Cassazione Penale, Sentenza n. 34379/2022 del 16/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 20/12/2021 con cui il Tribunale di L'Aquila non ha convalidato l'arresto in flagranza per rissa, lesioni e reati connessi. Il Procuratore sostiene che il Tribunale ha motivato in modo contraddittorio e illogico, ignorando o svalutando elementi probatori oggettivi (verbale di arresto, dichiarazioni dell'operante, immagini di videosorveglianza) che dimostravano la presenza dei tre sul luogo durante la colluttazione, il loro sanguinamento, la presenza di un'arma (mazza), danni al veicolo e copiose tracce di sangue, e che il giudice ha invece svolto valutazioni di merito e di responsabilità non ammesse in sede di convalida.
La decisione
La corte ha accolto il ricorso del Procuratore ritenendolo fondato: ha annullato senza rinvio l'ordinanza che negava la convalida dell'arresto, ritenendo che l'arresto fosse legittimamente eseguito. Il giudice di merito aveva ecceduto i limiti del controllo consentito in sede di convalida (ha compiuto valutazioni attinenti alla gravità indiziaria e alla responsabilità), mentre la valutazione richiesta è un controllo di ragionevolezza sulla sussistenza della flagranza/quasi-flagranza e sulla legittimità dell'operato della polizia, sulla base degli elementi obiettivi (presenza sul luogo, ferite, oggetti attinenti al fatto, immagini di videosorveglianza). Di conseguenza l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamata come vizio denunciato dal ricorrente per contraddittorietà e illogicità della motivazione; la corte valuta la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato alla luce dei limiti del controllo di convalida.
art. 382 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come norma cui è stata erroneamente applicata la disciplina: disciplina le modalità di compimento di atti urgenti da parte della polizia giudiziaria e la corte verifica che l'operato di PG sia stato valutato nei limiti della verifica di ragionevolezza.
art. 392 c.p.p.
Citando l'articolo il ricorrente censura valutazioni appare appartenere al merito; la corte riafferma che in sede di convalida non è consentito un sindacato sulla responsabilità tipico dell'art. 392 (che riguarda la prosecuzione delle indagini e attività istruttoria).
art. 386, comma 3 e art. 390, comma 1 c.p.p.
Richiamati come limiti temporali e procedurali che il giudice di convalida deve verificare: la corte ricorda che il giudice deve accertare il rispetto di tali termini insieme alla legittimità dell'arresto.
artt. 380 e 381 c.p.p.
La corte indica che la convalida richiede valutazioni sull'ipotizzabilità dei reati richiamati in questi articoli (atti di flagranza), ma non sul grado di responsabilità o sulla gravità degli indizi.
art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Norma procedurale richiamata per la trattazione; specifica che la decisione è stata trattata senza l'intervento di alcune parti, secondo la disposizione normativa richiamata.
Giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 8341 del 12/02/2015 (Ahmad)
Richiamata come principio consolidato: in sede di convalida il giudice deve limitarsi a un controllo di ragionevolezza sulla legittimità dell'arresto e non può entrare nell'apprezzamento della responsabilità penale o nelle esigenze cautelari.
Massime di principio
- In sede di convalida dell'arresto il giudice deve verificare temporalità e legittimità dell'arresto con un controllo di ragionevolezza in relazione alla flagranza o quasi-flagranza, non valutare la responsabilità penale o la gravità indiziaria.
- Elementi obiettivi raccolti dalla polizia (diretta osservazione della colluttazione, presenza sul luogo, ferite sugli arrestati, armi rinvenute, danni e tracce di sangue, immagini di videosorveglianza) costituiscono di norma fondamento sufficiente per ritenere la flagranza o la quasi-flagranza e giustificare la convalida, salvo elementi concreti e non generiche congetture che escludano la partecipazione.
- Il giudice che neghi la convalida deve motivare entro i limiti del controllo consentito: argomentazioni che equivalgano a valutazioni di merito (es. sindacare la credibilità, ritenere l'elemento soggettivo non provato sulla base di ricostruzioni alternative) sono censurabili in sede di impugnazione e possono determinare l'annullamento del provvedimento.
- Se l'operato della polizia risulta immediato e documentato (verbali, dichiarazioni degli operatori, video), l'intervento giudiziale di controllo deve considerare l'immediatezza come elemento favorevole alla sussistenza della flagranza/quasi-flagranza.
- Nel dubbio tra qualificazioni alternative dei fatti (es. aggressione unilaterale vs rissa) il confronto sul punto appartiene al giudizio di merito: la convalida non è il luogo per risolvere tali contestazioni fattuali complesse.
- La corte d'appello o di legittimità può annullare senza rinvio un'ordinanza di non convalida quando rilevi che il giudice di primo grado ha travalicato il proprio ruolo compiendo valutazioni di merito non consentite.
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