Circolare numero 140 del 02-08-2016
L'Agenzia delle Entrate ha il compito di verificare i dati denunciati dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi. In relazione al maggior reddito eventualmente accertato nei confronti dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e liberi professionisti iscritti alla gestione separata) devono essere calcolati anche i contributi previdenziali dovuti. Qualora il contribuente, in sede amministrativa o giudiziaria, si avvalga degli istituti sorti per favorire la definizione agevolata della pretesa tributaria, la rideterminazione delle somme da corrispondere all’Erario può avere conseguenze anche sul ricalcolo della contribuzione previdenziale da imporre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riepiloga i principali istituti deflattivi del contenzioso tributario e chiarisce quando e come essi incidono anche sulla contribuzione previdenziale e assistenziale. Dopo aver richiamato le riforme del 2015 in materia di mediazione, conciliazione e riscossione, illustra mediazione tributaria, accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e chiusura agevolata delle liti pendenti, con indicazione di effetti, termini di pagamento, rateazione, decadenza e conseguenze operative per l’INPS. Viene inoltre precisato che, salvo la chiusura agevolata delle liti, la rideterminazione del reddito accertato può riflettersi sui contributi; in ogni caso, sulle somme contributive dovute non si applicano interessi e sanzioni nei casi espressamente previsti.
Strumenti deflattivi del contenzioso tributario e riflessi sui contributi previdenziali
Strumenti deflattivi del contenzioso tributario e riflessi previdenziali
La circolare riepiloga gli istituti che consentono di definire o ridurre il contenzioso con l’Amministrazione finanziaria e chiarisce in quali casi la definizione tributaria produce effetti anche sulla contribuzione previdenziale e assistenziale. Il filo conduttore è la correlazione tra reddito accertato ai fini fiscali e base imponibile contributiva, con particolare attenzione alle procedure operative che coinvolgono l’INPS.
Quadro normativo e finalità della circolare
Il documento si colloca nel contesto delle riforme introdotte dal D.lgs. n. 156 del 24 settembre 2015, in vigore dall’1 gennaio 2016, e dal D.lgs. n. 159 del 24 settembre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015. Le modifiche hanno rafforzato gli strumenti di mediazione e conciliazione e hanno ampliato le possibilità di rateizzazione dei debiti tributari, con l’obiettivo di ridurre il contenzioso pendente e favorire l’adempimento spontaneo.
La circolare richiama anche il principio secondo cui l’Agenzia delle Entrate resta l’ente accertatore, mentre l’INPS interviene nella riscossione della contribuzione eventualmente collegata agli esiti dell’accertamento fiscale. I controlli fiscali, infatti, possono determinare un maggior reddito che, per effetto della disciplina richiamata, rileva anche ai fini previdenziali.
Tipologie di definizione e ambito applicativo
Il testo distingue tra:
- strumenti in fase precontenziosa: reclamo/mediazione, accertamento con adesione, acquiescenza;
- strumenti in fase contenziosa: conciliazione giudiziale e chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti.
Per i controlli automatici e formali ex artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/73, in mancanza di chiarimenti o regolarizzazione, l’Amministrazione iscrive a ruolo le somme. Per altre forme di accertamento, invece, il contribuente può ricorrere ai diversi istituti deflattivi illustrati nella circolare.
Mediazione tributaria
La mediazione tributaria, introdotta dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 546/92 per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, consente al contribuente di presentare ricorso all’Amministrazione finanziaria con eventuale proposta motivata di mediazione e rideterminazione della pretesa.
Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso. Se l’accordo viene raggiunto, esso si perfeziona con il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata entro 20 giorni dalla conclusione dell’accordo.
La circolare precisa che la mediazione rileva anche ai fini contributivi: il reddito rideterminato costituisce base per il ricalcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, senza applicazione di sanzioni e interessi sulle somme dovute a titolo contributivo.
