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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37724/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere, lamentando la lacunosità e la contraddittorietà della valutazione delle esigenze cautelari: sosteneva che non sussisteva pericolo di recidiva, né di fuga o di inquinamento probatorio, che non vi erano condotte successive penalmente rilevanti e che dunque una misura meno afflittiva sarebbe stata adeguata. I fatti contestati riguardano, tra l'altro, il concorso in tentato omicidio (con uso di una pistola da parte del fratello) e reati connessi alla detenzione/porto di arma e minaccia aggravata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione logica e coerente sulla sussistenza del pericolo attuale e concreto di recidiva (art. 274, lett. c), valorizzando le modalità particolarmente allarmanti e spregiudicate della condotta, l'uso e la disponibilità di armi, l'azione in concorso, il contesto pubblico e le motivazioni banali che indicano una propensione delinquenziale. Ha ritenuto adeguatamente motivate l'inadeguatezza di misure meno afflittive (arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico) e ha escluso che le doglianze costituissero una censura di natura non ammessa (petitum di merito). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e la decisione è stata comunicata alla Cancelleria per gli adempimenti esecutivi (art. 310 comma 3 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda che i ricorsi contro misure cautelari sono ammissibili solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per semplici rilievi di merito.

  • art. 274, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Prevede la custodia cautelare per pericolo di fuga (lett. b) e pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (lett. c). La Corte afferma che la valutazione del pericolo di recidiva può considerare modalità della condotta e profili personalistici dell'indagato, anche se il fatto è anteriore.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in relazione al titolo di reato; la Corte censura l'uso meramente 'effettuale' del cosiddetto mutamento di titolo per agganciare presunzioni inappropriate senza adeguata motivazione.

  • art. 275, comma 3-bis e art. 275-bis, cod. proc. pen.

    Regolano l'esecuzione degli arresti domiciliari con controllo elettronico. La Corte ricorda che il braccialetto è una modalità esecutiva della misura domiciliare e che, quando il giudice ritiene inadeguati gli arresti domiciliari in generale, non è sempre necessario fornire una motivazione autonoma specifica circa l'impiego del braccialetto.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Ha modificato i criteri di valutazione delle esigenze cautelari (art. 274). La Corte precisa che tali modifiche non escludono la possibilità di desumere il pericolo di recidiva dalle modalità e dalle circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di pagamento delle spese processuali a carico della parte soccombente; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 310, comma 3, cod. proc. pen.

    Dispone l'obbligo di comunicazione alla Cancelleria per gli adempimenti esecutivi della decisione; la Corte ha ordinato la comunicazione per gli adempimenti di legge.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione del motivo in cassazione ai fini della motivazione; richiamato relativamente all'enunciazione del motivo dedotto dal ricorrente.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione agli adempimenti esecutivi da compiere a seguito della definitività della decisione.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo se denuncia violazioni normative specifiche o manifesta illogicità della motivazione; mere divergenze di valutazione dei fatti sono inammissibili.
  • Il pericolo di recidiva può essere legittimamente desunto dalle modalità, dalla gravità e dal contesto della condotta (uso di armi, azione in concorso, manifestazione pubblica), nonché dai profili della personalità dell'indagato, anche se il fatto non è immediatamente anteriore.
  • La disponibilità e l'uso di armi, la spregiudicatezza nell'azione e l'organizzazione della condotta aumentano la probabilità che il giudice ritenga necessaria la misura custodiale più afflittiva.
  • Gli arresti domiciliari con controllo elettronico sono una modalità esecutiva della cautela domiciliare; se il giudice ritiene inadeguata la misura domiciliare in generale, non è sempre tenuto a motivare separatamente l'esclusione del braccialetto.
  • Quando il giudice fonda la misura sul pericolo di recidiva, non è necessario provare contemporaneamente pericolo di fuga o inquinamento probatorio se questi non sono ritenuti rilevanti dalle circostanze.
  • Per impugnare con successo decisioni cautelari conviene dimostrare vizi motivazionali concreti o violazioni di legge specifiche, non limitarsi a rilievi di merito sulla valutazione dei fatti.
  • Il 'mutamento di titolo' non può essere usato meccanicamente per invocare presunzioni favorevoli alla custodia senza una motivazione che colleghi il nuovo titolo alle esigenze cautelari.

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