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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6620/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di liberazione condizionale. Lamentava contraddittorietà e illogicità nella valutazione del "sicuro ravvedimento": sosteneva che la sua professione d'innocenza non poteva precludere il beneficio, che la richiesta di attivare un percorso di mediazione penale (rimasta inevasa per ragioni finanziarie non imputabili a lui) avrebbe dovuto essere valorizzata come indice oggettivo di meritevolezza, e che il Tribunale aveva valutato congetturalmente la strumentalità di tale iniziativa. Inoltre censurava l'uso della mancata confessione come parametro, mentre la nozione di sicuro ravvedimento dovrebbe basarsi su una valutazione prognostica di resocializzazione e assenza di rischio di recidiva, senza esigere indici confessorî come presupposto assoluto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale il "ravvedimento" ai fini della liberazione condizionale si valuta sul complesso dei comportamenti tenuti durante l'esecuzione della pena e sul percorso trattamentale, al fine di formulare un giudizio prognostico affidabile sulla futura conformazione della condotta. Ha precisato che la mancata ammissione di responsabilità non è, di per sé, ostativa se coesistono elementi concreti e pregnanti di ravvedimento; tuttavia, nel caso di specie, dalle relazioni di osservazione e dalla valutazione del Tribunale emergeva una rielaborazione critica largamente insufficiente, manifestazioni di solidarietà riparatrice ritenute embrionali o strumentali e quindi l'assenza di un sicuro ravvedimento. La valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza è stata ritenuta logicamente motivata e legittima. Spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 27, terzo comma

    Richiama la finalità rieducativa della pena: il procedimento di sorveglianza deve valutare la possibilità di reinserimento sociale del condannato, orientando la verifica del ravvedimento verso il recupero umano e civile del detenuto.

  • Codice penale, art. 176

    L'art. 176 disciplina la liberazione condizionale e il concetto di "sicuro ravvedimento". La Corte interpreta il requisito come valutazione globale e prognostica fondata sui comportamenti tenuti durante l'espiazione, sul percorso trattamentale e sulla dimostrazione di una convinzione effettiva e durevole nella revisione critica del passato criminoso; non è richiesto necessariamente un'ammissione formale di colpa, ma occorre un convincimento affidabile sulla futura conformità alla legge.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente l'imposizione delle spese processuali in cassazione: nel caso di rigetto del ricorso, le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il "sicuro ravvedimento" si valuta sul complesso dei comportamenti durante l'esecuzione della pena e sul percorso trattamentale: non è un requisito meramente formale ma prognostico e fattuale.
  • La mancata confessione o l'affermazione di innocenza non escludono automaticamente la liberazione condizionale, purché vi siano elementi concreti e coerenti che dimostrino un ravvedimento affidabile.
  • Per reati di grave allarme sociale la verifica del ravvedimento è più rigorosa: numero, titolo e gravità dei reati aumentano l'intensità dell'accertamento sulla personalità e sul cambiamento.
  • La richiesta o l'avvio di procedure di mediazione/giustizia riparativa è elemento rilevante ma non trasforma automaticamente la situazione: il giudice può attendere l'effettivo avvio e gli esiti concreti prima di riconoscere il beneficio.
  • La valutazione del giudice di sorveglianza è discrezionale e ancorata alle relazioni degli organi di osservazione; la Cassazione controlla la logicità e correttezza giuridica della motivazione, non risceglie i fatti.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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