Sentenza n. 1872/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione delle sentenze nn. 827 e 828 del 2025, che avevano condannato l’Amministrazione al pagamento di € 1.494,79 per spese legali distratte in favore del difensore
Esito
La controversia
Il difensore, agendo in proprio quale beneficiario della distrazione delle spese legali disposta con le sentenze nn. 827 e 828 del 2025, ha proposto ricorso per ottemperanza al fine di ottenere il pagamento complessivo di € 1.494,79, non corrisposto prima dell’instaurazione del giudizio. Dopo la notifica del ricorso, l’Amministrazione ha pagato le somme dovute; il ricorrente ha confermato l’avvenuto adempimento con dichiarazione depositata il 15 settembre 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento delle somme oggetto dell’azione di ottemperanza. Ai fini della soccombenza virtuale ha rilevato la fondatezza della domanda, considerata la pacifica spettanza delle somme e la loro erogazione tardiva. Ha tuttavia ravvisato nell’adempimento spontaneo, benché tardivo, un comportamento conciliativo idoneo a giustificare la compensazione di metà delle spese di lite, liquidate in € 800,00. Per la metà residua, pari a € 400,00, ha condannato il Ministero, disponendo inoltre la restituzione del contributo unificato, le spese generali al 15% e gli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha precisato che il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche in caso di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione individua il rito di ottemperanza utilizzato per chiedere l’esecuzione delle precedenti sentenze.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Ritenuto che deve essere, pertanto, dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Quando, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
art. 26 c.p.a.
Ritenuto, tuttavia, che il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824);
La regola della soccombenza non è assoluta: il giudice può compensare le spese quando ricorrono ragioni giustificative, valutate nel caso concreto.
art. 92 c.p.c.
Ritenuto, tuttavia, che il principio della soccombenza non risulta assoluto, potendo il giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824);
In combinato con l’art. 26 c.p.a., consente la compensazione delle spese in presenza di ragioni che il giudice individua e valuta nel caso concreto.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Ritenuto, infatti, che l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per l’importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2024, n. 9533).
Il contributo unificato grava per legge sulla parte soccombente e non può essere compensato né rideterminato dal giudice, anche quando siano compensate le spese di lite.
Massime di principio
- L’adempimento integrale della pretesa dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza comporta la cessazione della materia del contendere.
- Nel regolare le spese dopo l’adempimento sopravvenuto, il giudice può valutare la soccombenza virtuale e, in presenza di ragioni giustificative, disporre la compensazione totale o parziale; l’adempimento spontaneo, pur tardivo, può essere apprezzato come comportamento conciliativo.
- Il contributo unificato resta a carico della parte soccombente anche quando le spese di giudizio siano compensate, poiché il relativo obbligo è predeterminato dalla legge e non è rimesso alla disponibilità del giudice.
Come è indicizzato
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