Versamenti, rateazione e conseguenze dell’inadempimento nella mediazione
Per il pagamento dei contributi derivanti dalla mediazione è previsto l’utilizzo del modello F24 con specifiche causali INPS:
- APMF per la gestione artigiani;
- CPMF per la gestione commercianti;
- LPMF per la gestione separata liberi professionisti.
È ammessa la rateazione secondo l’art. 8 del D.lgs. n. 218/97, come modificato dal D.lgs. n. 159/2015. Se il contribuente non versa una rata successiva alla prima entro il termine di scadenza della rata seguente, decade dal beneficio della rateazione e l’ufficio finanziario procede al recupero delle somme residue; l’INPS recupera quindi, con Avviso di Addebito, l’importo residuo applicando le sanzioni previste dall’art. 116, comma 8, lettera b), della L. n. 388/2000.
Gestione degli Avvisi di Addebito in presenza di mediazione
La circolare dedica particolare attenzione ai casi in cui l’Avviso di Addebito sia stato emesso sulla base dell’accertamento originario ma successivamente intervenga una mediazione.
Le Sedi possono procedere all’annullamento o alla rettifica dell’Avviso solo dopo la comunicazione dell’accordo e del suo perfezionamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se la conoscenza deriva direttamente dal contribuente, è necessario un riscontro con gli uffici dell’Agenzia.
Le principali ipotesi operative sono le seguenti:
- mediazione totalmente saldata: annullamento totale dell’Avviso di Addebito, previa rideterminazione del reddito;
- mediazione con rateazione in corso: sospensione dell’Avviso di Addebito con codice sospensione 35, in attesa del saldo delle rate;
- mediazione rateale totalmente saldata: annullamento totale dell’Avviso;
- inadempimento nelle rate successive: annullamento parziale dell’Avviso, previa imputazione dei versamenti effettuati, e revoca della sospensione;
- reddito mediato inferiore al minimale contributivo: annullamento totale dell’Avviso, poiché la rateazione riguarda solo la parte tributaria.
In caso di verifica della regolarità contributiva, l’esito è positivo se il debito derivante dall’accertamento fiscale è stato incluso in una mediazione perfezionata e regolarmente pagata, in unica soluzione o a rate.
Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione, disciplinato dal D.lgs. n. 218/1997, consente all’ufficio di definire in contraddittorio la pretesa tributaria, rideterminando la base imponibile e applicando sanzioni ridotte. Può essere attivato d’ufficio prima dell’avviso di accertamento oppure su istanza del contribuente dopo la notifica dell’avviso.
L’atto di adesione è definitivo, non impugnabile e, di regola, non modificabile o integrabile dall’ufficio. Anche in questo caso la definizione si perfeziona con il versamento entro 20 giorni delle somme dovute o della prima rata in caso di pagamento rateale.
Riflessi previdenziali dell’accertamento con adesione
La circolare richiama l’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 218/1997, che esclude la rilevanza extratributaria dell’adesione salvo che per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile sia riconducibile alle imposte sui redditi. Sulle somme contributive non si applicano sanzioni e interessi, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo.
Sul piano operativo:
- se il contribuente aderisce e rispetta il piano di pagamento, il rapporto con l’Amministrazione finanziaria si definisce definitivamente;
- se decade dalla rateazione, il recupero contributivo avviene sul reddito rideterminato in sede di adesione;
- se non versa le somme dovute o la prima rata, l’adesione non si perfeziona e il recupero contributivo si fonda sul reddito originariamente accertato.
La circolare richiama inoltre le istruzioni già fornite con i messaggi n. 8186/2013 e n. 29663/2010 per i casi di accertamenti non trasmessi automaticamente dall’Agenzia delle Entrate e per la gestione degli importi rateizzati versati ma non accreditati.
Acquiescenza all’avviso di accertamento
L’art. 15 del D.lgs. n. 218/1997 disciplina l’acquiescenza, cioè la rinuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento in cambio della riduzione delle sanzioni a un terzo. Per gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 è richiamata anche la riduzione a un sesto nei casi di acquiescenza rinforzata, quando l’avviso non sia stato preceduto da un processo verbale di constatazione definibile o da un invito al contraddittorio.
