Regolamento (UE) 2022/1904
Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza in modo significativo il regime sanzionatorio UE nei confronti della Russia, aggiornando il regolamento (UE) n. 833/2014 per recepire la decisione PESC 2022/1909. Introduce nuovi divieti di esportazione e importazione, amplia il novero dei beni soggetti a restrizioni, estende i divieti su servizi professionali e cripto-attività e colpisce ulteriormente il settore marittimo e il registro navale russo. Parte centrale dell’intervento è il meccanismo del tetto al prezzo del petrolio, con disciplina delle esenzioni, degli obblighi di attestazione e delle misure di coordinamento tra Commissione e Stati membri.
Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 introducendo ed estendendo ulteriori misure restrittive contro la Russia in risposta all’aggressione dell’Ucraina, incluse restrizioni su beni, servizi, trasporti e soggetti russi, nonché il meccanismo del tetto al prezzo del petrolio.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori dell’Unione europea e, in generale, a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri, per operazioni dirette o indirette con la Russia, con persone o entità stabilite in Russia, o relative a beni originari della Russia o esportati dalla Russia. Riguarda in particolare esportazioni, importazioni, vendite, forniture, trasferimenti, servizi professionali, servizi marittimi, servizi su cripto-attività, transazioni con talune entità statali russe, accesso ai porti e utilizzo di chiuse, nonché il trasporto marittimo di petrolio greggio e prodotti petroliferi verso paesi terzi. Sono previste numerose deroghe ed esenzioni, tra cui per esigenze diplomatiche, umanitarie, di sicurezza energetica e per usi nucleari civili; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio: modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 sulle misure restrittive contro la Russia
Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio UE adottato in risposta alle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina. Il testo recepisce la decisione PESC 2022/1909 e amplia il perimetro delle restrizioni su beni, servizi, trasporti e soggetti russi, con particolare attenzione ai settori industriali, marittimi, energetici e professionali.
Ambito e finalità
Le misure sono adottate sulla base dell’articolo 215 TFUE e mirano a garantire un’applicazione uniforme nell’Unione di restrizioni che incidono sia sul commercio estero sia sulle prestazioni di servizi e sui rapporti con soggetti russi. I considerando chiariscono che l’intervento risponde alla nuova escalation del conflitto, alla fittizia organizzazione di referendum nei territori ucraini occupati, all’annessione illegale di aree ucraine, alla mobilitazione nella Federazione russa e alla minaccia dell’uso di armi di distruzione di massa.
Divieto su armi da fuoco, componenti e munizioni
È inserito l’articolo 2 bis bis, che vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione verso la Russia, o per uso in Russia, di armi da fuoco, parti essenziali, componenti e munizioni elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012. Il divieto si estende ai servizi accessori: assistenza tecnica, intermediazione, finanziamenti e assistenza finanziaria.
Beni soggetti a restrizioni: aviazione, tecnologie e prodotti industriali
L’articolo 3 quater è aggiornato con nuove finestre transitorie per l’esecuzione di contratti anteriori e con una deroga specifica per il titanio destinato all’industria aeronautica quando non esistano alternative di approvvigionamento. Contestualmente, l’allegato XI viene riscritto e comprende beni legati all’aviazione, componenti e materiali specifici. L’articolo 3 octies estende ulteriormente le restrizioni ai prodotti siderurgici dell’allegato XVII, introducendo date differenziate di applicazione e, per alcuni codici, contingenti quantitativi gestiti secondo il sistema tariffario unionale.
Divieti di importazione: carbone e altri prodotti
L’articolo 3 undecies vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione di carbone e prodotti connessi originari della Russia o esportati dalla Russia. L’articolo 3 duodecies amplia la lista di beni soggetti a divieto, con una disciplina dettagliata di eccezioni e autorizzazioni, specie per impieghi collegati alla sicurezza delle capacità nucleari civili, alla costruzione e manutenzione di impianti nucleari civili, alla produzione di radioisotopi medici e alla cooperazione nucleare per fini civili.
