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Sentenza

Sentenza del 12/06/2015 n. 12272 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'accertamento fiscale relativo al 2002, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione redditi ritenuti derivanti da attività illecite collegate a fittizie assunzioni di braccianti agricoli e alla conseguente indebita percezione di prestazioni INPS. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, l'omessa pronuncia su una censura relativa all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, la violazione del contraddittorio per la mancata partecipazione alla redazione del processo verbale di constatazione, l'insufficienza della prova della percezione dei redditi e l'errata qualificazione fiscale dei proventi illeciti, con conseguenze su IRPEF, IRAP e IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale del contribuente: i primi due motivi sono stati ritenuti infondati, mentre il terzo e il quarto sono stati dichiarati inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità. È stato inoltre rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate per inammissibilità, pur precisando che la qualificazione dei proventi illeciti come redditi diversi non è automaticamente applicabile, ma opera solo in via residuale quando tali proventi non siano classificabili in altre categorie reddituali. L'accertamento fiscale è quindi rimasto valido e il contribuente è stato condannato al pagamento di 9.520 euro di spese del giudizio di Cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 640, comma 2, codice penale

    Richiamato in relazione alla truffa aggravata ai danni dell'INPS contestata nell'ambito delle indagini penali.

  • Art. 33, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ... è posta a tutela della riservatezza delle indagini penali

    L'autorizzazione giudiziaria per la trasmissione all'amministrazione finanziaria di dati acquisiti dalla Guardia di Finanza tutela la riservatezza dell'indagine penale e non il contribuente. La mancata produzione o riproduzione dell'autorizzazione non determina, di per sé, la nullità dell'accertamento.

  • Art. 63, comma 1, D.P.R. n. 633/1972

    i militari della Guardia di Finanza cooperano con gli Uffici finanziari per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento

    La Guardia di Finanza può utilizzare le proprie competenze investigative per fornire all'amministrazione finanziaria elementi utili all'accertamento tributario, anche quando tali elementi provengano da un procedimento penale.

  • Art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973 e artt. 51 e 52 D.P.R. n. 633/1972

    Le norme attribuiscono all'amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza poteri istruttori, tra cui la possibilità di chiedere al contribuente informazioni e documenti. Il contraddittorio preventivo, nel caso esaminato, è stato ritenuto facoltativo.

  • Art. 2697 codice civile

    La Corte ha ritenuto che la contestazione del contribuente riguardasse in realtà la valutazione delle prove e della ricostruzione fattuale, non una corretta applicazione della regola sull'onere della prova.

  • Art. 2700 codice civile

    Il processo verbale di constatazione costituisce elemento probatorio valutabile dal giudice; la contestazione della sua efficacia concreta richiede una critica specifica alla ricostruzione dei fatti, non una generica denuncia di violazione di legge.

  • Art. 14, comma 4, L. n. 537/1993

    Nelle categorie di reddito ... devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo

    I proventi illeciti sono tassabili e devono essere ricondotti, ove possibile, alle ordinarie categorie di reddito del TUIR, determinandoli secondo le regole proprie della categoria di appartenenza.

  • Art. 36, comma 34-bis, D.L. n. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006

    qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito ... sono comunque considerati come redditi diversi

    La disposizione introduce una categoria residuale: i proventi illeciti sono qualificati come redditi diversi solo quando non siano classificabili in una delle categorie ordinarie previste dal TUIR.

  • Art. 112 codice di procedura civile

    Non vi è omessa pronuncia quando il giudice d'appello affronta la questione attraverso una motivazione logicamente incompatibile con la tesi del ricorrente, anche senza esaminare separatamente ogni argomento.

Massime di principio

  • Gli elementi raccolti dalla Guardia di Finanza nell'ambito di indagini penali possono essere utilizzati per un accertamento tributario, purché siano validamente acquisiti e trasmessi; la mancata allegazione dell'autorizzazione giudiziaria non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento.
  • La mancata partecipazione del contribuente alla redazione del processo verbale di constatazione non invalida di per sé l'atto, soprattutto quando il verbale sia stato successivamente notificato e il contribuente abbia avuto la possibilità di contestarlo e produrre documenti.
  • Chi contesta l'accertamento deve indicare concretamente quale pregiudizio difensivo abbia subito e quali elementi o spiegazioni avrebbe potuto fornire; una doglianza generica sul mancato contraddittorio normalmente non è sufficiente.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o dei fatti mediante una censura formalmente presentata come violazione di legge; occorre distinguere gli errori interpretativi sulle norme dalle contestazioni sulla ricostruzione fattuale.
  • I redditi derivanti da attività illecite sono comunque imponibili. Devono essere classificati, se possibile, nella categoria reddituale ordinaria corrispondente; la categoria dei redditi diversi ha natura residuale e non può essere applicata automaticamente.
  • La mancata impugnazione vittoriosa dell'accertamento comporta normalmente la conferma della pretesa fiscale e la condanna del contribuente soccombente alle spese del giudizio.

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