Sentenza del 30/03/2021 n. 447 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
I.M.U. - contratto di leasing - cessazione del contratto - proprietario del bene - è tale - mancata riconsegna del bene - non rileva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
disputa sulla soggettività passiva dell'IMU dopo la risoluzione del contratto di leasing: la società di leasing sosteneva che, non avendo ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene a causa della mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, non dovesse essere considerata soggetto passivo dell'IMU; l'ente impositore riteneva invece che la risoluzione trasferisca l'onere impositivo alla società di leasing indipendentemente dalla riconsegna materiale
La decisione
la sentenza ha stabilito che, alla risoluzione del contratto di leasing, la soggettività passiva ai fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se questa non ha ancora riacquistato la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. Il giudice ha ritenuto che, ai fini impositivi, rilevi non la mera consegna materiale ma l'esistenza del vincolo contrattuale e della situazione giuridica che legittima la detenzione qualificata dell'utilizzatore: una volta venuto meno il titolo contrattuale (con la risoluzione), il soggetto passivo è la società proprietaria/locatrice
Norme richiamate
normativa IMU/tributaria vigente
la disciplina dell'IMU attribuisce la soggettività passiva in ragione della titolarità del diritto reale/contrattuale sul bene; il giudice interpreta la norma in modo da far prevalere la valutazione della titolarità giuridica (proprietà o diritto che legittima la detenzione qualificata) sulla mera detenzione materiale
Codice civile (norme sul contratto e sulla risoluzione)
la risoluzione del contratto produce effetti sulla sfera dei diritti e delle obbligazioni tra le parti; il venir meno del titolo contrattuale che legittimava l'utilizzatore a detenere il bene fa ricadere la soggettività passiva sul proprietario/locatore anche se la riconsegna materiale non è ancora avvenuta
Massime di principio
- Alla risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva IMU si attribuisce al soggetto che, per effetto della risoluzione, è titolare del diritto reale o del potere dispositive sul bene (di norma la società di leasing), indipendentemente dall'effettiva riconsegna materiale del bene da parte dell'utilizzatore
- Per valutare la responsabilità fiscale non va data prevalenza alla sola detenzione materiale: occorre considerare il titolo giuridico che legittima la detenzione (contratto in corso, diritto reale, ecc.). Quando tale titolo viene meno, l'obbligo tributario si trasferisce in capo al soggetto proprietario o titolare del diritto
- La mancata riconsegna materiale da parte dell'utilizzatore non esonera il proprietario/locatore dall'obbligo IMU dopo la risoluzione: pertanto il proprietario dovrebbe attivarsi per far valere i propri diritti (procedimenti di recupero, verbalizzazioni di mancata riconsegna, notifiche formali) ma resta soggetto passivo fino a diversa determinazione
- In caso di contenzioso, è importante documentare lo stato giuridico del rapporto (atto di risoluzione, notifiche, eventuali sequestri/attuazioni di ricorso alla riconsegna) poiché il profilo contrattuale prevale sul mero fatto materiale agli effetti dell'imposizione
- Se si vuole evitare controversie future, è consigliabile prevedere clausole contrattuali chiare sulla gestione della riconsegna e sugli effetti fiscali della risoluzione, e procedere quanto prima alle formalità necessarie per il ritorno della disponibilità del bene
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