Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29572/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che ha confermato condanne per il delitto associativo (capo 1) e, per Romaniello, anche due tentativi di estorsione e sostituzione di persona. Le censure miravano a: mancanza di elemento soggettivo e prova della partecipazione (La Fata, Valente, Romaniello), travisamento probatorio e insufficiente individualizzazione delle condotte (Romaniello), mancata applicazione delle attenuanti generiche e mancato proscioglimento ex art.129 (Inzitari), e vizio nella determinazione della pena (diversi ricorrenti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di ammissibilità o per manifesta infondatezza dei motivi. Ha ritenuto le censure, in larga parte, riproposizioni di merito o non rientranti nelle ipotesi consentite di ricorso (spec. nei casi di concordato in appello ex art.599-bis). Ha confermato la valutazione probatoria dei giudici di merito circa l'affectio societatis e il ruolo funzionale di ciascuno nell'associazione, nonché la legittimità del diniego delle attenuanti generiche e della determinazione della pena. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di assistenza e difesa della parte civile (liquidate in Euro 4.000,00), nonché delle spese a favore della Filcams CGIL.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    In tema di concordato in appello la Cassazione può essere investita solo su specifiche censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e a contenuti difformi della pronuncia; sono inammissibili doglianze su questioni rinunciate, su proscioglimento ex art.129 e su vizi della determinazione della pena non traducibili in illegittimità formale della sanzione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato in rapporto alle doglianze sul proscioglimento nel contesto del concordato in appello; la Corte ha escluso la possibilità di impugnare in cassazione tale mancata valutazione se non rientra nelle specifiche ipotesi ammesse dall'art.599-bis.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano motivi di cassazione per violazione di legge e per vizio di motivazione; la Corte ha applicato il principio per cui sono inammissibili censure che si limitano a riformulazioni critiche del merito senza un'analisi critica dell'intero corpo argomentativo dei giudici di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che ha indicato gli elementi decisivi (gravità, ruolo, pervicacia, recidiva/continuità) ai fini della quantificazione della sanzione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Relativo alle circostanze attenuanti generiche; la Corte richiama il principio che, dopo la riforma, l'incensuratezza da sola non è più sufficiente per concedere la diminuente e che il diniego può essere motivato dall'assenza di elementi positivi specifici.

  • Giurisprudenza citata (es. Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015)

    Principio interpretativo richiamato: in materia di reati associativi la commissione dei cosiddetti reati-fine non è necessaria per configurare la partecipazione all'associazione; conta la partecipazione al disegno organizzato e il contributo strumentale all'attività illecita.

Massime di principio

  • In ricorso per cassazione contro sentenze rese ex art. 599-bis il ricorrente deve proporre censure rientranti nelle ipotesi ammesse: questioni rinunciate o semplici critiche di merito sono inammissibili.
  • Per i reati associativi non è necessario che l'associazione abbia realizzato i reati-fine: è sufficiente che il singolo abbia fornito un contributo consapevole o strumentale all'organizzazione criminale.
  • La qualifica lavorativa formale (es. segretaria, operatore) non esclude la partecipazione se le mansioni svolte sono essenziali e funzionali all'attività illecita; elementi individualizzanti (utenze, fogli manoscritti, ruoli organizzativi) rafforzano la responsabilità.
  • La prova indiziaria va valutata nella sua globalità: la convergenza di più indizi individualizzanti può superare l'incertezza derivante dall'uso promiscuo di strumenti o da-nomi d'arte.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice evidenzia l'assenza di elementi positivi specifici oltre lo stato di incensuratezza, in conformità alla giurisprudenza sulla riforma dell'art.62-bis.
  • Per ottenere l'ammissione del ricorso per cassazione è necessario contestare criticamente l'intero corpo argomentativo della sentenza impugnata; mere affermazioni generiche o riformulazioni del ragionamento di merito non bastano.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta spesso condanne per spese di giudizio e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.