Regolamento (UE) 2022/1854
Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un pacchetto straordinario e temporaneo di interventi per fronteggiare l’emergenza dei prezzi elevati dell’energia nell’Unione. La disciplina combina riduzione obbligatoria/programmata della domanda di elettricità, un tetto ai ricavi di mercato dei produttori inframarginali, facoltà per gli Stati membri di adottare misure di prezzo al dettaglio per PMI e clienti civili, e un contributo di solidarietà sui profitti eccedenti dei settori fossili e della raffinazione. I proventi generati devono essere redistribuiti a favore dei clienti finali, delle imprese vulnerabili e di misure di risparmio, decarbonizzazione e autonomia energetica.
Intervento di emergenza temporaneo per attenuare i prezzi elevati dell'energia, con misure su riduzione della domanda elettrica, tetto ai ricavi inframarginali, misure di prezzo al dettaglio e contributo di solidarietà sui profitti extra dei settori fossili e della raffinazione.
Ambito di applicazione
Si applica in tutti gli Stati membri dell'Unione, in via direttamente vincolante e temporanea, alle misure di mercato e di sostegno previste dal regolamento. Riguarda: i consumatori finali di energia elettrica, incluse famiglie, PMI e altri clienti finali; i produttori di energia elettrica da determinate fonti inframarginali; gli intermediari e altri partecipanti ai mercati all'ingrosso; gli Stati membri e le loro autorità competenti/regolazione; le imprese e stabili organizzazioni dell'Unione operanti nei settori del petrolio greggio, gas naturale, carbone e raffinazione. Sono previste deroghe per regioni ultraperiferiche non interconnesse, piccoli sistemi isolati o connessi, e per Cipro e Malta; ulteriori esclusioni sono previste per specifiche tecnologie, impianti o situazioni (ad esempio progetti dimostrativi, impianti sotto 1 MW, taluni impianti ibridi, mercati di bilanciamento, rendite di congestione, e misure nazionali equivalenti adottate entro il 31 dicembre 2022). L'applicazione sostanziale è concentrata tra il 1° dicembre 2022 e il 31 dicembre 2023, con alcune misure che si estendono fino al 30 giugno 2023 o, per alcuni obblighi di riesame, fino al 15 ottobre 2024.
Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia
Il regolamento interviene in risposta alla crisi energetica del 2022, causata dall'impennata dei prezzi del gas, dalla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e dalle conseguenti tensioni sui mercati dell'energia elettrica e dei combustibili fossili. La logica dell'atto è quella di combinare misure di contenimento della domanda, prelievi straordinari sui ricavi eccedenti e redistribuzione verso clienti finali, famiglie e imprese vulnerabili, in un quadro dichiaratamente temporaneo ed eccezionale.
Finalità e struttura dell'intervento
L'articolo 1 definisce un intervento di emergenza per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia mediante quattro linee di azione: riduzione del consumo di elettricità; tetto ai ricavi di mercato di taluni produttori e redistribuzione ai clienti finali; facoltà di intervento pubblico sui prezzi di fornitura per clienti civili e PMI; contributo di solidarietà temporaneo a carico delle imprese dei settori petrolio, gas, carbone e raffinazione. Il regolamento si colloca sul fondamento dell'articolo 122, paragrafo 1, TFUE, ed è giustificato, nei considerando, dalla necessità di una risposta coordinata a livello dell'Unione per evitare distorsioni del mercato interno e sostenere la sicurezza dell'approvvigionamento.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 rinvia alle definizioni dei regolamenti e delle direttive di settore già vigenti, integrandole con nozioni operative essenziali per l'applicazione del pacchetto. Tra queste assumono rilievo: PMI, consumo lordo di energia elettrica, ore di punta, ricavi di mercato, ricavi eccedenti, dipendenza dalle importazioni nette, imprese e stabili organizzazioni UE attive nei settori fossili, contributo di solidarietà, ricavi eccedenti da rendite di congestione e misura nazionale equivalente adottata entro il 31 dicembre 2022.
Riduzione della domanda di energia elettrica
Gli articoli 3, 4 e 5 impongono agli Stati membri un duplice obiettivo di riduzione della domanda. Da un lato, occorre perseguire una riduzione mensile del 10 % del consumo lordo complessivo di energia elettrica rispetto alla media dei mesi corrispondenti del periodo di riferimento; dall'altro, va conseguita una riduzione del 5 % in media oraria nelle ore di punta individuate, che devono coprire almeno il 10 % delle ore del periodo tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023.