La definizione richiede il pagamento entro il termine per ricorrere delle somme dovute a titolo di imposta e comporta anche l’obbligo di corrispondere i contributi previdenziali e assistenziali calcolati sul maggior reddito accertato.
Effetti previdenziali dell’acquiescenza
Anche per l’acquiescenza trova applicazione il principio per cui la base contributiva segue quella fiscale del maggior reddito accertato, con esclusione di sanzioni e interessi sulle somme dovute a titolo contributivo.
Per le modalità di versamento, rateazione e recupero la circolare rinvia alle regole già illustrate per la mediazione tributaria.
Altri strumenti deflattivi: invito al contraddittorio e PVC
Prima ancora della notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente può definire la propria posizione anche mediante:
- adesione all’invito al contraddittorio, con riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo;
- adesione al processo verbale di constatazione (PVC), in caso di verifica fiscale presso la sede del contribuente.
La circolare precisa che anche per questi istituti si applica l’art. 2, commi 3 e 5, del D.lgs. n. 218/1997, con rilevanza della definizione ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali e senza applicazione di sanzioni e interessi sulle somme contributive. Tuttavia, la Legge n. 190/2014 ha previsto la soppressione di tali istituti a decorrere dall’1 gennaio 2016, ferma restando la loro applicabilità agli atti notificati entro il 31 dicembre 2015.
Ravvedimento operoso
La circolare ricorda anche l’ampliamento del ravvedimento operoso disposto dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che consente di regolarizzare spontaneamente violazioni tributarie beneficiando della riduzione delle sanzioni. Viene però evidenziato che tale istituto non sana le violazioni relative agli obblighi previdenziali, per i quali restano dovute le sanzioni civili.
Conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale, disciplinata dall’art. 48 del D.lgs. n. 546/92, è destinata a favorire un accordo in sede contenziosa tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Può definire controversie pendenti davanti alle Commissioni tributarie, anche di secondo grado, e l’accordo deve indicare analiticamente imposta, sanzioni e interessi.
Per le conciliazioni concluse dopo il 1° gennaio 2016, il perfezionamento avviene con la sola sottoscrizione; in precedenza era richiesto anche il pagamento. Il versamento può avvenire in unica soluzione oppure ratealmente, con applicazione, in quanto compatibili, delle regole dell’accertamento con adesione.
La circolare richiama la natura novativa dell’accordo: il mancato pagamento di quanto dovuto, o di una rata, comporta l’iscrizione a ruolo del credito residuo derivante dall’accordo, pur senza incidere sul perfezionamento della definizione.
Riflessi previdenziali della conciliazione giudiziale
In assenza di una norma espressa sull’efficacia della conciliazione rispetto agli obblighi contributivi, la circolare richiama la giurisprudenza che riconosce la correlazione tra reddito accertato e contribuzione previdenziale. Pertanto, se la controversia tributaria è stata definita con conciliazione giudiziale, l’INPS deve tener conto del reddito concordato, previa conferma dell’Agenzia delle Entrate.
Sulla maggiore somma contributiva rideterminata restano dovute le sanzioni di cui all’art. 116 della L. n. 388/2000. Le Sedi, ricevuta la comunicazione dell’intervenuta conciliazione, devono rettificare il reddito e modificare l’azione di recupero degli importi originariamente richiesti.
Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti
La chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, prevista dall’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, riguarda le controversie di valore non superiore a 20.000 euro già pendenti al 31 dicembre 2011 e aventi ad oggetto tributi originati da avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
La definizione non incide sull’originaria pretesa fiscale, ma consente il pagamento di somme forfettarie: 150 euro per le liti fino a 2.000 euro e una percentuale dal 10 al 50% per le liti tra 2.000 e 20.000 euro.