Tetto al prezzo del petrolio e trasporto marittimo
Una parte centrale della riforma riguarda l’articolo 3 quindecies. Il regolamento introduce un meccanismo che consente eccezioni al divieto di servizi marittimi per il petrolio russo qualora il greggio o i prodotti petroliferi siano acquistati a un prezzo non superiore a quello fissato nell’allegato XXVIII, che sarà aggiornato dalla Commissione. Il divieto di trasporto verso paesi terzi si applica dal 5 dicembre 2022 per il petrolio greggio (NC 2709 00) e dal 5 febbraio 2023 per i prodotti petroliferi (NC 2710). Sono previste eccezioni per contratti anteriori, per il transito di beni di origine non russa, per specifici progetti energetici elencati nell’allegato XXIX e per i servizi di pilotaggio necessari alla sicurezza marittima.
Entità russe, transazioni vietate e registro navale russo
L’articolo 5 bis bis estende il divieto di transazione con talune entità statali o controllate dallo Stato russo, aggiungendo anche il divieto, dal 22 ottobre 2022, di ricoprire cariche negli organi direttivi di tali soggetti. L’allegato XIX elenca imprese strategiche russe e include, nella parte B, il Registro Navale Russo (RMRS). Il regolamento dispone inoltre la revoca del riconoscimento UE del registro navale russo, misura funzionale alla successiva revoca di autorizzazioni nazionali e alla coerenza con il regime di sicurezza marittima e navigazione interna.
Accesso ai porti, chiuse e navi certificate dal registro russo
L’articolo 3 sexies bis estende il divieto di accesso ai porti e alle chiuse alle navi certificate dal registro navale russo a partire dall’8 aprile 2023. Restano ferme eccezioni per rifugio, emergenze di sicurezza marittima e salvataggio di vite in mare, nonché possibilità di autorizzazione in casi specifici. È inoltre prevista una disciplina particolare per alcune navi che abbiano riacquistato il diritto di battere bandiera di uno Stato membro, purché non siano controllate da soggetti russi.
Cripto-attività e servizi professionali
Il regolamento elimina qualsiasi soglia economica per il divieto di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi, residenti in Russia e soggetti stabiliti in Russia. Inoltre, sostituisce integralmente l’articolo 5 quindecies, vietando a favore del governo russo e di soggetti stabiliti in Russia una serie ampia di servizi professionali: contabili, revisione legale, consulenza fiscale, amministrativo-gestionale, pubbliche relazioni, architettura, ingegneria, consulenza giuridica e consulenza informatica. Sono previste deroghe importanti per difesa in giudizio, accesso alla giustizia, esigenze umanitarie, attività diplomatiche e della società civile, energia critica, infrastrutture essenziali, cooperazione nucleare civile e comunicazioni elettroniche.
Allegati e gestione amministrativa delle deroghe
Numerosi allegati sono sostituiti o integrati: l’allegato VII amplia l’elenco di beni e tecnologie già soggetti a restrizioni; l’allegato VIII aggiorna l’elenco dei paesi partner rilevanti; gli allegati XI, XVII, XIX, XXI e XXIII vengono riscritti; sono aggiunti gli allegati XXVIII e XXIX, relativi rispettivamente al tetto di prezzo del petrolio e ai progetti energetici esentati. La Commissione è incaricata di aggiornare i prezzi e l’elenco dei progetti esentati in coerenza con le decisioni del Consiglio.
Decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuovo divieto su armi da fuoco e relative attività connesse
È inserito l’articolo 2 bis bis: è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia, armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, anche se non originari dell’Unione. Sono vietate anche l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione e gli altri servizi connessi, nonché i finanziamenti e l’assistenza finanziaria relativi a tali beni.
Restrizioni su beni industriali e prodotti siderurgici
L’articolo 3 quater viene modificato per prorogare e articolare i divieti relativi ai beni dell’allegato XI, parte A e parte B, con esenzioni temporali per contratti preesistenti fino al 28 marzo 2022 e, per i nuovi elenchi di parte B, fino al 6 novembre 2022. È introdotta una deroga specifica per autorizzare operazioni necessarie alla produzione di titanio per l’industria aeronautica quando non vi siano forniture alternative. L’allegato XI è sostituito e comprende beni e tecnologie per l’aviazione e ulteriori prodotti tecnici, mentre l’articolo 3 octies estende i divieti ai prodotti siderurgici di cui all’allegato XVII, con ulteriori scadenze, quote quantitative e divieti di assistenza tecnica/finanziaria connessi.
