Cassazione Civile, Ordinanza n. 17840/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella esattoriale relativa a imposta di registro. Il giudice tributario di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello, rilevando da un lato la regolare notificazione dell’atto impositivo e, dall’altro, il tardivo deposito del ricorso introduttivo. In cassazione la società ha proposto sette motivi: ha contestato la validità e/o l’esistenza della notificazione della cartella, deducendo che fosse avvenuta via PEC prima della decorrenza della relativa disciplina e comunque che non le fosse mai pervenuta; ha censurato la pretesa mancanza di prova del contenuto del plico raccomandato asseritamente contenente la cartella; ha denunciato travisamento e omessa valutazione delle prove sul contenuto della raccomandata; ha lamentato l’erronea individuazione della data di notifica dell’atto; ha dedotto violazione del contraddittorio per avere il giudice rilevato d’ufficio la tardività dell’iscrizione a ruolo; infine ha sostenuto l’interesse alla decisione di merito e all’annullamento del tributo o della cartella.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il sesto motivo, relativo alla violazione dell’art. 101 c.p.c., affermando che il divieto di decisione "a sorpresa" non si applica alle questioni di puro diritto e, in particolare, alle questioni di rito e di ammissibilità rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado. Ha inoltre valorizzato una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata: l’inammissibilità del ricorso originario per tardivo deposito ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, vizio rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione del resistente. Poiché questa seconda motivazione era da sola sufficiente a sorreggere il rigetto dell’appello, gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o comunque irrilevanti. Il ricorso per cassazione è stato integralmente rigettato; la società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
richiamato per calcolare il termine di deposito del ricorso e verificare la tempestività del controricorso
art. 370 c.p.c.
ulteriore termine di gg. 20
richiamato per affermare la tempestività del controricorso notificato entro il termine previsto
artt. 3-bis, comma 3, e 6, comma 1, L. n. 53 del 1994
richiamati come base della prova della notifica telematica mediante deposito delle ricevute PEC e attestazione di conformità
art. 16-quater del d.l. n. 179 del 2012, conv. dalla L. n. 228 del 2012
richiamato come disciplina ratione temporis applicabile alla notifica telematica
art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato nei motivi di ricorso sulla notificazione della cartella esattoriale
art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per la tempestività dell’impugnazione davanti al giudice tributario
art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992
a pena di inammissibilità, entro trenta giorni
ritenuto norma processuale che impone il deposito tempestivo del ricorso notificato; la sua violazione determina inammissibilità rilevabile d’ufficio e non sanabile
art. 101, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c.
interpretato come norma che impone il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio solo per questioni di fatto o miste di fatto e diritto, non per questioni di puro diritto o di rito rilevabili d’ufficio
art. 111 Cost.
richiamato per il bilanciamento tra contraddittorio e ragionevole durata del processo
art. 6, paragrafo 1, CEDU
richiamato per affermare che il mancato previo contraddittorio sulle questioni di rito prevedibili non integra violazione della garanzia convenzionale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel processo tributario, il deposito del ricorso notificato entro il termine previsto dall’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992 costituisce requisito di ammissibilità: la sua omissione o tardività comporta inammissibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado e non sanabile per effetto della costituzione del resistente.
- Il divieto di decisione "a sorpresa" sancito dall’art. 101, comma 2, c.p.c. opera per questioni di fatto o miste di fatto e diritto, ma non per le questioni di puro diritto e per le questioni di rito rilevabili d’ufficio, rispetto alle quali le parti devono considerare prevedibile l’intervento del giudice.
- Quando una sentenza si fonda su due rationes decidendi autonome, ciascuna sufficiente da sola a sorreggere il decisum, la censura di una sola di esse non consente la cassazione se l’altra resta intatta e idonea a reggere la decisione.
- La mera contestazione della validità o del contenuto della notificazione dell’atto impositivo non è decisiva se permane non censurata o comunque resistente una autonoma causa di inammissibilità del ricorso introduttivo.
- Le norme processuali che prevedono termini e requisiti di ammissibilità devono essere presidiate da diligenza processuale della parte; la loro violazione può essere rilevata anche d’ufficio senza necessità di previo contraddittorio specifico, quando la questione è di rito e prevedibile per la parte.
- L’eventuale fondatezza di censure sul merito o sulla notificazione dell’atto presupposto è irrilevante se il processo è definito da una autonoma causa di inammissibilità del ricorso originario non scalfita dalle doglianze.
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