sicuro ravvedimento" si valuta sul complesso dei comportamenti durante l'esecuzione della pena e sul percorso trattamentale: non è un requisito meramente formale ma prognostico e fattuale.
- La mancata confessione o l'affermazione di innocenza non escludono automaticamente la liberazione condizionale, purché vi siano elementi concreti e coerenti che dimostrino un ravvedimento affidabile.
- Per reati di grave allarme sociale la verifica del ravvedimento è più rigorosa: numero, titolo e gravità dei reati aumentano l'intensità dell'accertamento sulla personalità e sul cambiamento.
- La richiesta o l'avvio di procedure di mediazione/giustizia riparativa è elemento rilevante ma non trasforma automaticamente la situazione: il giudice può attendere l'effettivo avvio e gli esiti concreti prima di riconoscere il beneficio.
- La valutazione del giudice di sorveglianza è discrezionale e ancorata alle relazioni degli organi di osservazione; la Cassazione controlla la logicità e correttezza giuridica della motivazione, non risceglie i fatti.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6566/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6568/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6570/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6571/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6572/2023 del 16/02/2023
- Sentenza penale · 16 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 6573/2023 del 16/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →