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Sentenza

Sentenza n. 15602/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202600557

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità all’avanzamento ad anzianità al grado superiore per l’aliquota del 31 dicembre 2024 e quadro di avanzamento nella parte in cui non includeva il ricorrente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente, allora Vice Brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato il giudizio di non idoneità all’avanzamento ad anzianità, notificato il 4 novembre 2025, e gli atti connessi, compreso il quadro di avanzamento per l’aliquota del 31 dicembre 2024 nella parte in cui non lo includeva. La Commissione aveva motivato la non idoneità richiamando una condotta censurata sotto il profilo disciplinare nel periodo scrutinato, ritenuta indicativa di carenze nelle qualità di base necessarie per funzioni superiori. Il ricorrente chiedeva l’annullamento e i conseguenti effetti sul trattamento stipendiale e sui versamenti contributivi, oltre interessi e rivalutazione. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Nel corso del giudizio, dopo l’ordinanza cautelare del 6 febbraio 2026 che aveva disposto il riesame, la Commissione ha rivalutato la posizione e, con verbale del 20 marzo 2026, ha dichiarato il ricorrente idoneo all’avanzamento per la medesima aliquota. Successivamente, con atto SIPAD, il ricorrente è stato promosso Brigadiere con decorrenza dal 4 dicembre 2024; la promozione ha tenuto conto anche dell’accoglimento, il 26 novembre 2025, dell’istanza di cessazione degli effetti della sanzione disciplinare di corpo. Poiché, secondo quanto dichiarato dal ricorrente senza contestazione dell’amministrazione, la promozione era pienamente e definitivamente satisfattiva dell’interesse azionato, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha compensato le spese in considerazione dello sviluppo della vicenda e dell’esito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata poiché gli atti sopravvenuti, in particolare il nuovo giudizio di idoneità e la promozione con decorrenza utile, hanno soddisfatto integralmente e definitivamente l’interesse perseguito con il ricorso.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di un nuovo provvedimento autonomo e indipendente dall’esecuzione della pronuncia cautelare, che soddisfi integralmente e definitivamente la pretesa azionata, comporta la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamento
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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