Regolamento (UE) 2022/1911
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1911 della Commissione del 6 ottobre 2022 recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le zone di restrizione per la peste suina africana nell'Unione, sostituendo l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione tiene conto dell'evoluzione epidemiologica, in particolare del miglioramento della situazione in alcune aree di Italia e Germania, e della necessità di adeguare le misure di controllo al rischio effettivo di diffusione. Le nuove delimitazioni incidono sulla classificazione delle aree in zone I, II e III e sono applicabili immediatamente dopo la pubblicazione.
Modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in diversi Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati elencati nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, ossia alle zone soggette a restrizioni I, II e III individuate in relazione alla peste suina africana. Le modifiche riguardano in particolare Germania e Italia, ma il testo sostituisce integralmente l'allegato I e quindi incide anche sulle delimitazioni per altri Stati membri ivi elencati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana
Il regolamento aggiorna la regionalizzazione della peste suina africana nell'Unione, sostituendo integralmente l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. La revisione si fonda sull'evoluzione della situazione epidemiologica e mira ad allineare le restrizioni al rischio effettivo di diffusione della malattia, tenendo conto anche degli orientamenti scientifici dell'Unione e degli standard WOAH.
Quadro normativo e criteri di aggiornamento
Il provvedimento si basa sul regolamento (UE) 2016/429, articolo 71, paragrafo 3, e interviene nel sistema di misure speciali già previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605. I considerando precisano che le zone I, II e III devono essere adattate in funzione della situazione epidemiologica nelle aree interessate, della situazione generale nello Stato membro, del rischio di ulteriore diffusione e dei criteri scientifici di delimitazione geografica; devono inoltre essere prese in considerazione le norme internazionali, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH, nonché le motivazioni fornite dalle autorità nazionali.
Evoluzione epidemiologica che giustifica la modifica
La Commissione rileva un miglioramento della situazione in alcune aree di Italia e Germania. In particolare, per una parte del Lazio e per un'area del Brandeburgo il testo valorizza l'assenza di focolai nei suini detenuti, la permanenza della malattia nei suini selvatici o, nel caso tedesco, l'assenza di focolai in entrambi i comparti nell'arco degli ultimi tre mesi. Sulla base di tali elementi, alcune aree vengono riclassificate, altre depennate e, più in generale, vengono delimitate nuove zone di restrizione di dimensioni adeguate, tenendo conto anche delle aree circostanti.
Contenuto dell'intervento normativo
L'articolo 1 stabilisce che l'allegato I del regolamento (UE) 2021/605 è sostituito dal nuovo allegato allegato al regolamento in esame. L'allegato elenca in modo analitico le zone soggette a restrizioni I, II e III per i diversi Stati membri interessati, con descrizioni territoriali estremamente dettagliate (regioni, province, comuni, distretti e porzioni di territorio delimitate da strade, fiumi, linee ferroviarie o confini amministrativi).
Italia: principali effetti della nuova delimitazione
Per l'Italia, l'allegato distingue tra zone I, II e III. La zona I comprende numerose porzioni di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Abruzzo. La zona II interessa ampie aree di Piemonte, Liguria e Lazio, oltre a estese porzioni di altre regioni del Centro-Nord. La zona III, per l'Italia, coincide con l'intero territorio della Sardegna. La modifica è coerente con l'obiettivo di modulare le restrizioni in funzione dell'evoluzione della malattia.
Germania e altri Stati membri
Per la Germania sono ridefinite varie zone I e II, con soppressione o rimodulazione di alcune porzioni territoriali, soprattutto nel Brandeburgo, in Sassonia, Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Renania e altre aree elencate. Il regolamento contiene inoltre l'elencazione aggiornata delle restrizioni per Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Bulgaria e Romania, confermando che l'allegato I è un quadro dinamico di regionalizzazione sanitaria.
Entrata in vigore e immediata efficacia
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento, e produce effetti immediati sulla classificazione delle aree ai fini dei movimenti di suini, prodotti derivati e delle ulteriori misure di controllo previste dal regime UE sulla sanità animale.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell'articolo 71, paragrafo 3. La finalità è aggiornare le misure speciali di controllo della peste suina africana previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, adeguando le zone soggette a restrizioni all'evoluzione della situazione epidemiologica.
Sostituzione dell'allegato I del regolamento (UE) 2021/605
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 con il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento, ridefinendo le zone soggette a restrizioni I, II e III.
Aggiornamento delle zone di restrizione in Germania e Italia
Le considerazioni evidenziano il miglioramento della situazione epidemiologica in alcune aree di Italia e Germania. Per il Lazio e per il Brandeburgo vengono rispettivamente riclassificate o depennate aree già incluse nella zona III, con contestuale ridefinizione di alcune zone I. In Italia vengono inoltre delimitate nuove zone di dimensioni sufficienti da classificare come zona II; per la Germania vengono depennate alcune parti delle zone I e III e ridefinite ulteriori delimitazioni.
Criteri per la delimitazione delle zone
Le modifiche devono basarsi sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nelle aree interessate e nello Stato membro interessato, sul rischio di ulteriore diffusione, su criteri scientificamente validi di regionalizzazione e sugli orientamenti dell'Unione concordati in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Devono inoltre essere considerate le norme internazionali WOAH e le giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Nuova articolazione delle zone soggette a restrizioni
L'allegato sostitutivo elenca in modo dettagliato le zone soggette a restrizioni I, II e III per Germania, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Bulgaria e Romania. Per l'Italia, la zona I riguarda varie porzioni di Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio e Abruzzo; la zona II include soprattutto aree del Nord e del Centro Italia, oltre a zone specifiche del Lazio e di altre regioni; la zona III comprende l'intero territorio della Sardegna.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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