Gli Stati membri dispongono di ampia flessibilità sugli strumenti, purché le misure siano chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, mirate, non discriminatorie e verificabili. È possibile ricorrere a procedure di gara o asta e a compensazioni finanziarie, ma solo in presenza di riduzioni aggiuntive e con effetti non distorsivi sul mercato interno. Il regolamento richiede inoltre che le misure non ostacolino il passaggio da tecnologie fossili all’elettrificazione.
Tetto sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica
Il cuore economico del regolamento è il tetto obbligatorio ai ricavi di mercato fissato dall'articolo 6 in 180 EUR/MWh per l'energia elettrica prodotta dalle fonti indicate all'articolo 7. Il tetto si applica a tutti i ricavi di mercato dei produttori, e se del caso degli intermediari che operano per loro conto, a prescindere dal fatto che l'energia sia scambiata bilateralmente o su mercati centralizzati. Gli Stati membri devono adottare misure efficaci contro l'elusione, in particolare per i gruppi societari e le imprese verticalmente integrate.
Il tetto è temporalmente limitato: si applica dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023. Gli Stati membri possono scegliere se applicarlo al momento del regolamento delle operazioni o in una fase successiva; la Commissione deve fornire orientamenti per l'attuazione.
Tecnologie soggette, esclusioni e modulazioni nazionali
L'articolo 7 elenca le fonti interessate: eolico, solare termico e fotovoltaico, geotermico, idroelettrico senza serbatoio, biomassa, rifiuti, nucleare, lignite, prodotti del petrolio greggio e torba. Sono esclusi i progetti dimostrativi e i produttori già soggetti a tetti esistenti non adottati ai sensi del regolamento. Gli Stati membri possono inoltre escludere gli impianti con capacità installata fino a 1 MW, alcuni impianti ibridi e i ricavi del mercato di bilanciamento, del ridispacciamento e degli scambi compensativi. Possono anche limitare l'impatto del tetto al 90 % dei ricavi eccedenti.
L'articolo 8 mantiene spazio per misure nazionali di crisi, purché proporzionate, non discriminatorie, compatibili con il diritto dell'Unione e non alterative dell'ordine di merito o della formazione dei prezzi. Gli Stati membri possono adottare limiti ulteriori sui ricavi, tetti specifici per l'elettricità da carbon fossile o misure per impianti idroelettrici non compresi nell'articolo 7.
Redistribuzione dei ricavi eccedenti e rendite di congestione
L'articolo 10 impone che tutti i ricavi eccedenti derivanti dal tetto siano impiegati per finanziare misure di sostegno ai clienti finali di energia elettrica, senza indebolire gli obiettivi di riduzione della domanda. Se i ricavi ottenuti dal tetto non bastano, gli Stati membri possono integrare con risorse di bilancio. Le misure ammissibili comprendono trasferimenti diretti, riduzioni di tariffe, compensazioni ai fornitori obbligati a vendere sotto costo, riduzioni del costo di acquisto per determinati volumi e incentivi a investimenti in decarbonizzazione.
In parallelo, l'articolo 9 consente di utilizzare, in deroga al regime ordinario, i ricavi eccedenti delle rendite di congestione per sostenere i clienti finali, previa approvazione dell'autorità di regolazione nazionale e notifica alla Commissione entro un mese.
Solidarietà tra Stati membri
L'articolo 11 disciplina gli accordi di ripartizione dei ricavi eccedenti nei casi in cui la dipendenza dalle importazioni nette sia pari o superiore al 100 %. In tali ipotesi lo Stato importatore e quello esportatore principale devono concludere un accordo entro il 1° dicembre 2022; altri Stati membri possono fare altrettanto. La Commissione assiste il negoziato e promuove lo scambio di buone pratiche.
Misure sul mercato al dettaglio: PMI e prezzi inferiori ai costi
Gli articoli 12 e 13 ampliano temporaneamente il margine di intervento pubblico sui prezzi dell'energia elettrica. Gli Stati membri possono applicare prezzi regolati anche alle PMI, tenendo conto del consumo annuo del beneficiario negli ultimi cinque anni e preservando un incentivo alla riduzione della domanda. In via eccezionale e temporanea, possono anche fissare prezzi di fornitura inferiori ai costi, a condizione che la misura riguardi volumi limitati, non discrimini i fornitori, preveda compensazioni adeguate e consenta a tutti i fornitori di competere alle stesse condizioni.
