Cassazione Penale, Ordinanza n. 27281/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la condanna di primo grado per un tentativo di furto aggravato. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità perché formulato in modo manifestamente generico e aspecifico: le argomentazioni erano astratte e prive di un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già dato conto delle ragioni della decisione.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
richiamato quale norma che incrimina il tentativo del reato contestato
art. 624 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice del furto
art. 625 nn. 2 e 7 c.p.
richiamato per le circostanze aggravanti contestate al furto tentato
art. 616, comma 1, c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; deduzioni astratte e non ancorate al caso concreto sono inammissibili.
- La doglianza sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva non è scrutinabile se proposta in forma meramente assertiva, senza indicare concreti vizi della motivazione della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- In cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto efficacemente se il ricorso non evidenzia un reale deficit argomentativo della sentenza, ma si limita a riproporre censure generiche.
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