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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46501/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Civitavecchia per il reato di atti persecutori in danno di Anghel Denis Marius. Ha articolato più censure: (i) vizio di motivazione per aver omesso o travisato le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391-bis, dalle quali emergerebbe l'insussistenza del reato; (ii) mancata valutazione dell'adeguatezza di una misura meno afflittiva (arresti domiciliari con controllo elettronico), posto che il ricorrente dispone di domicilio e la misura cautelare era già in atto da mesi; (iii) attenuazione dei gravi indizi a seguito delle indagini difensive, rendendo sufficienti i divieti di avvicinamento/di comunicazione; (iv) presunta nullità procedurale per notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza oltre i termini di legge, con conseguente impossibilità di richiedere la trattazione orale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sul profilo procedurale ha ritenuto applicabile il comma 7 dell'art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n.137 (conv. con legge 28/05/2021, n.76), secondo cui la richiesta di discussione orale nei procedimenti ex art. 310 deve essere formulata entro cinque giorni liberi prima dell'udienza, pertanto non sussiste la nullità lamentata. Quanto al merito, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame sulla attendibilità della persona offesa e sull'insufficiente apporto probatorio delle dichiarazioni difensive (genericità e mancanza di contestualizzazione). Ha poi ritenuto adeguata la custodia cautelare in carcere alla luce della gravità e della gratuità della condotta, dei precedenti penali del ricorrente e della sua presunta inaffidabilità rispetto agli obblighi di una misura meno afflittiva. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina il rito e i termini per la trattazione del ricorso avverso provvedimenti cautelari (tra comunicazione e udienza devono trascorrere almeno dieci giorni liberi secondo comma 2); utilizzato quale norma di riferimento per la procedura di riesame.

  • art. 391-bis cod. proc. pen.

    Consente acquisizione di dichiarazioni a difesa nell'ambito delle indagini difensive; le dichiarazioni possono essere valutate ma, se generiche e non circostanziate, possono avere scarso peso sul quadro indiziario.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso per vizio di motivazione in Cassazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse adeguata e non viziata.

  • art. 606 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alle doglianze di nullità processuali; la Corte ha valutato la questione procedurale e l'ha ritenuta infondata applicando la disciplina speciale dell'art. 23-bis.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza relativa a presunte nullità; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione formale che incidesse sulla validità del procedimento di riesame.

  • art. 23-bis d.l. 28/10/2020, n. 137, comma 7 (conv. legge 28/05/2021, n. 76)

    "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e 322-bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4 deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque giorni liberi prima dell'udienza."

    Riduce il termine per chiedere la trattazione orale nei procedimenti ex art. 310 a cinque giorni liberi prima dell'udienza; la Corte ha applicato tale criterio per escludere la nullità invocata dal ricorrente.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che regola il provvedimento del GIP; la Corte ha condiviso la valutazione di attendibilità operata in sede di provvedimento ex art. 309 e ribadita dal Tribunale del riesame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La mancata osservanza formale del termine per chiedere la trattazione orale può non determinare nullità se una disposizione speciale (es. art. 23-bis) riduce il termine a cinque giorni: verificare sempre la normativa speciale applicabile.
  • Le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 391-bis possono integrare elementi a favore dell'imputato, ma se risultano generiche, non circostanziate o rese da soggetti con rapporti fragili con la persona offesa, il loro valore probatorio può essere limitato e non sufficiente a scalfire il quadro indiziario.
  • La credibilità e il timore provato dalla persona offesa sono valutazioni rimesse al giudice di merito (GIP/Tribunale del riesame) e la Corte di legittimità tende a non sostituirsi alla valutazione sulla attendibilità se adeguatamente motivata.
  • La disponibilità di un domicilio, la durata limitata della misura cautelare e il consenso a misure meno afflittive (es. controllo elettronico) non determinano automaticamente la sostituzione della custodia in carcere quando emergono significativi indizi di pericolosità e precedenti che indicano inaffidabilità alla misura meno grave.
  • Per contestare la motivazione in sede di legittimità è necessario indicare in modo preciso dove la motivazione sia contraddittoria, illogica o omessa; censure generiche sulla "inadeguatezza" del compendio indiziario sono frequentemente ritenute inammissibili o infondate.
  • La valutazione del pericolo di recidiva o della incapacitá di autocontrollo (e dunque l'adeguatezza della misura) può essere fondata su elementi di personalità, comportamenti pregressi e precedenti penali; tali elementi, se logicamente connessi e motivati, giustificano il mantenimento di misure più afflittive.

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