Contributo di solidarietà temporaneo nei settori fossili e della raffinazione
Il capo III introduce un contributo di solidarietà temporaneo e obbligatorio sugli utili eccedenti delle imprese e stabili organizzazioni UE attive nei settori petrolio greggio, gas naturale, carbone e raffinazione, salvo che lo Stato membro abbia adottato misure nazionali equivalenti. Tali misure equivalenti devono perseguire obiettivi analoghi, essere soggette a regole simili e generare proventi comparabili o superiori a quelli stimati dal regolamento. Le misure attuative devono essere adottate e pubblicate entro il 31 dicembre 2022.
La base di calcolo, disciplinata dall'articolo 15, è data dagli utili imponibili del 2022 e/o 2023 eccedenti del 20 % la media dei quattro esercizi fiscali iniziati dal 1° gennaio 2018 o successivamente; se la media è negativa, si assume pari a zero. L'aliquota minima è del 33 %, applicata in aggiunta alle imposte ordinarie nazionali.
Destinazione dei proventi del contributo di solidarietà
L'articolo 17 vincola i proventi del contributo a finalità strettamente redistributive e di transizione: sostegno alle famiglie vulnerabili, riduzione del consumo di energia, supporto alle imprese ad alta intensità energetica subordinato a investimenti in rinnovabili, efficienza energetica o decarbonizzazione, sviluppo dell'autonomia energetica dell'Unione e, in uno spirito di solidarietà, eventuale finanziamento comune di misure occupazionali, di riqualificazione o di progetti transfrontalieri, compreso il meccanismo unionale di finanziamento per le rinnovabili.
Monitoraggio, comunicazioni e riesame
L'articolo 19 prevede un articolato sistema di monitoraggio e reporting. Le autorità competenti devono vigilare sull'attuazione delle misure del capo II; gli Stati membri devono comunicare entro il 1° dicembre 2022 le misure di riduzione della domanda e gli accordi di solidarietà, e riferire alla Commissione entro il 31 gennaio 2023 e il 30 aprile 2023 sui risultati conseguiti e sull'uso dei ricavi eccedenti e degli interventi sui prezzi. Per il contributo di solidarietà, occorre informare la Commissione sull'introduzione, sulle modifiche normative e sull'uso dei proventi, nonché sulle eventuali misure nazionali equivalenti.
L'articolo 20 impone alla Commissione un riesame del capo II entro il 30 aprile 2023 e due riesami del capo III entro il 15 ottobre 2023 e il 15 ottobre 2024, con possibilità di proporre proroghe, modifiche del tetto, variazioni delle fonti soggette o ulteriori adattamenti.
Deroghe territoriali e durata
L'articolo 21 esclude dagli articoli 4-7 le regioni ultraperiferiche non interconnesse, consente l'esclusione dei piccoli sistemi isolati o connessi e rende gli articoli 4-7 non obbligatori per Cipro e Malta. Se Cipro decide di applicare tali disposizioni, il tetto sui ricavi non si applica all'elettricità prodotta da prodotti del petrolio greggio. L'articolo 22 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e una durata generale fino al 31 dicembre 2023, con finestre temporali differenziate per le singole misure: dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per l'articolo 4; dal 1° dicembre 2022 per gli articoli 5 e 10; dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023 per gli articoli 6, 7 e 8; e fino al 15 ottobre 2024 per il riesame del capo III.
Disposizioni principali
Finalità generale e ambito del pacchetto
L'articolo 1 configura un intervento di emergenza, eccezionale, mirato e limitato nel tempo per attenuare gli effetti dei prezzi elevati dell'energia. Le misure perseguono quattro obiettivi: riduzione del consumo di elettricità, tetto ai ricavi di mercato con redistribuzione ai clienti finali, facoltà di intervento pubblico nella fissazione dei prezzi per civili e PMI, e contributo di solidarietà temporaneo sui profitti eccedenti dei settori del petrolio, gas, carbone e raffinazione.
