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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28934/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta dall’utente del servizio idrico per ottenere l’accertamento dell’insussistenza di un debito verso la società somministrante per corrispettivi di acqua e la restituzione di quanto già versato. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ritenendo non provata in modo adeguato l’effettiva entità delle somministrazioni fatturate. La società aveva poi proposto appello, dichiarato inammissibile dal Tribunale di Lagonegro perché la sentenza del giudice di pace era stata resa secondo equità in una causa di valore inferiore a euro 1.100 e, secondo il tribunale, l’atto di appello non specificava sufficientemente i principi regolatori della materia o le norme sul processo asseritamente violate. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 113 e 339 c.p.c., sostenendo che nell’atto di appello erano stati dedotti sia la violazione dei principi regolatori della materia sia la violazione di norme processuali, in particolare dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di interesse e di compensazione sollevata in primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto solo parzialmente il ricorso. Ha confermato l’infondatezza della censura nella parte in cui contestava la declaratoria di inammissibilità dell’appello per mancata specifica indicazione dei principi regolatori della materia violati, affermando che, nelle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, tali principi devono essere espressamente e specificamente indicati. Ha invece ritenuto fondata la doglianza relativa alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., poiché dall’atto di appello emergeva effettivamente la denuncia di omessa pronuncia sulle eccezioni di carenza di interesse e compensazione. Per questo ha cassato la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e ha rinviato al Tribunale di Lagonegro, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    nelle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità l’appello è ammissibile solo se il gravame deduce specificamente la violazione dei principi regolatori della materia o delle norme sul procedimento, costituzionali o comunitarie

  • art. 342 c.p.c.

    richiede specificità dei motivi di appello; da tale requisito discende l’onere di indicare in modo espresso i principi regolatori della materia asseritamente violati

  • art. 113 c.p.c., commi 1 e 2

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla sentenza secondo equità del giudice di pace e ai limiti del potere decisorio

  • art. 112 c.p.c.

    norma fondamentale del processo che impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e sulle eccezioni proposte, senza oltrepassarne i limiti; la sua deduzione in appello soddisfa il requisito di specificità del gravame

  • art. 1342 c.c.

    citato solo per escludere che la causa riguardasse un contratto concluso con modalità rientranti in tale disposizione

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza impugnata

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello avverso una sentenza del giudice di pace resa secondo equità, la censura per violazione dei principi regolatori della materia è ammissibile solo se il motivo individua in modo espresso e specifico quale principio si assume violato e in che modo la regola equitativa applicata si ponga in contrasto con esso.
  • I principi regolatori della materia non costituiscono una regola di giudizio in sé, ma un limite al potere discrezionale del giudice di pace nella determinazione della regola equitativa del caso concreto.
  • La mancata specifica indicazione dei principi regolatori asseritamente violati comporta l’inammissibilità del gravame su tale profilo.
  • La denuncia di omessa pronuncia su una domanda o eccezione, in violazione dell’art. 112 c.p.c., integra un motivo specifico e sufficiente ai fini dell’ammissibilità dell’appello contro una sentenza resa secondo equità.
  • L’atto di appello va letto nel suo complesso: se da esso emerge chiaramente la contestazione di una violazione processuale fondamentale, il requisito di specificità deve ritenersi soddisfatto su quel punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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