Cassazione Penale, Sentenza n. 19318/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per furto aggravato (sottrazione dei bulloni delle ruote dell'autovettura di Ferreri Francesco in uso a Bronti Paola) e per resistenza a pubblico ufficiale; il ricorrente ha dedotto che la persona offesa (Bronti Paola) aveva rimesso la querela, con conseguente estinzione del reato di cui al capo relativo al furto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha verificato che la Bronti Paola aveva effettivamente rimesso la querela e che tale remissione era stata ritualmente accettata dall'avvocato dell'imputato. Poiché la remissione è intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione ed è stata tempestivamente proposta, la Corte ha dichiarato estinto il reato di furto aggravato e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo (artt. 624, 625 n.2 e 7 c.p.). Quanto al reato contestato al capo B (art. 337 c.p.), la Corte ha ritenuto di non poter determinare il trattamento sanzionatorio in sede di legittimità, poiché la pena era stata calcolata dai giudici di merito in rapporto a quella inflitta per il furto (un terzo, in ragione della recidiva reiterata); ha quindi annullato la sentenza limitatamente alla determinazione della pena per tale capo e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Indica il reato di furto; nella sentenza il reato di furto aggravato risultante dagli artt. 624 e 625 c.p. è stato dichiarato estinto per remissione di querela.
art. 625 n.2 e n.7 c.p.
Specificano le aggravanti applicate al furto contestato; tali qualificazioni restano rilevanti ai fini dell'estinzione del reato una volta accertata la remissione di querela.
art. 337 c.p.
Norma relativa al reato contestato nel capo B (resistenza a pubblico ufficiale o analoga fattispecie indicata nel provvedimento); la Corte ha ritenuto necessario rinviare la determinazione della pena per tale reato perché la misura della sanzione era stata calcolata in relazione a quella applicata per il reato estinto.
art. 620, lett. I, cod. proc. pen.
Secondo la Corte non è possibile, in presenza delle circostanze del caso (pena per il capo B calcolata in rapporto a quella inflitta per il reato poi estinto), che la Corte di Cassazione determini direttamente il trattamento sanzionatorio ai sensi di questa disposizione; è pertanto necessario il rinvio per un nuovo giudizio sulla determinazione della pena.
Giurisprudenza: Sez. U, 25 febb. 2004, Chiasserini (Rv 227681)
Principio richiamato secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
Massime di principio
- La remissione di querela, se formalmente effettuata e accettata, estingue il reato perseguibile a querela privata anche se intervenuta durante il procedimento di cassazione; la Corte di Cassazione deve dichiarare l'estinzione se il ricorso è stato tempestivo.
- La remissione deve risultare dagli atti e la sua accettazione dal difensore deve essere documentata; l'assenza di tali formalità può precludere l'effetto estintivo.
- Se la pena relativa a un reato non estinto è stata calcolata in rapporto a quella di un reato poi estinto, la Corte di Cassazione può annullare la parte relativa al trattamento sanzionatorio e rinviare per nuovo esame, perché non sempre è possibile determinare direttamente la pena in sede di legittimità.
- L'estinzione per remissione prevale su eventuali altre questioni di inammissibilità: una volta accertata la remissione valida, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione anche se permangono altri vizi formali o procedurali.
- In situazioni analoghe, è opportuno verificare tempestivamente la presenza e la regolarità della remissione di querela e la sua accettazione in modo documentale, poiché ciò può determinare l'estinzione del reato e la modifica dell'esito processuale.
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