Definizioni chiave
L'articolo 2 rinvia alle definizioni già contenute nel regolamento (UE) 2019/943 e nella direttiva (UE) 2019/944, e introduce nozioni rilevanti come PMI, consumo lordo di energia elettrica, ore di punta, ricavi di mercato, ricavi eccedenti, dipendenza dalle importazioni nette, imprese dell'Unione, stabile organizzazione, imprese/organizzazioni dei settori fossili e raffinazione, contributo di solidarietà, ricavi eccedenti da rendite di congestione e misura nazionale equivalente adottata entro il 31 dicembre 2022.
Riduzione del consumo lordo di energia elettrica
Gli articoli 3, 4 e 5 impongono agli Stati membri di adottare misure per ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10 % rispetto alla media dei mesi corrispondenti del periodo di riferimento e di conseguire una riduzione del 5 % in media all'ora nelle ore di punta individuate, che devono coprire almeno il 10 % delle ore tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023. Gli Stati membri possono scegliere liberamente gli strumenti, purché siano trasparenti, proporzionati, non discriminatori e verificabili, e possono prevedere compensazioni tramite procedure competitive; le misure non devono distorcere il mercato interno né ostacolare la sostituzione dei combustibili fossili con l'elettricità.
Tetto obbligatorio sui ricavi di mercato e sua applicazione
L'articolo 6 fissa un tetto di 180 EUR/MWh sui ricavi di mercato dei produttori di elettricità dalle fonti indicate dall'articolo 7 e richiede agli Stati membri di applicarlo a tutti i ricavi di mercato, anche in mercati bilaterali o centralizzati, con misure anti-elusione specialmente per gruppi e imprese verticalmente integrate. Il tetto si applica dal 1° dicembre 2022 al 30 giugno 2023; gli Stati membri scelgono se applicarlo al momento del regolamento degli scambi o successivamente. La Commissione deve fornire orientamenti.
Fonti soggette, esclusioni e facoltà nazionali sul tetto ai ricavi
L'articolo 7 elenca le tecnologie soggette al tetto: eolico, solare termico e fotovoltaico, geotermico, idroelettrico senza serbatoio, biomassa (escluso biometano), rifiuti, nucleare, lignite, prodotti del petrolio greggio e torba. Sono esclusi i progetti dimostrativi e i produttori già soggetti a tetti esistenti non adottati ai sensi dell'articolo 8; gli Stati membri possono escludere impianti fino a 1 MW, alcuni impianti ibridi e i ricavi del mercato di bilanciamento e del ridispacciamento/scambi compensativi. Possono inoltre limitare l'applicazione al 90 % dei ricavi eccedenti e prevedere il mantenimento del 10 % dei ricavi sopra soglia.
Misure nazionali di crisi complementari
L'articolo 8 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre misure ulteriori o alternative: ulteriori limiti ai ricavi dei produttori soggetti al tetto UE, tetti più elevati quando i costi superano il limite europeo, limiti sui produttori non inclusi nell'articolo 7, tetti specifici per l'elettricità da carbon fossile e limiti per gli impianti idroelettrici non rientranti nella categoria espressamente contemplata. Tali misure devono essere proporzionate, non discriminatorie, compatibili con il diritto UE e non alterare l'ordine di merito o la formazione dei prezzi all'ingrosso.
Distribuzione dei ricavi eccedenti e rendite di congestione
L'articolo 10 impone di destinare tutti i ricavi eccedenti del tetto ai clienti finali di energia elettrica tramite misure di sostegno chiare, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili, senza pregiudicare gli obiettivi di riduzione della domanda. Se i proventi non bastano, gli Stati membri possono usare anche risorse di bilancio. Le misure possono consistere in compensazioni per riduzione dei consumi, trasferimenti diretti o riduzioni tariffarie, compensazioni ai fornitori per prezzi inferiori al costo, riduzione dei costi di acquisto dell'energia o incentivi a investimenti in decarbonizzazione. L'articolo 9 consente, in deroga alle regole sulle rendite di congestione, l'uso dei ricavi eccedenti derivanti da tali rendite per finanziare misure a favore dei clienti finali, previa approvazione dell'autorità di regolazione e notifica alla Commissione entro un mese.