Mancata incidenza sui contributi
La circolare esclude che la chiusura agevolata determini una riduzione del reddito accertato: di conseguenza, non produce effetti sulle azioni di recupero contributivo dell’INPS. I contributi calcolati sull’intero ammontare originariamente accertato restano dovuti e non devono essere annullati.
Esigenze probatorie e collaborazione con l’Agenzia delle Entrate
La circolare chiude richiamando la necessità, in caso di contenzioso, di documentare adeguatamente la pretesa contributiva. Le Sedi devono quindi:
- acquisire i dati di dettaglio dell’accertamento fiscale;
- indicare anno di riferimento, gestione e sintesi dell’accertamento;
- produrre l’atto di accertamento e la documentazione da cui origina la pretesa;
- contattare gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate per ottenere ogni elemento utile alla difesa dell’Istituto.
In sintesi, il documento definisce il coordinamento tra definizioni fiscali e obbligazioni contributive, chiarendo quando la rideterminazione del reddito incide sui contributi e come devono comportarsi le strutture INPS nella gestione degli Avvisi di Addebito, delle sospensioni, degli annullamenti e delle attività di recupero.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare inquadra gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario, richiamando le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 156/2015 e dal D.lgs. n. 159/2015, finalizzate a rafforzare mediazione, conciliazione e modalità di riscossione. L’obiettivo è ridurre il contenzioso e favorire l’adempimento spontaneo, con effetti anche sulla determinazione dei contributi previdenziali collegati al reddito accertato.
Rilevanza dei controlli fiscali per i contributi
L’Agenzia delle Entrate resta l’ente accertatore e i suoi accertamenti possono determinare maggior reddito imponibile rilevante anche ai fini contributivi, in base al D.lgs. n. 462/97 e alla disciplina richiamata sul collegamento tra base imponibile fiscale e contributiva. L’INPS interviene nella riscossione della contribuzione insoluta sulla base delle informazioni trasmesse dall’Agenzia, tramite Avvisi di Addebito e, in alcuni casi, cartelle o recuperi conseguenti.
Mediazione tributaria
Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, introdotta dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 546/92 e successivamente modificata, la mediazione consente di rideterminare la pretesa tributaria in fase precontenziosa. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dal ricorso; l’accordo si perfeziona con il pagamento dell’intero importo o della prima rata entro 20 giorni dalla conclusione. La mediazione rileva anche ai fini previdenziali: il reddito mediato costituisce base per il ricalcolo dei contributi, senza applicazione di interessi e sanzioni sulle somme contributive.
Versamenti, rateazione e decadenza nella mediazione
I contributi derivanti da mediazione si versano con modello F24 usando le causali APMF, CPMF e LPMF rispettivamente per artigiani, commercianti e gestione separata liberi professionisti. È ammessa la rateazione secondo l’art. 8 del D.lgs. n. 218/97, come modificato dal D.lgs. n. 159/2015; se manca il pagamento di una rata successiva alla prima entro la scadenza della rata seguente, il contribuente decade dal beneficio e l’INPS recupera il residuo con Avviso di Addebito, applicando le sanzioni previste dalla L. n. 388/2000, art. 116, comma 8, lettera b).
Gestione degli Avvisi di Addebito in presenza di mediazione
Se è già stato emesso un Avviso di Addebito sulla base dell’accertamento originario, la Sede INPS può annullarlo totalmente o parzialmente solo dopo la conferma dell’accordo e del suo perfezionamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. In caso di rateazione in corso, l’avviso viene sospeso (codice sospensione 35) fino al saldo; se il reddito mediato è sotto il minimale contributivo, l’avviso può essere annullato integralmente. Anche ai fini del DURC, se il debito è incluso in una mediazione perfezionata e regolarmente in pagamento, la verifica deve avere esito positivo.
Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione, disciplinato dal D.lgs. n. 218/1997, consente di definire in contraddittorio le pretese tributarie prima o dopo la notifica dell’avviso di accertamento, con rideterminazione della base imponibile e sanzioni ridotte. L’atto è definitivo, non impugnabile e si perfeziona con il pagamento entro 20 giorni o con la prima rata. Anche qui l’effetto si estende ai contributi previdenziali e assistenziali con base imponibile riconducibile ai redditi, senza sanzioni e interessi sulle somme contributive.
