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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1905

Regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32022R1905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio UE relativo all’Ucraina contenuto nel regolamento (UE) n. 269/2014. Da un lato amplia il criterio di designazione includendo anche chi facilita violazioni del divieto di aggiramento di diverse misure restrittive UE; dall’altro introduce nuove deroghe soggette ad autorizzazione nazionale per specifici pagamenti e per lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati in casi tassativi. Sono inoltre previsti obblighi di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

Modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative all’Ucraina, ampliando il criterio di inserimento in elenco e introducendo ulteriori deroghe autorizzative.

Ambito di applicazione

Si applica alle misure restrittive dell’Unione nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi già o potenzialmente inseriti negli elenchi del regolamento (UE) n. 269/2014, in relazione ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Incide anche sui soggetti che facilitano violazioni del divieto di aggiramento di varie misure restrittive UE collegate alla Russia/Ucraina, nonché sulle autorità competenti degli Stati membri chiamate a concedere eventuali deroghe e a comunicarle alla Commissione e agli altri Stati membri. Le deroghe introdotte riguardano specificamente alcuni pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea e lo svincolo di fondi/risorse economiche congelati per finalizzare la liquidazione di talune operazioni o cessare rapporti contrattuali con determinate entità elencate. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative all’Ucraina

Il regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio modifica il quadro sanzionatorio UE previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014, adottato in attuazione della decisione 2014/145/PESC. La modifica recepisce a livello di regolamento le innovazioni introdotte dalla decisione (PESC) 2022/1907, con l’obiettivo di garantire applicazione uniforme negli Stati membri.

Finalità e contesto

Il provvedimento si colloca nel regime di misure restrittive collegato alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. Il legislatore dell’Unione evidenzia che le modifiche alla decisione PESC richiedono un intervento normativo dell’Unione, perché incidono sull’ambito di applicazione del trattato e devono essere attuate in modo uniforme.

Ampliamento del criterio di designazione

L’articolo 1, punto 1, inserisce nell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 la nuova lettera h). Tale disposizione consente di includere in elenco le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che facilitano violazioni del divieto di aggiramento delle misure restrittive previste non solo dal regolamento n. 269/2014, ma anche dai regolamenti (UE) n. 692/2014, n. 833/2014 e (UE) 2022/263, nonché dalle decisioni 2014/145/PESC, 2014/386/PESC, 2014/512/PESC e (PESC) 2022/266.

Deroghe ai divieti di congelamento dei beni e di messa a disposizione di fondi

L’articolo 1, punto 2, sostituisce l’articolo 6 bis. La nuova norma consente, in deroga all’articolo 2, paragrafo 2, di autorizzare pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per specifici servizi resi al porto peschereccio di Kerch, ai porti commerciali di Yalta ed Evpatoria, nonché per servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali.

Ulteriori deroghe per la liquidazione di talune operazioni e rapporti contrattuali

L’articolo 1, punto 3, inserisce nuovi paragrafi nell’articolo 6 ter. Il paragrafo 4 consente lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 91 dell’allegato I, o la loro messa a disposizione, quando ciò sia necessario per completare operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie alla liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di un’impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 con soggetti elencati nell’allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014.

Il paragrafo 5 prevede una seconda deroga per l’entità di cui alla voce 101 dell’allegato I: l’autorità competente può autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelati se necessari per porre termine, entro il 7 gennaio 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con tale entità o in cui essa fosse comunque coinvolta prima del 3 giugno 2022.

Procedura autorizzatoria e obblighi di informazione

Le deroghe previste dagli articoli 6 bis e 6 ter sono rimesse alle autorità competenti degli Stati membri, che valutano le condizioni appropriate caso per caso. Per entrambe le tipologie di autorizzazione, lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dalla concessione dell’autorizzazione.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Nuovo criterio di inserimento in elenco

All’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 è aggiunta la lettera h), che consente di inserire in elenco le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che facilitano violazioni del divieto di aggirare le disposizioni del presente regolamento, nonché dei regolamenti (UE) n. 692/2014, (UE) n. 833/2014 e (UE) 2022/263, o delle decisioni 2014/145/PESC, 2014/386/PESC, 2014/512/PESC e (PESC) 2022/266.

Deroga per pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea

Il nuovo articolo 6 bis autorizza, in deroga all’articolo 2, paragrafo 2, i pagamenti a favore di porti marittimi di Crimea per servizi forniti al porto peschereccio di Kerch, al porto commerciale di Yalta e al porto commerciale di Evpatoria, nonché per servizi forniti da Gosgidrografiya e dalle filiali di porti marittimi di Crimea nei terminali portuali. L’autorizzazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro e deve essere comunicata agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

Deroga per la liquidazione di una joint venture collegata all’allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014

Il nuovo articolo 6 ter, paragrafo 4, consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 91 dell’allegato I, oppure la loro messa a disposizione, se necessari per completare operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie alla liquidazione entro il 31 dicembre 2022 di un’impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 con soggetti elencati nell’allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014.

Deroga per cessare rapporti con l’entità di cui alla voce 101 dell’allegato I

Il nuovo articolo 6 ter, paragrafo 5, consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità di cui alla voce 101 dell’allegato I, oppure la loro messa a disposizione, se necessari per porre termine, entro il 7 gennaio 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con tale entità o in cui essa fosse altrimenti coinvolta prima del 3 giugno 2022.

Obbligo di informazione sulle autorizzazioni

Il nuovo articolo 6 ter, paragrafo 6, impone allo Stato membro interessato di informare gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi dell’articolo 6 ter entro due settimane dalla concessione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunerelazioni esternecongelamento dei benicompliance e deroghe autorizzative

Testo integrale

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