Cassazione Penale, Sentenza n. 37724/2025 del 19/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere, lamentando la lacunosità e la contraddittorietà della valutazione delle esigenze cautelari: sosteneva che non sussisteva pericolo di recidiva, né di fuga o di inquinamento probatorio, che non vi erano condotte successive penalmente rilevanti e che dunque una misura meno afflittiva sarebbe stata adeguata. I fatti contestati riguardano, tra l'altro, il concorso in tentato omicidio (con uso di una pistola da parte del fratello) e reati connessi alla detenzione/porto di arma e minaccia aggravata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione logica e coerente sulla sussistenza del pericolo attuale e concreto di recidiva (art. 274, lett. c), valorizzando le modalità particolarmente allarmanti e spregiudicate della condotta, l'uso e la disponibilità di armi, l'azione in concorso, il contesto pubblico e le motivazioni banali che indicano una propensione delinquenziale. Ha ritenuto adeguatamente motivate l'inadeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico) e ha escluso che le doglianze costituissero una censura di natura non ammessa (petitum di merito). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e la decisione è stata comunicata alla Cancelleria per gli adempimenti esecutivi (art. 310 comma 3 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che i ricorsi contro misure cautelari sono ammissibili solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per semplici rilievi di merito.
art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Prevede la custodia cautelare per pericolo di fuga (lett. b) e pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (lett. c). La Corte afferma che la valutazione del pericolo di recidiva può considerare modalità della condotta e profili personalistici dell'indagato, anche se il fatto è anteriore.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in relazione al titolo di reato; la Corte censura l'uso meramente 'effettuale' del cosiddetto mutamento di titolo per agganciare presunzioni inappropriate senza adeguata motivazione.
art. 275, comma 3-bis e art. 275-bis, cod. proc. pen.
Regolano l'esecuzione degli arresti domiciliari con controllo elettronico. La Corte ricorda che il braccialetto è una modalità esecutiva della misura domiciliare e che, quando il giudice ritiene inadeguati gli arresti domiciliari in generale, non è sempre necessario fornire una motivazione autonoma specifica circa l'impiego del braccialetto.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
Ha modificato i criteri di valutazione delle esigenze cautelari (art. 274). La Corte precisa che tali modifiche non escludono la possibilità di desumere il pericolo di recidiva dalle modalità e dalle circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di pagamento delle spese processuali a carico della parte soccombente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 310, comma 3, cod. proc. pen.
Dispone l'obbligo di comunicazione alla Cancelleria per gli adempimenti esecutivi della decisione; la Corte ha ordinato la comunicazione per gli adempimenti di legge.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione del motivo in cassazione ai fini della motivazione; richiamato relativamente all'enunciazione del motivo dedotto dal ricorrente.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione agli adempimenti esecutivi da compiere a seguito della definitività della decisione.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni normative specifiche o manifesta illogicità della motivazione; mere divergenze di valutazione dei fatti sono inammissibili.
- Il pericolo di recidiva può essere legittimamente desunto dalle modalità, dalla gravità e dal contesto della condotta (uso di armi, azione in concorso, manifestazione pubblica), nonché dai profili della personalità dell'indagato, anche se il fatto non è immediatamente anteriore.
- La disponibilità e l'uso di armi, la spregiudicatezza nell'azione e l'organizzazione della condotta aumentano la probabilità che il giudice ritenga necessaria la misura custodiale più afflittiva.
- Gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono una modalità esecutiva della cautela domiciliare; se il giudice ritiene inadeguata la misura domiciliare in generale, non è sempre tenuto a motivare separatamente l'esclusione del braccialetto.
- Quando il giudice fonda la misura sul pericolo di recidiva, non è necessario provare contemporaneamente pericolo di fuga o inquinamento probatorio se questi non sono ritenuti rilevanti dalle circostanze.
- Per impugnare con successo decisioni cautelari conviene dimostrare vizi motivazionali concreti o violazioni di legge specifiche, non limitarsi a rilievi di merito sulla valutazione dei fatti.
- Il 'mutamento di titolo' non può essere usato meccanicamente per invocare presunzioni favorevoli alla custodia senza una motivazione che colleghi il nuovo titolo alle esigenze cautelari.
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