Effetti della rateazione e mancato pagamento nell’accertamento con adesione
Per l’accertamento con adesione si applicano le regole di rateazione e decadenza previste dall’art. 8 del D.lgs. n. 218/97, come modificato dal D.lgs. n. 159/2015. Se il contribuente decade dalla rateazione, il recupero contributivo avviene sul reddito rideterminato in sede di adesione, con sanzioni e interessi sul residuo; se invece non paga nemmeno la prima rata o l’importo dovuto, l’adesione non si perfeziona e il recupero si fonda sul reddito originariamente accertato.
Acquiescenza all’avviso di accertamento
L’acquiescenza ex art. 15 del D.lgs. n. 218/1997 premia la rinuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento con la riduzione delle sanzioni a un terzo; per gli atti notificati entro il 31 dicembre 2015 è richiamata anche la riduzione a un sesto nei casi di acquiescenza rinforzata. La definizione richiede il pagamento delle somme dovute entro il termine per proporre ricorso e comporta anche il versamento dei contributi sul maggior reddito, senza sanzioni e interessi sui contributi.
Conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale, disciplinata dall’art. 48 del D.lgs. n. 546/92, consente di definire le controversie pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie, anche di secondo grado dopo la riforma del 2015. Per le conciliazioni concluse dopo il 1° gennaio 2016 il perfezionamento avviene con la sola sottoscrizione; il pagamento può essere in unica soluzione o rateale. L’accordo ha efficacia novativa del rapporto originario e, se non vengono pagate le somme o una rata entro la scadenza successiva, l’Amministrazione iscrive a ruolo il residuo con il relativo regime sanzionatorio.
Riflessi previdenziali della conciliazione giudiziale
La circolare evidenzia la sostanziale analogia con l’accertamento con adesione e afferma che la pretesa contributiva deve essere adeguata al reddito definito in conciliazione. Sulla maggiore somma contributiva rideterminata restano dovute le sanzioni di cui all’art. 116 della L. n. 388/2000; se la definizione è portata a conoscenza dell’Istituto e l’Agenzia conferma la contrazione del reddito, l’INPS deve rettificare il dato reddituale e modificare l’azione di recupero.
Chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti
La chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, prevista dall’art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, riguarda le controversie di valore non superiore a 20.000 euro pendenti al 31 dicembre 2011, aventi ad oggetto tributi da avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. La definizione avviene con pagamento forfettario di 150 euro per le liti fino a 2.000 euro e in percentuale dal 10 al 50% per le liti tra 2.000 e 20.000 euro.
Esclusione di effetti sui contributi nella chiusura agevolata
La circolare precisa che la definizione agevolata della lite non comporta una rideterminazione del reddito accertato e quindi non incide sulle azioni di recupero contributivo dell’INPS. I contributi richiesti sull’intero ammontare originariamente accertato restano dovuti e non devono essere annullati o sgravati.
Aspetti probatori e supporto documentale
Per la gestione del contenzioso, la circolare richiama l’esigenza che le Sedi dispongano della documentazione fiscale utile, soprattutto in caso di contestazioni giudiziali sulla pretesa contributiva. Le strutture territoriali devono quindi acquisire dall’Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio dell’accertamento, l’atto di accertamento e la documentazione da cui origina la pretesa, anche ai fini della difesa dell’Istituto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 1 ago 2016Circolare numero 139 del 01-08-2016
- Circolare · 3 ago 2016Circolare numero 141 del 03-08-2016
- Circolare · 4 ago 2016Circolare numero 146 del 04-08-2016
- Circolare · 4 ago 2016Circolare numero 145 del 04-08-2016
- Circolare · 4 ago 2016Circolare numero 144 del 04-08-2016
- Circolare · 4 ago 2016Circolare numero 143 del 04-08-2016
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →