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Ordinanza

Ordinanza n. 67/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti del Questore di Cremona di sospensione, per complessivi trenta giorni, delle licenze relative a due pubblici esercizi, nonché proroga della sospensione per uno di essi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (gestori di pubblici esercizi)

Prevale il privato

La controversia

Le due società hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, i provvedimenti con cui il Questore di Cremona ha sospeso le licenze di somministrazione di alimenti e bevande e di pubblico spettacolo relative a un esercizio per trenta giorni, nonché la licenza di pubblico esercizio relativa a un secondo locale per quindici giorni e il successivo provvedimento di proroga della sospensione del primo locale per ulteriori quindici giorni. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i motivi di illegittimità dedotti nei ricorsi. La questione cautelare ha riguardato, in particolare, la giustificazione della proroga della chiusura alla luce delle finalità preventive dell'art. 100 TULPS e della tesi amministrativa secondo cui i due pubblici esercizi apparterrebbero, tramite una società comune, a un unico centro di interessi, controllo e responsabilità.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi nella fase cautelare per connessione oggettiva. Ha confermato le precedenti determinazioni monocratiche: per il ricorso n. 108/2026, la sospensione cautelare parziale aveva ridotto l'efficacia della sospensione originaria a dieci giorni, sospendendola dal 30 gennaio 2026; per il ricorso n. 129/2026, era stata respinta la sospensione del provvedimento di chiusura di quindici giorni, mentre era stata sospesa la proroga di ulteriori quindici giorni disposta il 20 gennaio 2026. In sede collegiale il Tribunale non ha ravvisato ragioni per discostarsi da tali statuizioni. Ha quindi accolto parzialmente le istanze cautelari, mantenendo la sospensione parziale dei provvedimenti relativi alla sospensione di trenta giorni e alla relativa proroga. Il TAR ha precisato che, pur non potendo escludersi astrattamente la chiusura contestuale di due locali in presenza di condotte elusive e comprovate finalità preventive, tale misura deve essere motivata; allo stato, la proroga non appariva giustificata rispetto alle finalità proprie dell'art. 100 TULPS. La trattazione di merito è stata fissata all'udienza pubblica del 23 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 100 TULPS

    «pur senza respingere la tesi dell’Amministrazione resistente, per cui i pubblici esercizi “-OMISSIS-” e “OMISSIS-”, apparterrebbero, attraverso la -OMISSIS-, ad un unico centro d’interessi, controllo e responsabilità, il provvedimento di proroga della chiusura per quindici giorni, allo stato, non pare giustificato, in relazione alle finalità proprie di cui all’art. 100 TULPS, pur non potendosi astrattamente escludere – in presenza di condotte elusive e di comprovate finalità preventive – la contestuale motivata chiusura dei due locali»

    La chiusura o la proroga della sospensione di pubblici esercizi deve risultare giustificata dalle finalità preventive proprie dell'art. 100 TULPS; la riconducibilità di più esercizi a un unico centro di interessi non esclude in astratto una misura contestuale, ma richiede la presenza di condotte elusive e di comprovate finalità preventive, oltre a una motivazione adeguata.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale base normativa della domanda e della decisione cautelare.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la connessione oggettiva tra ricorsi aventi a oggetto provvedimenti strettamente collegati consente la loro riunione ai fini di una trattazione coordinata.
  • La sospensione o la proroga della sospensione di licenze di pubblici esercizi ai sensi dell'art. 100 TULPS deve essere concretamente collegata alle finalità preventive della disposizione e adeguatamente giustificata.
  • La riconducibilità di più pubblici esercizi a un unico centro di interessi, controllo e responsabilità non rende automaticamente legittima la chiusura contestuale degli esercizi: la misura richiede condotte elusive comprovate, finalità preventive effettive e una motivazione riferita alla necessità della chiusura di ciascun locale.
  • In sede cautelare collegiale, il giudice può confermare le misure già adottate in sede monocratica quando non emergano elementi idonei a giustificare un diverso apprezzamento provvisorio.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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