Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 144 del 04-08-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento il sindacato Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare (ASSOWELFARE) dei contributi associativi dovuti dagli iscritti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e ASSOWELFARE per la riscossione dei contributi associativi degli iscritti, disciplinandone modalità operative, gestione delle deleghe e delle revoche, costi del servizio, clausole di salvaguardia, durata e aspetti contabili. La riscossione avviene congiuntamente ai contributi obbligatori degli artigiani e commercianti, ma resta volontaria e non comporta obbligo di esazione coattiva per l’Istituto. Sono inoltre fissati termini precisi per la trasmissione e la convalida delle deleghe, nonché per il rinnovo e il recesso della convenzione.

Convenzione INPS-ASSOWELFARE per la riscossione dei contributi associativi

Convenzione INPS-ASSOWELFARE per la riscossione dei contributi associativi

La circolare disciplina l’attuazione della convenzione stipulata tra INPS e l’Associazione Nazionale Consulenze e Servizi Welfare (ASSOWELFARE) per la riscossione dei contributi associativi degli iscritti. Il documento illustra il meccanismo di riscossione, la gestione delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di tutela dell’Istituto, la durata della convenzione e le relative istruzioni contabili.

Ambito e modalità di riscossione

La convenzione è stata stipulata il 15 aprile 2016 ed è stata approvata con determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, in attuazione della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione del contributo associativo viene effettuata dall’INPS congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale dovuti dagli artigiani e commercianti, secondo le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni.

Sull’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti è evidenziato:

  • l’ammontare della quota associativa;
  • l’associazione destinataria.

Tali informazioni sono consultabili anche nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:

  • Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
  • Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.

La circolare precisa che la riscossione congiunta non incide sulla natura volontaria del contributo associativo e non comporta alcun obbligo, per l’Istituto, di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione sindacale deve trasmettere all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali è richiesta la riscossione;
  • i nominativi dei soggetti che hanno revocato la delega.

Le revoche da comunicare nei flussi telematici riguardano le date del:

  • 30 settembre dell’anno precedente;
  • 15 novembre dell’anno precedente;
  • 18 gennaio dell’anno in corso;
  • 12 febbraio dell’anno in corso.

Le deleghe alla riscossione devono essere inoltre presentate alla struttura INPS territorialmente competente, ciascuna:

  • sottoscritta dal singolo associato;
  • corredata da copia di un valido documento d’identità.

Le scadenze previste sono:

  • 15 ottobre dell’anno precedente;
  • 30 novembre dell’anno precedente;
  • 28 gennaio dell’anno in corso;
  • 19 febbraio dell’anno in corso.

La delega presentata dopo il 19 febbraio produce effetti per l’INPS solo dall’anno successivo. Se nel corso dell’anno pervengono all’Istituto due o più deleghe riferite a due o più associazioni sindacali distinte, nessuna di esse viene presa in considerazione ai fini della riscossione.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende disponibile alle strutture territoriali il contenuto dei flussi telematici, affinché provvedano alla convalida delle deleghe. L’INPS non assume responsabilità quando i flussi o le deleghe non trovano corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

La circolare ribadisce che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.

Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega alla riscossione, l’Istituto:

  • acquisisce la revoca in procedura;
  • la comunica contestualmente all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata.

La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo il caso in cui, prima di tale tariffazione, pervenga una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. In tale ipotesi, l’INPS dà tempestiva comunicazione all’associazione interessata.

Costi del servizio

I costi del servizio per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e commercianti sono stati attualizzati per l’anno 2015 con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione in oggetto sono indicati i seguenti importi:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: € 2,20 una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: € 1,99;
  • gestione singolo modello F24: € 0,17;
  • riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS: € 0,17.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta; dopo tale comunicazione l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, con particolare riferimento ai casi di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche per pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente nel giudizio deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative o connesse ai rapporti tra associati e associazione, dietro semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di:

  • sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
  • sospendere la convenzione in caso di contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • sospendere la convenzione qualora l’associazione perda i requisiti prescritti dalla legge per accedere alla stipula;
  • recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a osservare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In assenza di richiesta di rinnovo, la convenzione cessa automaticamente di essere valida ed efficace alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni. Resta ferma la facoltà di recesso per entrambe le parti, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte via raccomandata A/R o PEC.

L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo l’eventuale documentazione di supporto.

È indicata come sede dell’associazione: Via Camposilvano n. 45, Vallarsa (TN).

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e commercianti versati congiuntamente ai contributi obbligatori mediante F24 per conto di ASSOWELFARE, viene istituito il conto:

  • GPA25543 – Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato ASSOWELFARE.

Il conto è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni.

Contestualmente sono istituiti anche:

  • GPA35543 – Accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato ASSOWELFARE;
  • GPA11543 – Debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto del sindacato ASSOWELFARE.

Tali conti sono movimentabili, come di consueto, dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.

Punti principali

Convenzione e modalità di riscossione

Il 15 aprile 2016 è stata stipulata tra INPS e ASSOWELFARE una convenzione, approvata con determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’INPS insieme ai contributi in cifra fissa trimestrale dovuti dagli artigiani e commercianti, secondo l’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Nell’avviso di pagamento sono evidenziati importo della quota associativa e associazione destinataria. La riscossione congiunta non muta la natura volontaria del contributo, per cui INPS non ha obbligo di esazione coattiva.

Gestione delle deleghe alla riscossione

ASSOWELFARE deve trasmettere alla Direzione Generale INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione, oltre ai nominativi di coloro che hanno revocato la delega alle scadenze indicate (30 settembre, 15 novembre dell’anno precedente e 18 gennaio, 12 febbraio dell’anno stesso). Le deleghe devono essere presentate anche alla struttura territoriale competente, con firma dell’associato e copia di documento d’identità, entro il 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente e il 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti solo dall’anno successivo. Se nell’anno pervengono due o più deleghe per associazioni sindacali diverse, nessuna viene considerata ai fini della riscossione. Le strutture territoriali convalidano le deleghe sulla base dei flussi resi disponibili dalla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici.

Revoca della delega

Il rapporto associativo intercorre solo tra associato e associazione; pertanto, le comunicazioni relative a tale rapporto devono essere indirizzate all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, la acquisisce in procedura e ne dà comunicazione all’associazione tramite PEC. La revoca opera dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale data l’associato comunichi la revoca della revoca. Anche di quest’ultima l’INPS informa tempestivamente l’associazione.

Costi del servizio

I costi del servizio di riscossione per artigiani e commercianti sono stati attualizzati per l’anno 2015 con determinazione presidenziale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione sono previsti: gestione nuove deleghe ed emissione code line € 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe € 1,99; gestione singolo modello F24 € 0,17; riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con UNIEMENS € 0,17. La variazione annuale dei costi sarà comunicata per iscritto e l’associazione potrà recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate, anche se relativi a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione è valida fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza, via PEC o raccomandata A/R; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza. Ciascuna parte può recedere con comunicazione scritta inviata all’altra via raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente con le modalità telematiche indicate dall’Istituto ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, allegando la documentazione di supporto se richiesta. La sede di ASSOWELFARE è indicata in Via Camposilvano n. 45, Vallarsa (TN).

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e commercianti versati con F24 per conto di ASSOWELFARE viene istituito il conto GPA25543. Sono inoltre istituiti i conti GPA35543 per l’accreditamento dei contributi e GPA11543 per il debito verso l’associazione. Il conto GPA25543 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni, mentre gli altri conti sono movimentabili dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.