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Ordinanza

Ordinanza n. 285/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di insufficienza, con punteggio di 12/30, attribuito all’elaborato di diritto civile nella prova scritta dell’esame di Stato per l’abilitazione forense, e conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni esaminatrici)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di insufficienza e il punteggio numerico di 12/30 attribuiti al proprio elaborato di diritto civile, nonché gli atti connessi e conseguenti, deducendo la illegittimità della correzione e chiedendo, previa sospensione cautelare, l’annullamento del giudizio e la rinnovazione della valutazione da parte di una diversa commissione. Il ricorso riguardava anche i criteri generali di valutazione, gli atti di approvazione degli esiti, il provvedimento di non ammissione alla prova orale e gli ulteriori verbali relativi alla correzione. Il ricorrente aveva inoltre depositato un parere pro veritate a sostegno della pretesa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nei limiti della cognizione propria della fase cautelare e senza pregiudicare la decisione di merito, il Collegio ha ritenuto non ravvisabile il fumus boni iuris, considerando i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni caratterizzate da discrezionalità tecnica e l’orientamento giurisprudenziale largamente condiviso circa l’adeguatezza della motivazione mediante giudizio e punteggio numerico nella correzione delle prove scritte. Il parere pro veritate è stato espressamente lasciato impregiudicato nelle valutazioni di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso, allo stato, la sussistenza del fumus boni iuris.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’impugnazione di una valutazione resa da una commissione d’esame deve evidenziare elementi idonei a superare i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali; in mancanza, non sussiste il fumus boni iuris.
  • Nella correzione delle prove scritte di un esame pubblico, la motivazione del giudizio può essere valutata alla luce dell’orientamento giurisprudenziale relativo alla sufficienza del giudizio sintetico e del punteggio numerico, salvo che siano dedotti specifici elementi di illogicità, arbitrarietà o travisamento.
  • La valutazione cautelare non pregiudica le successive valutazioni di merito sugli stessi atti e sulle eventuali consulenze o pareri tecnici prodotti dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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