Accordi di solidarietà tra Stati membri
L'articolo 11 prevede che, se la dipendenza dalle importazioni nette di uno Stato membro è pari o superiore al 100 %, esso concluda con il principale Stato esportatore un accordo entro il 1° dicembre 2022 per ripartire adeguatamente i ricavi eccedenti; tali accordi sono aperti anche ad altri Stati membri e possono includere ricavi derivanti da misure nazionali di crisi. La Commissione assiste il negoziato e facilita lo scambio di buone prassi.
Interventi pubblici nella fissazione dei prezzi per le PMI e prezzi sotto costo
Gli articoli 12 e 13 estendono temporaneamente alle PMI la possibilità di interventi pubblici nella fissazione dei prezzi dell'elettricità, nel rispetto delle condizioni della direttiva (UE) 2019/944 e tenendo conto dei consumi annui del beneficiario negli ultimi cinque anni. In via eccezionale e temporanea, gli Stati membri possono anche fissare prezzi inferiori ai costi, purché la misura riguardi un volume limitato di consumo, non discrimini i fornitori, preveda compensazioni per le forniture sotto costo e consenta a tutti i fornitori di presentare offerte sulla stessa base.
Contributo di solidarietà temporaneo per i settori fossili e della raffinazione
L'articolo 14 introduce un contributo di solidarietà obbligatorio sugli utili eccedenti delle imprese e stabili organizzazioni UE attive nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione, salvo adozione di misure nazionali equivalenti. Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure attuative entro il 31 dicembre 2022.
Base imponibile e aliquota del contributo di solidarietà
L'articolo 15 calcola il contributo sugli utili imponibili dell'esercizio 2022 e/o 2023 che eccedono del 20 % la media degli utili imponibili dei quattro esercizi fiscali iniziati dal 1° gennaio 2018 in poi; se la media è negativa, si considera pari a zero. L'articolo 16 stabilisce un'aliquota minima del 33 % sulla base imponibile così determinata, applicata in aggiunta alle imposte e ai prelievi ordinari nazionali.
Destinazione dei proventi del contributo di solidarietà
L'articolo 17 vincola i proventi a misure con impatto tempestivo: sostegno alle famiglie vulnerabili, riduzione del consumo di energia, aiuti alle imprese ad alta intensità energetica subordinati a investimenti in rinnovabili/efficienza/decarbonizzazione, sostegno all'autonomia energetica e ai progetti coerenti con REPowerEU, nonché eventuale finanziamento comune tra Stati membri, inclusi occupazione, riqualificazione e meccanismo unionale di finanziamento per le rinnovabili. Le misure devono essere chiare, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e verificabili.
Natura temporanea, monitoraggio e riesame
L'articolo 18 precisa che il contributo di solidarietà si applica solo agli utili eccedenti degli esercizi fiscali interessati. L'articolo 19 impone monitoraggio da parte delle autorità competenti e varie comunicazioni alla Commissione: entro il 1° dicembre 2022 sulle misure di riduzione della domanda e gli accordi tra Stati membri; entro il 31 gennaio e il 30 aprile 2023 su riduzioni della domanda, ricavi eccedenti, misure di distribuzione e interventi pubblici sui prezzi; e entro il 31 dicembre 2022 e successivamente sull'introduzione e sull'uso del contributo di solidarietà o di misure equivalenti. L'articolo 20 prevede un riesame del capo II entro il 30 aprile 2023 e due riesami del capo III entro il 15 ottobre 2023 e il 15 ottobre 2024, con possibilità di proroga o modifica delle misure.
Deroghe territoriali e applicazione temporale
L'articolo 21 esclude dagli articoli 4-7 le regioni ultraperiferiche non interconnesse; consente agli Stati membri di escludere i piccoli sistemi isolati o connessi; e rende gli articoli 4-7 non obbligatori per Cipro e Malta, prevedendo per Cipro un'ulteriore esclusione, se decide di applicarli, per l'elettricità prodotta da prodotti del petrolio greggio. L'articolo 22 fa decorrere l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione e stabilisce l'applicazione generale fino al 31 dicembre 2023, con applicazione specifica del divieto/obiettivo di punta dal 1° dicembre 2022 al 31 marzo 2023, degli articoli 5 e 10 dal 1° dicembre 2022, degli articoli 6, 7 e 8 fino al 30 giugno 2023, e dell'obbligo di riesame del capo III fino al 15 ottobre 2024.
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