Divieto di importazione di carbone e ampliamento dei divieti su materie prime e merci strategiche
L’articolo 3 undecies vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento nell’Unione di carbone e altri prodotti dell’allegato XXII se originari della Russia o esportati dalla Russia. L’articolo 3 duodecies disciplina ulteriori divieti su merci dell’allegato XXIII, prevedendo una deroga temporale fino all’8 gennaio 2023 per contratti preesistenti su taluni beni e deroghe autorizzative per esigenze nucleari civili. L’allegato XXIII è molto esteso e comprende numerosi prodotti chimici, materie prime, semilavorati, macchinari, componenti e beni industriali.
Tetto al prezzo del petrolio e divieti di trasporto marittimo
L’articolo 3 quindecies modifica la disciplina del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi russi: il divieto di prestazione di servizi connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi non si applica se il petrolio è acquistato a un prezzo pari o inferiore a quello fissato nell’allegato XXVIII. Il paragrafo 4 introduce il divieto di trasporto verso paesi terzi di petrolio greggio (NC 2709 00) dal 5 dicembre 2022 e di prodotti petroliferi (NC 2710) dal 5 febbraio 2023, mentre il paragrafo 6 elenca esenzioni, tra cui l’ipotesi di prezzo al barile non superiore al tetto, il transito di beni di origine non russa e il trasporto di prodotti dell’allegato XXIX. Sono previste regole transitorie per i contratti conclusi prima del 4 giugno 2022 e un divieto successivo di fornire servizi a navi che abbiano trasportato petrolio sopra tetto. L’allegato XXVIII sarà aggiornato dalla Commissione in coerenza con le decisioni del Consiglio.
Misure contro entità statali russe e registro navale russo
L’articolo 5 bis bis amplia il divieto di avviare transazioni con determinate persone giuridiche, entità e organismi russi di proprietà o controllati dallo Stato, includendo il divieto per i cittadini dell’Unione di ricoprire cariche negli organi direttivi a decorrere dal 22 ottobre 2022. L’allegato XIX è sostituito e include, tra gli altri, OPK Oboronprom, United Aircraft Corporation, Rosneft, Gazprom Neft, Sovcomflot e, in parte B, il Registro Navale Russo (RMRS). È inoltre prevista la revoca del riconoscimento da parte dell’Unione del registro navale russo.
Divieto su accesso ai porti, chiuse e navi certificate dal registro navale russo
L’articolo 3 sexies bis viene rafforzato: il divieto di accesso ai porti e alle chiuse si estende, dopo l’8 aprile 2023, a qualsiasi nave certificata dal registro navale russo. Sono previste deroghe per navi in cerca di rifugio, scali di emergenza o salvataggio di vite in mare, nonché autorizzazioni eccezionali. È disciplinata anche un’ipotesi specifica per navi che abbiano riacquistato il diritto di battere bandiera di uno Stato membro e che non siano controllate da soggetti russi.
Divieto sui servizi di cripto-attività
L’articolo 5 ter è modificato eliminando il limite di valore: è vietato fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, nonché a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.
Nuovo divieto di servizi professionali alla Russia
L’articolo 5 quindecies è sostituito e vieta, direttamente o indirettamente, la prestazione al governo russo o a soggetti stabiliti in Russia di servizi contabili, di auditing, di consulenza fiscale, amministrativo-gestionale e di pubbliche relazioni, nonché di servizi di architettura e ingegneria, consulenza giuridica e informatica. Sono previste eccezioni e autorizzazioni per cessazione di contratti preesistenti, tutela del diritto di difesa e accesso alla giustizia, attività umanitarie, diplomazia, società civile, approvvigionamento energetico critico, infrastrutture critiche, cooperazione nucleare civile e servizi di comunicazione elettronica e data center.
Deroghe, autorizzazioni e comunicazioni alle istituzioni UE
In più punti il regolamento attribuisce alle autorità competenti degli Stati membri il potere di autorizzare operazioni altrimenti vietate, a condizioni ritenute appropriate, in particolare per finalità umanitarie, nucleari civili, energetiche o di sicurezza. In diversi casi lo Stato membro interessato deve informare la Commissione e gli altri Stati membri entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione. È inoltre introdotto l’articolo 7 bis, che incarica la Commissione di aggiornare gli allegati XXVIII e XXIX in coerenza con le decisioni del Consiglio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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